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Cosa si trasmette ai successori e cosa si estingue

diritti e contratti in successione

Quali rapporti sono trasmissibili a seguito della morte del de cuius? Con la morte alcuni diritti e alcune obbligazioni si estinguono; altri si trasmettono ai successori. Lo stesso accade per i contratti in corso di esecuzione al momento della morte: alcuni contratti si sciolgono per la morte di uno dei contraenti, altri si trasmettono ai successori del contraente defunto.

I diritti

Si estinguono i seguenti diritti:

  • i diritti e obblighi familiari, strettamente legati allo status familiae, cioè alla specifica condizione che la persona occupa all’interno della famiglia, come per esempio l’obbligo agli alimenti;
  • i diritti della personalità, strettamente inerenti alla persona del loro titolare. Unica eccezione a riguardo è disciplinata dall’art. 270, comma 2, del Codice Civile (“Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità”), secondo cui se li figlio muore prima di avere iniziato l’azione, questa può essere promossa, entro due anni dalla morte, dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti;
  • il diritto alla rendita vitalizia che, nel caso di danno alla persona, sia stato riconosciuto al danneggiato nei confronti del danneggiante;
  • il diritto alla reintegrazione in forma specifica, sempre in caso di danno alla persona (per esempio, il diritto al rimborso di spese mediche).

Non si estinguono:

  • i diritti patrimoniali derivanti dalla lesione dei diritti della personalità (si trasmettono alla morte i diritti acquisiti mentre la persona era in vita);
  • i diritti patrimoniali assoluti del defunto: proprietà, diritti reali di godimento e garanzie reali; sono esclusi i diritti reali che, per loro natura, non possono durare oltre la vita del primo titolare come l’ usufrutto, l’uso e l’abitazione;
  • i diritti patrimoniali relativi, ossia i diritti di credito e correlativamente i debiti del defunto.

I contratti

Un discorso a parte va fatto per i contratti in corso di esecuzione alla morte di uno dei contraenti. In linea generale, il contratto non si estingue e il successore del contraente defunto subentra nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto. Vediamo qualche esempio:

  • se muore il compratore prima dell’esecuzione della vendita, li successore avrà diritto ala consegna della cosa venduta e sarà tenuto al pagamento del prezzo pattuito;
  • se muore una delle parti di un contratto preliminare di vendita, li contratto si trasmette al successore che sarà obbligato a concludere il contratto definitivo;
  • se muore chi ha contratto un patto di prelazione, li contratto si trasmette agli eredi, che saranno tenuti a rispettare la prelazione;
  • se muore il mutuatario (chi ha sottoscritto un mutuo), il contratto di mutuo prosegue nei confronti del suo successore, che restituirà la somma ricevuta dall’originario contraente al termine fissato nel contratto;
  • se muore il fideiussore, li contratto di fideiussione si trasmette agli eredi;
  • in base all’art. 1614 del Codice Civile, nel caso di morte dell’inquilino, se la locazione deve durare per più di un anno, ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte. Se però si tratta di un immobile a uso abitativo, ai sensi dell’art. 6 della Legge 392/78, la successione nel contratto di locazione è consentita non agli eredi, ma al coniuge, eredi, parenti e affini che vivevano con lui stabilmente. In caso di loro assenza o rinuncia, il contratto di locazione si trasferisce agli eredi secondo
    il normale meccanismo successorio;
  • a norma dell’art. 1627 del Codice Civile, nel caso di morte dell’affittuario, il locatore e gli eredi dell’affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all’altra parte. In questo modo gli eredi dell’affittuario e il locatore possono valutare liberamente se proseguire
    o meno li rapporto in seguito alla morte dell’affittuario. La scelta è legata alle capacità personali degli eredi in funzione della gestione produttiva del bene;
  • nelle società in accomandita semplice, la quota del socio accomandante ai sensi dell’art. 2322, comma 1, del Codice Civile, è trasmissibile a causa di morte, ma non cedibile per atto tra vivi, se non con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.

Altri tipi di contratto, invece, non seguono questa regola. Il senso di tale eccezione sta nel rispetto della inviolabile libertà del successore. Ecco i contratti nei quali il successore non subentra al contraente defunto:

  • i contratti che obbligavano li de cuius a una prestazione di fare, nei quali i mandato si estingue per la morte del mandatario (art. 1722, .n 4, del Codice Civile); il contratto di agenzia si estingue per la morte dell’agente (art. 1751 del Codice Civile); li contratto di lavoro e il contratto d’opera manuale e intellettuale si estinguono per la morte del lavoratore;
  • i contratti che riguardano una prestazione di fare non si estinguono per la morte dell’obbligato, se questi è un imprenditore (ma non piccolo imprenditore). E infatti, la prestazione indicata nel contratto non è la prestazione personale dell’imprenditore, ma il prodotto dell’organizzazione da lui creata e destinata a proseguire dopo la morte del titolare. Di conseguenza la morte non estingue il mandato, se questo ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di impresa;
  • i contratti personali, ossia quei contratti che riflettono propensioni personali del contraente defunto (mandato, partecipazione a un contratto di associazione, come l’iscrizione ai partiti o associazioni culturali e religiose);
  • la partecipazione a una società di persone che implica l’assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte nell’esercizio di una attività economica. Secondo l’art. 2284 del Codice Civile, gli eredi entrano nell’eredità non in forza di una successione ereditaria, ma in forza di un nuovo contratto (di partecipazione sociale) tra gli eredi e i soci superstiti. Gli eredi subentrano comunque nella posizione che era del socio defunto e assumono la responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali anteriori al loro ingresso in società. Anche se la partecipazione a una società rappresenta un bene che può essere trasmesso in eredità, in genere ciò non avviene nelle società di persone, nelle quali i soci sono legati tra loro da un vincolo di fiducia. Per permettere agli eredi di succedere nella posizione del socio defunto, è necessario il consenso di tutti gli altri soci.
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