Il Giudice di Pace di Casoria affronta il tema della configurabilità del danno esistenziale nell’ipotesi di inadempimento contrattuale relativo a contratto di viaggio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Casoria (NA) dott.ssa Mirella Pescione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5431 del R.G. dell’anno 2004
TRA
F.C. e L.E., elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio ex art. 1469 bis in Casoria alla via Achille Del Giudice 32, presso lo studio dell’avv. Rosario Santella che li rapp. e dif. giusta procura a margine dell’atto di citazione ATTORI
E
SPRINTOURS S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata, unitamente all’avv. Andrea Varano del foro di Roma che la rapp. e dif. in virtù del mandato in calce alla copia dell’atto di citazione notificato, in Napoli alla via F. Giordano presso lo studio dell’avv. Furio Francesco Stasi. CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
Conclusioni: come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli istanti esponevano:
– che in data 06-05-03, attraverso l’agenzia Carter Fiamma – Alladin Tours – sito in Giugliano in Campania (NA), acquistavano, presso la Sprintours S.p.a. un pacchetto turistico “tutto compreso” presso lo “SprinClub Tower One” sito in Egitto, località Sharm El Sheik, per il periodo 31/05 – 07/06 al prezzo di € 1.638,00 interamente pagato;
– che tale accordo negoziale si perfezionava sulla base del contenuto del catalogo “SprinClub Villaggi SprinTours” edizione 2003, pagg. 38/39, che prevedeva, tra le altre condizioni, la partenza per la destinazione finale ed il rientro dalla stessa con volo diretto da e per l’aeroporto di Napoli-Capodichino;
– che in data 27/05/03, con fax n. 00382449 delle ore 17,45, inviato dall’agenzia Carter Fiamma, la SprinTours annunciava che a seguito dell’annullamento del volo diretto da Napoli, la partenza con aeromobile prevista per le ore 16,00 circa da Capodichino veniva sostituita, “riprotetta”, con un volo in partenza da Roma Fiumicino alle ore 10,00 dello stesso giorno, con trasbordo bus da Napoli in avvio per le ore 05,30 del mattino;
– che dati i pregressi impegni di lavoro (la sig. L. è dipendente di un’azienda di distribuzione farmaceutica –la Tonacci s.r.l.- con incarichi di responsabilità amministrativa mentre il sig. F. titolare di supermercati al dettaglio), nonché familiari, gli istanti non potevano utilizzare il volo riprotetto e dovevano, pertanto, forzosamente rinunciare alla programmata vacanza, stante l’impossibilità, dato il brevissimo lasso di tempo di preavviso, una sostituzione per i propri impegni lavorativi;
– che della situazione sopra prospettata di impossibilità di partecipare al viaggio veniva fatta comunicazione a mezzo fax, nonostante ciò la Sprintours con successivo fax ribadiva la unilaterale modifica delle condizioni di viaggio ed agli istanti, con ulteriore comunicazione ribadivano di “non accettare la modifica del pacchetto turistico chiedono il rimborso immediato in base agli artt. 6 e 7 delle condizioni generali a pag. 72 del Vs. catalogo.”
– che con fax del 30 Maggio si richiedeva il pagamento di “una penale del 100% come da norme e condizione Nv. catalogo” e, conseguentemente, la convenuta faceva pervenire in data 17/06 la fattura di addebito n. 5228FT per la somma di € 1.467,29;
– che a seguito di proteste la Sprintours recedeva dal manifesto proposito e rimborsava agli istanti la somma per il viaggio non effettuato;
– che con lettera raccomandata a.r. del 04-09-03 gli istanti avanzavano espressa richiesta di risarcimento danni alla convenuta società per la perdita dell’occasione di vacanza.
Con il predetto atto, gli istanti chiedono, previa declaratoria di inadempimento della Sprintours s.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., la condanna della stessa al risarcimento del danno non patrimoniale alla vita di relazione subito nella misura di € 1.200,00 pro capite, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che si vorrà liquidare secondo giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dalla domanda del soddisfo, il tutto nei limiti i competenza dell’adito Giudice, nonché al pagamento delle spese del presente giudizio.
All’udienza di precisazione delle conclusioni tardivamente si costituiva la convenuta, depositando il fascicolo di parte, impugnando la domanda perché inammissibile, improcedibile, nonché infondata in atto ed in diritto.
Espletata la prova per testi, prodotta la documentazione, la causa, sulle rassegnate conclusioni veniva riservata a sentenza in data 06-07-05.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda degli istanti è fondata e va, per quanto di ragione, accolta.
