associatoPremesso che
L’associato dichiara di aver subito una truffa finanziaria attraverso internet correlata a presunte attività d’investimento.
L’associato ha, pertanto, necessità di avvalersi di un servizio di recupero crediti stragiudiziale e ha interesse ad avvalersi dell’operato dell’associazione Istituto per la Difesa del Consumo (d’ora in poi per brevità definita come “l’Associazione”), la quale a tal fine si avvale dell’assistenza di Avvocati, regolarmente iscritti presso i relativi fori di appartenenza, con ampia esperienza nel settore delle truffe finanziarie commesse attraverso internet.
I servizi erogati dall’associazione sono riservati agli associati, per cui la presente vale anche come domanda di iscrizione all’associazione.
Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue
§ Art. 1: Oggetto dell’incarico e della prestazione
Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
Con la presente scrittura e il pagamento delle spese di seguito specificate, il committente diviene socio dell’Associazione a cui conferisce incarico per il recupero stragiudiziale degli importi sottratti a seguito di truffa finanziaria.
L’associazione si impegna ad adoperarsi per il recupero del credito, secondo le informazioni rese note dal committente, mediante la compilazione e trasmissione di un apposito questionario, come meglio sarà specificato nel paragrafo seguente, con i propri mezzi e le proprie conoscenze, senza alcun obbligo o garanzia di di risultato.
Sarà facoltà dell’associazione mantenere riservo, anche nei confronti dell’Associato, circa le attività svolte e i contatti avuti per il buon fine delle attività di recupero.
Nel corso del rapporto, sarà compito dell’Associazione redigere e trasmettere al committente copia della querela, dell’esposto alla Consob, della richiesta di oscuramento del sito al service provider, della diffida di pagamento e di ogni altro documento che a proprio insindacabile giudizio riterrà utile per il raggiungimento del risultato. Sarà onere del committente provvedere a presentare e inviare copia dei predetti atti e documenti, secondo le istruzioni che saranno di volta in volta impartite.
L’associato si impegna a contribuire alle spese che l’associazione sosterrà per l’assistenza che sarà resa dagli Avvocati che con essa collaborano. Tali spese sono quantificate in euro 399,00 da corrispondere ogni 30 giorni per la durata di 90 giorni (ovvero complessivamente euro 1.197,00 da corrispondere in tre rate mensili da euro 399,00 ciascuna) durante i quali saranno svolte le attività di recupero stragiudiziale. I pagamenti potranno avvenire mediante bonifico bancario, carta di credito o PayPal, anche con autorizzazione al prelievo automatico.
In caso di ritardo nei pagamenti, l’associazione si riserverà la facoltà di sospendere ogni attività di recupero, anche qualora ciò comportasse la decadenza di termini o l’abbandono di trattative. In caso di definitiva inadempienza nei pagamenti o di risoluzione anticipata per iniziativa dell’associato, l’associazione cesserà ogni attività di recupero nei confronti dell’associato, trattenendo i pagamenti parziali frattanto ricevuti in ragione delle attività svolte e delle spese in ogni caso sostenute.
§ Art. 2: Modalità operative
L’associato si impegna a rendere noti i dettagli relativi alla truffa subita mediante la compilazione di un apposito questionario on line che sarà reso disponibile dall’associazione entro e non oltre 2 giorni lavorativi da quando sarà stato sottoscritto il presente accordo e sarà effettuato e accreditato il primo pagamento. Il suddetto questionario sarà da compilare ed inviare in formato elettronico esclusivamente mediante la piattaforma disposta dall’associazione.
L’associato si dichiara ed è consapevole che le attività di recupero crediti saranno svolte unicamente sulla base delle informazioni che saranno state comunicate mediante il predetto questionario e che, pertanto, informazioni incomplete, omesse o errate potranno irreversibilmente compromettere il buon fine delle operazioni.
Qualora il committente inviasse erroneamente il questionario incompleto o non correttamente compilato, dovrà darne immediata comunicazione all’Associazione. Qualora la comunicazione avvenga entro il termine di sette giorni dall’invio, il committente avrà facoltà di inviare un nuovo questionario gratuitamente; qualora la comunicazione avvenisse oltre il termine di sette giorni, l’associazione avrà diritto a chiedere un pagamento supplementare di euro 100,00 per la ricezione del nuovo questionario, in ragione delle opere frattanto inutilmente eseguite.
Qualora l’associato abbia già in precedenza svolto attività di recupero, personalmente o per il tramite di altri professionisti o associazioni, o abbia sporto querela per la truffa subita, sarà suo onere inviare informativa all’associazione, allegando eventuale relativa documentazione.
