La banca, secondo quanto prescritto dall’art.119 T.U.B., fornisce per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e in ogni caso almeno una volta l’anno, il cosiddetto documento di sintesi costituito da una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
Nello specifico il documento di sintesi non è altro che una scheda riassuntiva dove sono indicate le condizioni contrattuali del rapporto di conto corrente riportando in grassetto le disposizione che sono mutate nell’ultimo anno. Al cliente è rimessa la scelta della periodicità dell’invio dell’estratto conto (annuale, semestrale, trimestrale o mensile). Per l’invio di tali comunicazioni la banca non può addebitare costi superiori al rimborso spese sopportate per il loro invio.
Il contenuto dell’estratto conto o di ogni altra comunicazione periodica deve intendersi approvato dal cliente trascorsi sessanta giorni dal loro ricevimento.
Di fatto l’estratto conto e il documento di sintesi riportano il riepilogo del numero delle operazioni effettuate, distinte per categoria, l’ammontare complessivo delle spese addebitate e quello parziale relativo a ciascun servizio nonché l’ISC del conto corrente.
In questo modo il correntista ha gli strumenti per poter valutare se l’uso effettivo che fa del conto corrisponde al profilo previsto e valuta l’opportunità di discutere con la banca una variazione delle condizioni contrattuali.