Si dà atto che è stata data prova attraverso l’allegata documentazione della legittimazione sia attiva che passiva della parti in causa, legittimazione che non è stata posta in contestazione.
La circostanza relativa alle modifiche contrattuali, riprotezione del volo, rispetto quelle originariamente concordate sono state confermate, unitamente alle altre circostanza dedotte in atto di citazione, dalla convenuta tardivamente costituitasi, la quale si limitava a contestare le sussistenza del richiesto danno esistenziale nonché la sua esclusione ai sensi della vigente normativa.
Il caso de quo vertitur rientra nella disciplina relativa ai cd. contratti di viaggio che trova le sue fonti normative nella Convenzione sul Contratto di Viaggio (da ora in poi CCV), firmata a Bruxelles nel 1970 e recepita nel nostro ordinamento con la L. n. 1084 del 27 Dicembre 1977 nonché nel decreto legislativo n. 111 del 17 Marzo 1995 emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, concernenti i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”. La convenuta ha, infatti, assunto la qualità di organizzatore del viaggio o tour operator attraverso la realizzazione di pacchetti turistici comprensivi di trasporto, alloggio e altri servizi venduti a prezzo forfetario (art. 5 CCV e art. 3 D. L.gs. 111/95), mentre gli attori quella di viaggiatori-consumatori destinati a fruire del pacchetto turistico (art. 7 CCV e art. 5 D. L.gs. 111/95).
Ciò premesso e ritenuto pacifico l’inadempimento contrattuale, non contestato dalla SprinTours s.p.a., che ha portato il recesso da parte degli istanti dal contratto stipulato con la convenuta, deve osservarsi l’art. 13 CCV prevede che “l’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto”. Deve, con tutta evidenza, ritenersi, pertanto, che nell’impiegata locuzione “qualunque pregiudizio” risieda il fondamento normativo dell’obbligo, per l’organizzatore del viaggio, di risarcire sia i danni patrimoniali che non, alla cui categoria appartiene il danno esistenziale, subito dal consumatore. La conferma della giustezza della interpretazione data dallo scrivente al citato art. 13, primo comma, viene data oltre che dalla giurisprudenza di merito (cfr.: Trib. Milano 26-11-1992, Trib. Torino 08-11-96, Trib. Milano 04-06-98 n. 6736), anche dal testo del secondo comma del medesimo art. 13, il quale nel prevede i massimali di indennizzo per ciascun viaggiatore specifica anche le diverse tipologie di danno per cui tale risarcimento può essere concesso, ovvero: “50.000 franchi per danno alle persone, 2.000 franchi per danno alle cose e 5.000 franchi per qualsiasi altro danno” Ancora deve richiamarsi il successivo art. 15 CCV, pienamente applicabile al caso in oggetto, che prevede la responsabilità dell’organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all’esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale di questi servizi, salvo il diritto di surroga nei diritti ed azioni che il viaggiatore può avere contro terzi responsabili di tale pregiudizio.
Altresì, l’art. 30 della stessa convenzione, secondo il quale le azioni che possono nascere da un contratto di viaggio sono “fondate sul decesso, le ferite, o qualunque altro danno all’integrità fisica o psichica di un viaggiatore” rafforza l’interpretazione secondo cui la tutela giuridica in oggetto ricomprenda anche il danno non patrimoniale subito dal viaggiatore. Speculare appare, inoltre, la disciplina introdotta dal d. L.gs. 111/95, la quale, va precisato, non è abrogativa del precedente CCV, che anzi espressamente richiama, per quanto compatibile, agli artt. 15 e 16, ciò in evidente linea con la direttiva 314/90 la quale da ultimo prevedeva la facoltà per gli stati aderenti di mantenere in vigore disposizioni più severe in materia di viaggi “tutto compreso”, atte a tutelare il consumatore.
L’art. 12, comma 1 e 2 del citato decreto, prevede che nel caso di modifiche delle condizioni contrattuale effettuate prima della partenza, il consumatore ha la facoltà di recedere senza pagamento di alcuna penale nel caso non ritenga di accettare la proposta modificativa oltre ad avere il diritto, con esplicito richiamo al successivo art. 13, al rimborso della somma eventualmente già pagata nonché ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto (art. 13, comma secondo). Tale previsione di risarcimento di cui al secondo comma dell’art. 13 del D.Lgs. incontra solo due limiti (comma 3) ossia il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti al viaggio e che il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della prevista data di partenza, condizione che nel caso in oggetto non si sono verificate.
