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Il Codice del Consumo

Il Codice del Consumo è stato approvato con Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2005 n. 235 ed è entrato in vigore in data 23 ottobre 2005. Con l’approvazione del Codice del Consumo sono state riformate e raccolte in un unico codice tutte quelle disposizioni – ora abrogate – che in precedenza erano frammentariamente contenute in altri testi legislativi (quali il dpr n. 224/1998 in materia di prodotti difettosi, il D. Lgs n. 185/1999 in materia di contratti a distanza, il D. Lgs, 74/1992 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa).

Principi ispiratori del Codice del Consumo L’art. 2 del Codice del Consumo afferma: “Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne e’ promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni”.

Definizioni – consumatore o utente è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
– professionista è la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario.

Diritti fondamentali dei consumatori Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
d) all’educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

Interpretazione In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore

Clausole nulle Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

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