Nel caso di specie il proprietario di un appartamento aveva cagionato danni a terzi durante le operazioni di ristrutturazione avendo utilizzato dei martelli elettrici per la rimozione dei pavimenti.
L’uso “disinvolto” di questi arnesi aveva comportato numerosi danni da infiltrazione all’appartamento sottostante fino ad arrivare a creare delle vere e proprie perforazioni nel solaio.
A seguito della richiesta danni avanzata dal proprietario dell’immobile sottostante, il committente dei lavori e l’appaltatore degli stessi, chiamavano in garanzia la compagnia assicurativa per il ristoro dei danni causati.
L’impresa di assicurazione eccepiva l’inapplicabilità della copertura assicurativa poiché nel caso di specie il danno cagionato a terzi non si era verificato né per un fatto accidentale né involontariamente. Al contrario la ditta appaltatrice avrebbe eseguito i lavori in modo palesemente negligente preferendo l’utilizzo del martello elettrico (o in alcuni casi più martelli elettrici contemporaneamente) anziché la “spicconatura manuale” dei materiali.
Dunque, secondo la tesi difensiva dell’impresa assicurativa, l’appaltatore avrebbe agito accettando il rischio che si producesse il danno. Tale accettazione del rischio dunque comporta a carico dell’assicuratore non il trasferimento di un rischio di danno ma il costo specifico della propria attività e in conseguenza di ciò l’appaltatore non può essere indennizzato dalla società assicuratrice.