Ancora al successivo art. 14 è previsto che “in caso di mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno”. Al comma secondo, infine, il legislatore ha previsto la responsabilità dell’organizzatore o del venditore per il risarcimento del “danno sofferto” dal consumatore da parte di prestatori di servizio di cui si è avvalso, salvo diritto di rivalsa nei confronti di questi ultimi. Deve, infine, riportarsi la disposizione di cui all’art. 16 del decreto legislativo in oggetto con il quale è stato previsto che le parti contraenti possono convenire in forma scritta (fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 1341, secondo comma, c.c.) limitazioni al risarcimento del danno, diverso da quello del danno alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e che in assenza di specifica pattuizione (comma 3), il risarcimento del danno è ammesso nei limiti di cui all’art. 13 CCV, (50.000 franchi per danno alle persone, 2.000 franchi per danno alle cose e 5.000 franchi per qualsiasi altro danno). E’ di evidenza palmare che tutte le locuzioni utilizzate nei citati articoli si riferiscono oltre che al danno patrimoniale anche a quello non patrimoniale che può derivare dall’inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto di vendita del pacchetto turistico stipulato tra il tour operator ed i consumatori. In alcuni casi, poi, come quello del già richiamato art. 16 del D. Lgs. 111/95, il legislatore esplicitamente prevede il risarcimento di danno diverso da quello del danno alla persona, specificando infine con l’esplicito riferimento all’art. 13 CCV, un massimale di 5.000 franchi per qualsiasi altro danno, distinto dal danno alla persona e da quello a cose per i quali sono espressamente previsti massimali di importi diversi. Non può, pertanto, negarsi che la disciplina vigente, europea e nazionale, in materia consideri tra i danni subiti dal viaggiatore per effetto dell’inadempimento anche i danni non patrimoniali alla cui categoria appartiene il danno esistenziale, ciò anche in considerazione che tale tipo di danno è già da tempo apertamente riconosciuta in ambito europeo. Come recentemente osservato da una pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, n. 210 del 22-02-2005, il danno non patrimoniale è il genus all’interno del quale è possibile distinguere il danno morale soggettivo (pretium doloris o pecunia doloris), il danno biologico (suscettibile di accertamento medico legale) e il danno conseguente alla lesione di un interesse di rango costituzionale inerente alla persona (tradizionalmente indicato come “danno esistenziale”) costituenti tutte ingiuste lesioni di un interesse inerente alla persona, dalle quali conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica. In particolare il danno esistenziale è stato delineato, citando la più recente giurisprudenza di merito, quale danno inerente le limitazioni alla possibilità di interagire con l’esterno, sia in senso di rapporti umani, sia come rapporti con la realtà esterna (es, recarsi in determinati luoghi), sia come limitazione dello svolgimento di attività (es. vacanze), nonché quale lesione della sfera attinente le attività realizzatrici della persona considerando la limitazione quantitativa e qualitativa subita nelle possibilità di interagire con l’esterno (Trib. Locri, sez. Sidereo, sent. 462/2000), ovvero danno derivante dalla lesione di valori di rilevanza costituzionale, quali il diritto alla normale qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità (Corte App. Milano 14/02/03). Le ingiuste lesioni patite, alle quali sono conseguiti pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, attengono ad interessi di rango costituzionale inerenti alla persona che nel caso in oggetto hanno riguardato l’aspettativa dell’attività di svago, di distensione e di divertimento, in cui consistono i viaggi-vacanza, che rientrano nelle tutela costituzionale di cui agli artt. 2, 36 u.c., oltre che, per implicito, nell’art. 32 della Costituzione (cfr. Tribunale di Reggio Emilia n. 210/05). Va rilevato, infine, che nel caso in oggetto il danno non patrimoniale subito dai viaggiatori deve considerarsi in re ipsa. Infatti il pregiudizio di carattere esistenziale risulta identificato con la lesione del diritto costituzionalmente protetto e come sopra identificato, per cui ogni carico probatorio si risolverà nella dimostrazione della violazione del diritto stesso. In questo senso si esprime anche la nota sentenza della Corte Costituzionale 184/86, applicabile, per l’ampiezza dei suoi enunciati, non solo alla lesione del diritto alla salute, ma anche ad ogni analoga lesione di diritti fondamentali della persona che si risolvono in un danno esistenziale o alla vita di relazione.
