Sintesi dei contenuti
Tutto quello che si dirà riguarda la disciplina introdotta dal Codice del Consumo, avente ad oggetto, come ricordato più volte, esclusivamente i rapporti tra consumatore e venditore professionista. Qualsiasi rapporto di vendita che sfugga a questi precisi parametri soggettivi resta disciplinato, come si vedrà, dal codice civile, secondo una regolamentazione meno vincolistica.
Per professionista deve intendersi la persona fisica o giuridica che agisca nell’esercizio della propria attività commerciale imprenditoriale o professionale. Per consumatore si intende, invece, la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Proprio per tale motivo, si ritiene generalmente sconsigliabile acquistare con fattura: l’acquisto effettuato con partita iva muta infatti la qualificazione soggettiva da attribuire al compratore che da “semplice consumatore” diviene professionista a sua volta, così sfuggendo alla disciplina di favore disposta dal Codice del Consumo. Non rappresenta, invece, un fattore discriminante l’acquisto di beni al dettaglio o all’ingrosso, potendosi anche in tale ultima ipotesi dimostrare che l’acquisto sia avvenuto per soddisfare gli scopi personali del privato consumatore.
La Garanzia sui beni di consumo
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Il Codice del Consumo riferisce le norme sulla garanzia, in modo assolutamente generico, a qualsiasi rapporto di vendita. L’unico limite applicativo, pertanto, consiste nel versamento di un prezzo a fronte della consegna del bene acquistato, restando viceversa esclusi i trasferimenti a titolo gratuito. Contrariamente alla precedente normativa, quella attuale ha omesso ogni riferimento alla natura materiale del bene, potendovi così ora rientrare anche beni immateriali (software per computer ad esempio, a prescindere dal supporto su cui siano memorizzati).
La normativa, inoltre, riguarda non solo i beni nuovi, ma anche quelli usati. L’unica differenza è che per i beni nuovi, la garanzia offerta dal venditore non può mai essere inferiore ai due anni; al contrario, per i beni usati le parti possono concordare un termine inferiore fino ad un anno.
Conformità
Oggetto dell’obbligazione di garanzia è la conformità del bene alle pattuizioni di vendita. Quindi non si parla di “semplici” difetti, ma di qualsiasi caratteristica del bene che non sia esattamente riconducibile agli accordi tra le parti. A titolo di maggiore approfondimento, si osserva che, mentre il concetto di vizio attiene alle intrinseche qualità del bene in sè e per sè considerate, il concetto di conformità è invece relazionale e può essere desunto solo confrontando il bene con quelle qualità che sarebbero dovute essere sue proprie in base alla descrizione offerta del prodotto. Si tratta di una differenza ( tra difetto e conformità) non semplicemente nozionistica, ma destinata ad incidere concretamente nell’obbligazione assunta dal venditore, potendosi ritenere che alle pattuizioni contrattuali siano da equiparare, quale metro di paragone della conformità, anche i messaggi pubblicitari e tutte le modalità di presentazione attraverso le quali sono descritte ed esaltate le qualità del bene venduto.
La normativa si fa carico, inoltre, di individuare quali siano i canoni di valutazione della conformità. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura; d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
La responsabilità è esclusa quando, al momento della conclusione del contratto, l’acquirente era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza. Spetta, tuttavia, al venditore dimostrare che il consumatore era a conoscenza del difetto di conformità al momento della conclusione del contratto.
Il vizio di conformità si estende, inoltre, a difetti derivanti non intrinsecamente dal bene, ma dalla sua installazione o montaggio. A tal fine, occorre, che il venditore si sia preventivamente obbligato ad effettuare l’installazione e l’abbia eseguita personalmente o sotto la propria responsabilità. Ne consegue, quindi, che, quando l’obbligo di installazione non sia espressamente previsto da contratto, alcuna responsabilità potrà attribuirsi, in tal senso, al venditore. A tali casi sono equiparati quelli in cui l’installazione o il montaggio siano stati effettuati in modo non corretto dallo stesso consumatore, ma per colpa imputabile alla carenza o all’inesattezza delle istruzioni fornite dal venditore.
Gli obblighi del venditore
Qualora si verifichi un difetto, il consumatore ha diritto al ripristino delle condizioni di conformità tramite la riparazione del bene o la sua sostituzione. Alcun costo potrà essere addebitato al consumatore: né in ordine alle spese per la spedizione del bene presso un centro di assistenza, nè per l’impiego dei materiali o della manodopera. Qualsiasi costo o spesa grava esclusivamente sul venditore. Riparazione del prodotto viziato o sostituzione sono rimedi alternativi la cui scelta spetta esclusivamente al consumatore, a condizione che il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore rispetto all’altro.
Altrimenti, purché ricorrano specifiche condizioni, è previsto che il consumatore possa richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Le condizioni individuate dalla normativa sono le seguenti: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro congruo termine (la congruità del termine va in questi casi valutata tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha acquistato); c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Termini
Il venditore è responsabile per tutti i difetti di conformità che si verifichino entro il temine di due anni dalla consegna del bene. Per i soli beni usati è fatta facoltà alle parti di concordare un termine più breve, ma in ogni caso non inferiore ad un anno. Il consumatore è tenuto a denunciare i vizi di conformità entro due mesi dal momento in cui ne abbia avuto percezione. Viceversa, il consumatore decade dai diritti connessi alla garanzia qualora non effettui la denuncia entro i due mesi. La denuncia, tuttavia, non è necessaria qualora il venditore abbia occultato i vizi o li abbia riconosciuti. Per la denunzia non è richiesta alcuna particolare formalità ritenendosi sufficiente qualsiasi documentabile comunicazione rivolta a tale scopo. L’azione di garanzia si prescrive, in ogni caso, trascorsi 26 mesi dalla consegna del bene. Le parti possono, tuttavia, stabilire una garanzia convenzionale, di durata maggiore (ma non inferiore) rispetto a quella legale. La garanzia convenzionale non deve in alcun modo pregiudicare quella legale o limitarne la portata e l’applicabilità.
Onere della prova
Il Codice del Consumo prevede espressamente che, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data. Pertanto, il consumatore non sarà gravato dall’onere di provare l’esistenza del vizio al momento del trasferimento del bene.