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I conti dormienti

Tecnicamente un conto (conti correnti, libretti di risparmio o strumenti finanziari) si dice dormiente quando supera la somma di 100 euro e non presenta alcuna movimentazione da 10 anni da parte del titolare o di eventuali delegati.

Affinché il conto dormiente sia definito tale è necessaria la completa inattività, basta una semplice richiesta di estratto conto per risvegliare il deposito.  Pare che fino al 2007 i conti dormienti hanno rappresentato un fondo privato per gli istituti bancari.
La legge finanziaria del 2006, infatti, ha stabilito che i conti dormienti debbano confluire nel fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, a supporto delle vittime di crack finanziari.
L’idea all’inizio sembrava buona: utilizzare le somme giacenti sui conti non movimentati da molti anni per alimentare un fondo destinato ad indennizzare i risparmiatori vittime di truffe  finanziarie e quelli invischiati nel crack dell’Argentina, ottimisticamente se n’è previsto l’utilizzo anche per la stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione, l’indennizzo dei risparmiatori coinvolti nel crack di Alitalia ecc. Successivamente ci si è resi conto che il tesoretto era molto meno corposo di quanto favoleggiato e quindi insufficiente per l’utilizzo auspicato.

Affinché un conto sia dichiarato dormiente bisogna seguire una procedura ben precisa:

– la banca, dopo 10 anni di inattività di un conto, è tenuta ad inviare una lettera raccomanda all’ultimo indirizzo conosciuto del titolare del conto;

– il titolare del conto ha a disposizione 180 giorni, dalla ricezione della raccomandata, per poter compiere qualsiasi tipo di operazione (il Ministero dell’Economia ha precisato che è sufficiente comunicare per iscritto la volontà di mantenere in vita il rapporto);

– se entro il 31 marzo il titolare del conto rimane inerte,  la banca è tenuta a chiudere il conto  pubblicando un avviso cumulativo contente le generalità dei titolari dei conti dormienti su un quotidiano nazionale e sul sito web del Ministero dell’Economia;

– Entro il 31 maggio le banche e le assicurazioni devono infine trasmettere le somme al Ministero dell’Economia che le destina al fondo citato.

La procedura di devoluzione può essere interrotta dal titolare del conto anche oltre il termine dei 180 giorni, ma questo comporterà l’addebito di tutti gli adempimenti effettuati dalla banca dopo lo scadere di tale termine.
Dal 2010 invece il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha affidato alla CONSAP la gestione delle domande di rimborso e l’assistenza dei titolari dei fondi o degli eredi per lo svolgimento delle pratiche.

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