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Identificazione dell’intermediario nella vendita di pacchetti turistici

Riporiamo il testo della sentenza della Corte di Cassazione in materia di identificazione del soggetto intermediario nella vendita di pacchetti turistici

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere

Dott. FICO Nino – Consigliere

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BA. RO. e CR. RO. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BANCO DEL SANTO SPIRITO 42, presso lo studio dell’avvocato CAPONETTI STEFANO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAPPELLINI PAOLO come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FI. SPA, in persona del legale rappresentante Dott. BE. Gi. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI N 267, presso lo studio dell’avvocato SAVINI ZANGRANDI LUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBARELLO ANTONIO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ZI. FR. ;

– intimato –

e sul ricorso n. 25967/2005 proposto da:

ZI. FR. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell’avvocato GAGGIOTTI LUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato NUSSI MARIO come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FI. SPA in persona del legale rappresentante Dott. BE. Gi. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato SAVINI ZANGRANDI LUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBARELLO ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 432/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, Sezione Quarta Civile, emessa il 12/01/05, depositata l’11/03/2005 R.G.N. 3063/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 16/02/2009 dal Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella;

udito l’Avvocato ZANGRANDI LUCA SAVINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 6 – 7 marzo 1990 Zi.Fr. ha convenuto davanti al Tribunale di Verona la s.p.a. Fi. e la s.a.s. Za. , quali imprese organizzatrici di un viaggio premio in (OMESSO), offerto dalla Fi. ai clienti ed organizzato dalla Za. , per sentirle dichiarare solidalmente responsabili dell’incidente occorso il (OMESSO), durante un safari fotografico, a causa dell’eccessiva velocita’ e dell’imperizia del conducente del pulmino che trasportava i turisti, che ha provocato il rovesciamento del mezzo, in corrispondenza di un tratto di strada fangoso ed accidentato.

Le convenute hanno resistito alla domanda.

La Za. ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa il suo assicuratore, s.p.a. Assicurazioni generali.

Con separato atto di citazione anche Ba.Ro. e Cr. Ro. , danneggiati nel corso del medesimo incidente in (OMESSO), avevano convenuto in giudizio la Fi. e la Za. , chiedendo il risarcimento dei danni.

Le due cause sono state riunite e, nel corso dell’istruttoria, la Za. e’ stata dichiarata fallita.

Con sentenza n. 2326/2001 il Tribunale – rilevato che gli attori non avevano riproposto le loro domande nei confronti del Fallimento Za. – ha dichiarato rinunciate le domande stesse ed ha estromesso dal giudizio la compagnia assicuratrice. Ha invece condannato Fi. al risarcimento dei danni, quale intermediaria di viaggio.

Su appello principale di Fi. e incidentale di Zi. F. , Ba. e Cr. , con sentenza 12 gennaio – 11 marzo 2005 n. 432 la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto tutte le domande attrici; ha dichiarato assorbiti gli appelli incidentali ed ha posto a carico dei danneggiati le spese dell’intero giudizio.

Avverso la sentenza, loro notificata il 1 luglio 2005, hanno proposto due motivi di ricorso per Cassazione Ba.Ro. e Cr. Ro. .

Con separato atto, notificato il 19 ottobre 2005, ha proposto un motivo di ricorso per Cassazione anche Zi.Fr. .

Ad entrambi i ricorsi resiste con separati controricorsi la Fi. .

Il ricorrente Zi. F. ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (articolo 335 c.p.c.).

2.- Il Tribunale di Verona ha ritenuto che Fi. avesse svolto attivita’ di intermediaria del viaggio, organizzatrice dovendosi ritenere Za. , che ha fornito i servizi turistici; ha tuttavia addossato a Fi. la stessa responsabilita’ gravante sull’organizzatrice, per non avere essa adempiuto agli obblighi gravanti sull’intermediario ai sensi degli articolo 5, 6 e 18 CCV Bruxelles sui contratti di viaggio, resa esecutiva con Legge 27 dicembre 1977, n. 1084, fra cui quello di rendere nota la sua qualita’ di intermediaria e di indicare nome e indirizzo dell’organizzatore del viaggio. La Corte di appello ha invece escluso che Fi. abbia svolto un qualunque ruolo rilevante ai fini dell’applicazione della Convenzione, affermando che essa produce batterie e accumulatori e non svolge professionalmente attivita’ di organizzatrice di viaggi; ne’ dispone di apposita struttura deputata alle attivita’ turistiche, ne’ delle relative autorizzazioni amministrative; che ebbe ad agire gratuitamente, mettendo a disposizione dei clienti il viaggio, che e’ stato in realta’ interamente organizzato da Za. .
3.- Con il primo motivo, deducendo violazione dell’articolo 1, commi 5 e 6, CCV di Bruxelles cit., nonche’ omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, i Ba. Cr. lamentano che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto inapplicabile alla Fi. la Convenzione di Bruxelles, poiche’ vanno considerati organizzatori od intermediari di viaggi tutti coloro che stipulino i contratti previsti ai punti 2 e 3 della Convenzione medesima “sia a titolo di attivita’ principale o meno, sia a titolo professionale o meno”.

