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Condominio, stop alle multe per i morosi

La Corte di Cassazione – Seconda sezione civile, con sentenza 10196/2013, ha teso la mano in favore dei ritardatari cronici con i pagamenti delle spese e degli oneri condominiali, decretando che le sanzioni eccedenti gli interessi legali “le cosiddette supermulte

possano essere fissate solo eventualmente nel regolamento contrattuale condominiale, ma assolutamente non possano essere stabilite dall’assemblea dei comproprietari  in qualità di misure “ritorsive” nei confronti dei vicini morosi: “non rientra nei poteri dell’assemblea, deliberando a maggioranza, stabilire interessi moratori a carico dei condomini nel ritardo dei pagamenti delle quote condominiali, potendo tale previsione essere inserita soltanto in un regolamento contrattuale, approvato all’unanimità”.

Nel caso di specie i proprietari, col favore di una delibera assembleare del tutto ignorata, avevano fatto appello diretto alle autorità competenti territoriali per la condanna del soggetto moroso al versamento delle quote, di otto anni antecedenti, con  tanto di aggravio degli interessi pari al 20% su base annua. Una decisione dunque amara per il ritardatario, ma che venne completamente ribaltata a distanza di soli cinque anni  dalla Corte d’Appello di Roma, responsabile di aver contratto gli interessi entro il fondo del tasso legale, ordinando altresì la rifusione delle spese di giudizio.
E oggi la delibera, fulcro originario della controversia, secondo il parere espresso dalla Suprema Corte sarebbe investita da completa nullità (e non da mera annullabilità), perché non risultata rientrante nelle mansioni ascrivibili all’assemblea.

Il vizio di partenza insito alla delibera oggetto di discussione arriva a tirare in ballo, stravolgendole, anche tutte le risoluzioni adottate in successione: la nullità decretata inficia le conseguenti delibere in particolare nella parte in cui, entro la ripartizione degli oneri di gestione tra i consorziati in relazione ad ogni singolo anno, esse hanno considerato applicabile il medesimo tasso di mora pari al 20%. Intervenendo il vizio di nullità poi, il condomino oggetto della sanzione non risulta nemmeno vincolato ai terminali di impugnazione come indicati dall’articolo 1137 del codice civile (“Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento del condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di 30 giorni”), bensì potendo far valere la contestazione in qualsiasi momento.

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