Se l’ereditando ha un coniuge o ha discendenti o ascendenti, una quota dell’eredità è riservata a costoro, anche contro la sua espressa volontà. L’espressione “successione necessaria” denomina tradizionalmente il particolare acquisto da parte dei legittimari di quanto a loro riservato, ossia il fenomeno dell’acquisto nella qualità di riservatari di una quota dei beni ereditari. È, quindi, una forma di successione legittima.
Le persone a favore delle quali al legge riserva una quota di eredità o altri diritti sulla successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali e adottivi, gli ascendenti legittimi (secondo l’art. 536 del Codice Civile). Questa quota, che corrisponde a una frazione aritmetica del patrimonio ereditario, è detta riserva o legittima; mentre al resto del patrimonio ereditario, del quale il de cuius può liberamente disporre per atto di liberalità, si da il nome di disponibile.
Le norme che regolano al successione dei legittimari si propongono di conciliare l’autonomia di ogni persona a disporre per testamento delle proprie sostanze con l’interesse della famiglia a non vederle disperse. Non a caso, infatti, la legge riconosce li diritto alla quota di legittima solo ai più stretti congiunti. La riserva può arrivare a coprire fino a tre quarti del patrimonio ereditario, come nel caso di chi muore lasciando coniuge e più figli. Quindi si ha un potere limitato di disporre del proprio patrimonio.
Per chi muore senza lasciare né coniuge né figli, la disponibilità si estende fino a due terzi dell’eredità, se sopravvivono gli ascendenti, altrimenti egli disporrà liberamente dell’intero patrimonio.
Al coniuge è riservata la metà del patrimonio che si riduce a un terzo o a un quarto se il coniuge concorre con un figlio o più di un figlio, oltre al diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (art. 540 del Codice Civile). In caso di assenza del coniuge o dei figli o di entrambi, sono gli ascendenti ad avere diritto alla quota legittima.
Vediamo ora vari casi, distinguendo per ciascuno di questi la percentuale della quota legittima e della quota disponibile.
- Esistenza del solo coniuge: La quota legittima è del 50%; quella disponibile del 50%.
- Esistenza del coniuge e di un figlio: La quota legittima del coniuge è di 1/3; la quota legittima del figlio è di 1/3; la quota disponibile è di 1/3.
- Esistenza del coniuge e di più figli: La quota legittima dei figli è del 50%; la quota legittima del coniuge è del 25%; la quota disponibile è del 25%. Ai figli o, se costoro non possono, ai loro discendenti, secondo i principi della rappresentazione (art. 536, comma 3), vanno un mezzo o due terzi del patrimonio, da dividersi in parti uguali tra i legittimi, adottivi e naturali a seconda che essi siano uno o più.
- Esistenza di un solo figlio: In caso di assenza del coniuge, al quota legittima del figlio è del 50%; la quota disponibile è del 50%.
- Esistenza di più figli In caso di assenza del coniuge:, la quota legittima da dividersi tra i figli è del 75%; la quota disponibile del 25%.
- Esistenza degli ascendenti e del coniuge: In caso di mancanza di figli, agli ascendenti del de cuius, cioè ai suoi genitori o, se non ci sono, ai nonni, spetta una quota legittima del 25%; al coniuge spetta la quota legittima del 50%; la quota disponibile restante è del 25%.
- Esistenza dei soli ascendenti legittimi: In caso di mancanza di coniuge e figli, la quota legittima spettante agli ascendenti legittimi è ancora del 25%; li restante 75% è la quota disponibile.
Il calcolo della quota disponibile
Come si calcola la quota disponibile? Bisogna detrarre i debiti dal valore del patrimonio relitto, ossia li patrimonio esistente dopo la morte, ma aggiungendo le donazioni elargite dal testatore mentre era in vita. Vanno detratti anche i debiti sorti a causa di morte (spese funebri, spese per la pubblicazione del testamento); non deve essere detratto il valore dei legati.