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Documentazione bancaria

Un correntista potrebbe avere la necessità di richiedere al proprio istituto di credito informazioni riguardanti le operazioni effettuate sul proprio conto qualche anno addietro. 

A tal proposito l’art. 119 c.4 del T.U.B. sancisce che:  “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.

Le spese relative alla produzione della documentazione richiesta possono essere addebitate dalla banca al correntista.

Il correntista può accedere, invece, gratuitamente ai dati trattati dalla banca (acquisti di titoli, elenchi di operazioni compiute o estremi di pagamento ecc.) cosi come previsto da una delibera dell’Autorità Garante per la Tutela dei Dati Personali del 17.7.08.

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