Il codice del consumo dispone un elenco NON TASSATIVO delle c.d. clausole vessatorie o abusive poste nel contratto tra consumatore e professionista, pertanto alle volte è richiesto un delicato lavoro di interpretazione attorno al contenuto del contratto stipulato tra consumatore e professionista per individuare casi di disposizioni contrattuali vessatorie ai danni del consumatore.
Innanzitutto vediamo la definizione di clausola vessatoria:
le clausole vessatorie sono quelle clausole che malgrado la buona fede determinano per il consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto.
Buona fede o mala fede del professionista non saranno rilevanti, le clausole vessatorie saranno comunque nulle.
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o dando alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento
inesatto da parte del professionista;
c) escludere o limitare l’opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato
motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato
rispetto a quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo
d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle
suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
r) limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell’articolo 1355 del codice civile.
Ogni volta che comparando le clausole del vostro contratto con questo catalogo riscontraste qualche uniformità, sappiate allora che la dinamica contrattuale sta segnando evidenti squilibri a vostro carico.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m):
a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o), il tasso di interesse o l’importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
Le lettere h), m), n) e o) non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
Le lettere n) e o) non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.
Quanto a queste ultime precisazioni, è chiaro l’intento del legislatore di ridimensionare la tutela al consumatore dato il delicato settore quale quello finanziario.
Il successivo articolo 34 ci indica poi i criteri da utilizzare al fine di accertare la vessatorietà delle altre clausole, qualora non ricomprese nel catalogo precedente:
La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
Immaginiamoci un contratto per la fornitura dell’energia elettrica. Il diritto di recesso senza preavviso previsto per il consumatore non è in fondo gravoso per il professionista. Al contrario, se lo stesso diritto fosse attribuito al professionista, è evidente che ci potremmo trovare dinanzi ad una clausola che arrecherebbe un peso eccessivo a carico del consumatore che da un momento all’altro potrebbe trovarsi senza poter usufruire del bene primario dell’energia elettrica.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Alla luce di questa disposizione è importante sottolineare che il prezzo eccessivo di un bene non è necessariamente sintomo di vessatorietà. Importante però è che il prezzo nella sua totalità sia stato chiaramente comunicato al consumatore.
Fate attenzione che il pagamento del prezzo del bene è ben diverso dal pagamento della clausola penale eventualmente stabilita in un contratto; infatti quest’ultima se eccessiva può invece essere ritenuta vessatoria.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea.
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
A tal proposito, qualora anche un soggetto si trovasse a sottoscrivere specificatamente un contratto ad esempio con condizioni generali pre-formulate, anche sottoscrivendolo specificatamente (ossia, per la Giurisprudenza, tramite 2 firme apposte in calce) il Giudice potrà rendere ugualmente nulle quelle clausole per le quali il professionista non dimostri che vi sia stata una trattativa individuale con il consumatore al fine di accettarle. Il Giudice infatti indagherà sull’effettiva volontà del consumatore.
L’articolo 35 dispone poi l’importante principio per cui in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.
Infine l’articolo 36 predispone un ultimo catalogo per il quale si dispone la nullità delle clausole anche se precedute da trattativa. Parliamo delle clausole che abbiano per oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
Inoltre nello stesso articolo in linea sommaria si precisa che: la nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente titolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
PERTANTO IN MATERIA DI CLAUSOLE VESSATORIE TENETE SEMPRE A MENTE:
1) CHE LE CLAUSOLE VESSATORIE ANCHE SE POSTE IN BUONA FEDE DALL’IMPRENDITORE SARANNO UGUALMENTE NULLE
2) GLI ARTT. 33 E 36 DEL COD. DEL CONSUMO CHE PREDISPONGONO UN ELENCO NON TASSATIVO DELLE CLAUSOLE VESSATORIE
3) CHE LE CLAUSOLE VESSATORIE POSSONO ESSERE ANNULLATE ANCHE SE APPROVATE SPECIFICATAMENTE QUALORA NON VI SIA STATA UN’APPOSITA TRATTATIVA TRA CONSUMATORE E PROFESSIONISTA
4) CHE LA VESSATORIETA’ ESISTE SEMPRE FINO A PROVA CONTRARIA. PERTANTO, IL PROFESSIONISTA DOVRA’, AD ESEMPIO, DIMOSTRARE CHE PER L’APPROVAZIONE DI QUELLA CLAUSA C’E’ STATA COMUNQUE UNA TRATTAZIONE CON IL CONSUMATORE
5) CHE IN CASO DI CAUSA GIUDIZIALE IL GIUDICE VAGLIERA’ IL CONTRATTO TENENDO CONTO DELLE INTENZIONI DEL CONSUMATORE
6) CHE LE CLAUSOLE VESSATORIE NON SI LIMITANO A QUELLE ELENCATE DAL CODICE DEL CONSUMO
7) CHE IN CASO DI DUBBIO PREVALE L’INTERPRETAZIONE SULLA CLAUSOLA A FAVORE DEL CONSUMATORE