Il giudizio trae origine da un incidente stradale avvenuto a Milano. A causa di una abbondante nevicata notturna sul manto stradale si era formata una lastra di ghiaccio. Il conducente di un veicolo, a bordo della propria auto, slittando su questa lastra si scontrò contro un tram e venne a sua volta colpito da una auto che sopraggiungeva e che perdeva il controllo per lo stesso motivo.
A causa del primo impatto e della relativa apertura dell’airbag il ricorrente aveva riportato lesioni.
Il conducente del primo veicolo agiva in giudizio contro il Comune sollevando la responsabilità per custodia di quest’ultimo in qualità di custode della strada cosi come previsto dall’art. 2051 e 2043 del c.c.
Il Comune costituito eccepì la prescrizione del diritto al risarcimento ed in subordine chiamò in garanzia la ditta appaltatrice del servizio di salatura e spalatura delle strade comunali che a sua volta chiamò in giudizio la propria compagnia assicurativa.
La domanda risarcitoria avanzata fu respinta dal Tribunale di Milano e confermata dalla Corte di Appello per intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 2947 c.c. il quale testualmente recita “ per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, il diritto si prescrive in due anni”.
Prescrizione – concetto generale
Il codice civile all’art. 2934 fornisce la definizione generale di questo istituto come il mezzo con cui l’ordinamento giuridico disciplina l’estinzione di un diritto se quest’ultimo viene esercitato dal suo legittimo titolare entro un termine espressamente previsto dalla legge.
Tale istituto non va confuso con la decadenza che, al contrario, determina la perdita del diritto esercitabile in caso di suo mancato esercizio entro un termine perentorio (art. 2964 e ss. c.c.).
Al riguardo si ricorda che la prescrizione non può essere rilevata d’ufficio nel corso di un giudizio ossia non può determinarne la sussistenza il giudice autonomamente e quindi dovrà essere la parte che ne abbia interesse a sollevare specifica eccezione nel corso del giudizio medesimo.
Infine non tutti i diritti sono soggetti a prescrizioni, esiste infatti un specifica categoria di diritti (cd. Indisponibili) come ad esempio i diritto della personalità, la cui disponibilità (e quindi tutela) rimane sempre nella sfera del destinatario.
Tornando al caso di specie, il ricorrente, risultato soccombente nei due gradi di merito, rimette alla Suprema Corte la questione denunziando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al regime della prescrizione (art. 2947 c.c.) anziché della responsabilità per custodia (cosi come regolata dal combinato disposto di artt. 2051 e 2043 c.c.).
La linea difensiva si basa sull’assunto che la prescrizione breve (2 anni – cosi come prevista dall’art. 2947, secondo comma, c.c.) potrebbe operare solo nei casi in cui sia richiesto il risarcimento di danni causati direttamente dalla circolazione stradale, mentre nel caso rimesso alla decisione degli Ermellini la domanda proposta nei confronti del Comune di Milano, quale custode della strada la cui omessa manutenzione costituirebbe la causa del danno da lui subito, è fondata sull’art. 2051 ed in subordine sull’art. 2043 c.c.
La domanda viene respinta anche in questa sede ed al riguardo la Suprema Corte chiarisce che per l’applicabilità della prescrizione breve – ai sensi del secondo comma dell’art. 2947 c.c. (nel caso di risarcimento del danno determinato da sinistro stradale), non è necessario che si tratti di danni derivati dalla circolazione dei veicoli, nel senso di stretto rapporto di causa ed effetto, ma è sufficiente che vi sia un nesso di dipendenza per il quale l’evento per sua natura intrinseca si colleghi alla circolazione medesima, proprio come avvenuto nel caso specifico.