Conferendo incarico all’Associazione per le attività di recupero, l’associato si impegna con vincolo di esclusività a non conferire incarico per le medesime attività di recupero a nessun altro professionista e a nessun altra associazione per tutta la durata del rapporto. In caso contrario, ogni vincolo contrattuale sarà da ritenersi automaticamente e immediatamente risolto.
§ Art. 3: Durata del rapporto
Le attività di recupero predisposte dall’associazione avranno durata di novanta giorni, al termine dei quali dovrà ritenersi definitivamente risolto ogni vicolo contrattuale. Qualora al termine del rapporto, ovvero allo scadere dei 90 giorni, l’attività di recupero si sia rivelata completamente infruttuosa null’altro sarà dovuto dall’associato e anche la sua iscrizione sarà ritenuta automaticamente cessata.
Parimenti il rapporto contrattuale sarà da intendersi cessato qualora già prima della scadenza dei 90 giorni, l’associazione riesca con successo a recuperare in tutto o in parte il credito dell’associato. In caso di recupero parziale o totale del credito, sarà onere dell’associato inviare all’associazione espressa comunicazione. Sarà, inoltre, onere dell’associato corrispondere all’associazione un ulteriore pagamento, a titolo di integrazione del rimborso delle spese sostenute per le attività di recupero, pari al 15% del capitale recuperato. Nulla sarà, viceversa, dovuto qualora il recupero del capitale dovesse avvenire oltre il termine di 90 giorni dal conferimento del presente incarico.
§ Art. 4: Obbligo di riservatezza
Le attività di recupero dei crediti svolte dai professionisti incaricati dall’associazione sono frutto di specifiche competenze tecniche, sicché ogni comunicazione, atto e documento proveniente dall’associazione dovrà essere trattata dall’associato con vincolo di riservatezza. In particolare, l’associato si impegna a seguire e rispettare le seguenti prescrizioni: adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse; osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali; non utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto da parte dell’associazione
§ Art. 5: Obbligo di collaborazione
Come già innanzi specificato, il buon esito delle attività di recupero è strettamente connesso alla collaborazione che sarà prestata dallo stesso associato, il quale avrà l’onere di compilare in maniera tempestiva, esatta e precisa il questionario che gli sarà sottoposto in relazione alla truffa che ha subito, così come avrà il dovere di provvedere alla presentazione o spedizione dei documenti redatti dall’Associazione e, in particolare, dovrà provvedere a presentare personalmente la denuncia querela alle forze dell’ordine, a spedire mediante pec o raccomandata cartacea l’esposto alla Consob, ad inviare via mail la richiesta di oscuramento della piattaforma di investimento al service provider che la ospita, ad inviare via mail la diffida di pagamento agli autori della truffa o a coloro che materialmente deterranno le somme oggetto delle attività di recupero.
In qualità di associato, per la buona reputazione dell’associazione di cui fa parte e per il felice esito delle attività di recupero, l’associato, anche dietro espressa richiesta, si impegna a lasciare feedback pubblici positivi circa l’operato dell’Associazione.
§ Art. 6: Proprietà intellettuale
Comunicazioni, atti e documenti forniti e trasmessi dall’associazione all’associato rimangono di proprietà dell’Associazione e saranno concesse all’associato ai soli scopi indicati nel presente accordo.
§ Art. 7 Esclusione del diritto di recesso
Allo scopo di ottimizzare e massimizzare le opportunità di recupero del credito, l’Associazione darà fin da subito inizio alle relative attività. Ciò comporta che la fornitura di servizi in favore dell’associato decorra già durante il periodo di 14 giorni, durante i quali sarà quindi fin da subito preclusa la possibilità di esercitare il diritto di recesso.
§ Art. 8 Risoluzione anticipata
Qualora, a qualsiasi titolo, l’associato intenda risolvere anticipatamente il presente rapporto potrà inviare formale richiesta alla sede dell’associazione. La richiesta di risoluzione avrà efficacia immediata al momento della sua ricezione. La richiesta di risoluzione anticipata non dà luogo in alcun caso alla ripetizione degli importi già versati dall’associato nei confronti dell’associazione, sicché alcuna restituzione sarà in ogni caso mai dovuta. A seguito della richiesta di risoluzione anticipata, l’associazione abbandonerà definitivamente ogni attività di recupero, anche qualora ciò comportasse la decadenza di termini o l’abbandono di trattative in corso.
§ Art. 9 Foro competente
Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione od esecuzione del presente contratto, salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente l’inderogabilità della competenza per territorio, sarà esclusivamente competente il Foro di Napoli Nord.