Nel caso in oggetto, tuttavia, a conferma della sussistenza del danno esistenziale subito e, soprattutto della misura dello stesso, si aggiungono le dichiarazioni testimoniali. La teste C. Elisa, collega di lavoro di L. Emilia ed escussa in data 01-06-05, ha dichiarato che l’attrice, all’interno della ditta di distribuzione farmaceutica, svolge mansioni relative alla compilazione informatica di fogli di viaggio, indispensabili per la consegna dei prodotti. Trattandosi di azienda privata non vi è molto personale, per cui è difficile trovare una persona che sostituisse la Lavagna nelle proprie mansioni che la teste ha definito esclusive e difficilmente fungibili. Inoltre, la C. ha affermato che la possibilità di assentarsi dal lavoro risulta di estrema difficoltà proprio per i problemi organizzativi riferiti e comunque deve essere largamente preventivata.
Con specifico riguardo alla mattina del 31-05-03, la teste dichiara che la L., proprio a causa delle sue mansioni di lavoro si trovò impossibilitata ad anticipare la partenza, essendo la sua presenza necessaria in azienda. Altresì, la teste riferisce della difficoltà di ottenere una settimana di ferie lontana dal periodo estivo e che alla Lavagna tanto era stato concesso per la sua anzianità di servizio avendo prestato servizio già da 25 anni nella ditta e che per la Lavagna la forzata rinuncia alla vacanza è stata particolarmente frustrante, anche perché la stessa aveva accantonato una mole di ferie non godute proprio per la sua essenzialità in azienda.
La teste riferisce, infine, che anche F. C., in ogni caso, non avrebbe potuto partire in anticipo poiché doveva incontrare alcuni fornitori. Circa il criterio di liquidazione del danno esistenziale, le pronuncia di merito e di legittimità affermano che la stessa non può che avvenire con criteri equitativi, sia pure considerando e valutando gli aspetti del caso concreto (Cass. 7713/2000, Trib. Reggio Emilia 22-02-05, Trib. Locri 06-10-2000, Trib. Torino 08-08-95). Nel caso in oggetto le attività realizzatrici della persona, costituenti interessi costituzionalmente protetti, compromesse sono quelle relative alle relazioni sociali (attività di carattere culturale e associativo), nonché quelle di sport, di svago e di divertimento, attività e relazioni correlate alla tipologia di viaggio e soggiorno in località turistiche organizzate (club vacanze) a cui gli istanti hanno dovuto rinunciare.
Come è emerso dalla prova testimoniale la forzosa rinuncia, determinata dalla unilaterale modifica degli accordi contrattuali, tra l’altro comunicati intempestivamente, e, quindi senza possibilità per gli istanti di poter riorganizzare, anche attraverso altro Tuor Operator, un viaggio alternativo sfruttando gli stessi giorni di ferie concessi, ha causato, nei coniugi istanti una particolare situazione di frustrazione. La teste ha, infatti, riferito, della eccezionalità della concessione alla Lavagna della settimana di ferie lontana dal periodo estivo, e della difficoltà per la stessa di essere sostituita. Allo stesso modo per il F. che aveva progettato il viaggio unitamente alla consorte. Per quanto attiene al quantum debeatur, in considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene equo liquidare, a favore di ciascuno degli istanti, la somma di € 800,00, liquidata all’attualità, oltre interessi nella misura di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, d’ufficio, tenuto conto dell’attività svolta e del valore della causa attribuito con sentenza, come in dispositivo, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dell’istante, anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da F. C. e Lavagna Emilia nei confronti della SPRINTOURS s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria accezione o deduzione reietta, così provvede:
Dichiara l’inadempimento contrattuale della SPRINTOURS s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in merito ai fatti di cui in narrativa
per l’effetto condanna la stessa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di ognuno degli istanti della somma di € 800,00 per il danno esistenziale subito, oltre interessi di legge;
condanna, inoltre, la convenuta, al pagamento, in favore del procuratore anticipatario, avv. Rosario Santella, delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio che si liquidano, ai sensi del D.M. 08-04-04, n. 127, in complessivi € 1.400,00 di cui € 100,00 per spese, nonché il 12,5% delle spese generali, IVA e CPA, oltre le successive occorrende.
La presente sentenza è esecutiva ex lege.
Così deciso in Casoria, lì 07 Settembre 2005.
IL GIUDICE DI PACE
(dott.ssa Mirella Pescione)
Depositata in Cancelleria l’8 settembre 2005.