Il ricorso tributario è un procedimento che consente al contribuente di tutelare i propri interessi di natura tributaria davanti alla commissione tributaria competente, che è quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente pubblico che ha emesso il procedimento.
Se il contribuente valuta come non regolari dei tributi che gli vengono richiesti fa ricorso alla competente Commissione che ha il potere di farli decadere e dichiararli annullati. Le commissioni quindi decidono sui ricorsi riguardanti tutte le tasse regionali, provinciali e comunali, le varie addizionali, le sovraimposte, i ticket del Servizio Sanitario Nazionale, le sanzioni amministrative ma anche le controversie di natura catastale
La disciplina del contenzioso è contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche e integrazioni.
Il ricorso può essere proposto contro:
– l’avviso di accertamento del tributo;
– l’avviso di liquidazione del tributo;
– il provvedimento che irroga le sanzioni;
– il ruolo e la cartella di pagamento;
– l’avviso di mora;
– il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
– il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
– ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
Termini e modalità di presentazione del ricorso
I termini per la presentazione del ricorso sono perentori, e quindi inderogabili. Entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato il ricorso deve essere presentato con una delle seguenti modalità:
– notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, di copia in originale all’ente impositore (Comune, Agenzia delle Entrate, ecc.);
– consegna diretta, a cura del ricorrente, che ne rilascia ricevuta sulla copia in carta semplice, o altrimenti provvede al rilascio di apposita ricevuta di deposito;
– spedizione a mezzo posta, in plico raccomandato (senza busta) con avviso di ricevimento, all’ente impositore
E’ utile comunque sapere che su tutti gli atti che la legge dichiara espressamente come impugnabili devono essere obbligatoriamente presenti le indicazioni relative proprio al termine massimo entro il quale i ricorsi possono essere presentati. Inoltre negli atti devono essere indicate anche le commissioni tributarie competenti e come presentare il ricorso
Successivamente, entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso, copia del ricorso deve essere depositata dal ricorrente presso la Commissione Tributaria Provinciale (costituzione in giudizio del ricorrente).
Da chi deve farsi assistere il contribuente per stare in giudizio
Il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore abilitato.
Sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali:
– gli avvocati;
– i procuratori legali;
– i dottori commercialisti;
– i ragionieri;
– i periti commerciali;
Per le controversie di valore inferiore a Euro 2582.28, i ricorsi possono essere proposti anche direttamente dal contribuente che quindi può stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Per le controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Cos’è la sospensione dell’atto impugnato
Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata.
Qualora il contribuente non chieda la sospensione dell’atto, dovrà effettuare il pagamento degli avvisi notificati, anche se in attesa della sentenza del ricorso.