4.- Con il secondo motivo, deducendo violazione delle stesse norme di cui sopra e degli articolo 18 e 19 della CCV, nonche’ omessa o insufficiente motivazione, rilevano che l’istruttoria svolta ha permesso di accertare che Fi. aveva assunto la veste di promotrice – organizzatrice del viaggio anche in termini professionali, avendo predisposto al proprio interno – quale parte integrante dell’attivita’ principale – un apposito ufficio preposto all’organizzazione dei viaggi offerti alla clientela quale premio collegato all’acquisto dei propri prodotti; che la stessa Fi. aveva dato al tour operator (nella specie, Za. ) i parametri per l’organizzazione del viaggio in (OMESSO); che il depliant informativo recava il logo Fi. a caratteri cubitali, e solo in caratteri minuscoli l’aggiunta “organizzazione Za. – (OMESSO)”; che le comunicazioni relative al viaggio erano state inoltrate ai turisti da Fi. , a cui dovevano essere indirizzati i moduli di adesione e i pagamenti, e che la stessa aveva determinato il prezzo del viaggio, per gli accompagnatori e familiari dei clienti; che hostess di Fi. erano presenti in aeroporto a disposizione dei viaggiatori e un dipendente Fi. ha accompagnato il gruppo per l’intero viaggio in (OMESSO).

Rilevano altresi’ che i viaggi premio non potevano considerarsi elargiti a titolo gratuito, sia perche’ rappresentavano un compenso per gli acquisti fatti; sia perche’ familiari ed accompagnatori pagavano il prezzo pieno del viaggio.

La Fi. , quindi, doveva essere considerata come organizzatrice del viaggio, o quanto meno come intermediaria, in quanto essa stessa aveva procurato ai clienti il contratto di viaggio con Za. ; e che, quale intermediaria, era responsabile nella stessa misura dell’organizzatore, per non avere adempiuto agli obblighi di cui agli articolo 18 e 19 CCV.
5.- Con l’unico motivo del ricorso principale Zi.Fr. deduce a sua volta la violazione degli articolo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18 e 19 CCV di Bruxelles, cit.; della Legge 17 maggio 1983, n. 217, articolo 9 (Legge Quadro per il turismo); nonche’ l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, sempre nella parte in cui la Corte di appello ha escluso che Fi. potesse considerarsi organizzatrice del viaggio e comunque responsabile dell’incidente occorsogli. Rileva che quest’ultima ha fornito ai viaggiatori l’intero pacchetto turistico, che essa stessa aveva acquistato da Za. , con apposito contratto e secondo i parametri prescelti (quanto a durata, percorso, prestazioni, servizi, ecc); che il modulo di partecipazione al viaggio sottoscritto dal ricorrente era stato predisposto da Fi. , la quale svolgeva abitualmente la suddetta attivita’ in favore della clientela che acquisisse il punteggio stabilito per conseguire il premio, tramite l’acquisto dei suoi prodotti; che Fi. aveva adibito allo scopo un apposito ufficio; che il logo Fi. figurava non solo nel depliant relativo al viaggio in (OMESSO), ma anche sul lunotto posteriore del pulmino che trasportava i turisti al safari e che si e’ capottato per l’eccessiva velocita’ e l’imperizia del conducente; che un dipendente Fi. ha accompagnato i viaggiatori in (OMESSO) per l’intero viaggio e che nessun rapporto diretto e’ intercorso fra il ricorrente e Za. . Rileva che, ai sensi della citata Convenzione di Bruxelles, va considerato come organizzatore di viaggi chi abitualmente (pur se non professionalmente e non come attivita’ principale) procuri ad altri l’insieme dei servizi costituenti il viaggio (trasporto, alloggio, ecc.) e che e’ irrilevante a tal fine che tali servizi egli acquisti da terzi.

E’ intermediario, invece, chi procuri al viaggiatore non il viaggio, ma il contratto di viaggio con uno specifico organizzatore, del quale abbia speso il nome; si’ che il viaggiatore stipuli il contratto di viaggio direttamente con quest’ultimo, divenendo parte di due distinti rapporti contrattuali: uno con l’intermediario e l’altro con l’organizzatore; che in tal caso l’intermediario deve fornire al viaggiatore tutte le informazioni di cui agli articolo 5 e 6: in particolare, l’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’organizzatore e del proprio nome ed indirizzo, con la precisazione che agisce quale intermediario dell’organizzatore (articolo 18 CCV), adempimenti tutti a cui Fi. non ha in alcun modo provveduto.

Chiede quindi che, ove si ritenga di escludere che Fi. abbia agito come organizzatrice del viaggio, essa sia ritenuta quanto meno intermediaria e come tale responsabile come se fosse organizzatrice, ai sensi degli articolo 18 e 19 CCV. Rileva ancora che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto gratuita la prestazione del viaggio, trattandosi invece di parte del corrispettivo offerto da Fi. agli acquirenti dei suoi prodotti, e che e’ irrilevante il fatto che Fi. non avesse conseguito le autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attivita’ turistica, trattandosi di prescrizioni della legge quadro per il turismo, che nulla hanno a che vedere con le responsabilita’ che gravano sull’organizzatore del viaggio.

5.- I motivi dei due ricorsi – che vanno congiuntamente esaminati, perche’ attinenti alle medesime questioni – sono fondati.

La Corte di appello ha erroneamente interpretato ed applicato le norme della Convenzione di Bruxelles, nel qualificare il ruolo svolto da Fi. in relazione al viaggio in oggetto.
Va premesso in diritto che la CCV e’ applicabile non solo nei casi in cui l’organizzazione (o l’intermediazione) di viaggi costituisca attivita’ professionale e attivita’ principale, ma anche quando si tratti di attivita’ abituale, e di attivita’ secondaria o ausiliaria, rispetto all’attivita’ principale, ed in quanto tale connotata da una certa continuita’: caratteristiche che appaiono entrambe compatibili con la posizione di Fi. , essendo o potendo essere abituale l’offerta da parte di quest’ultima di viaggi premio alla clientela, in promozione della vendita dei suoi prodotti, e trattandosi di attivita’ strettamente collegata all’attivita’ principale, e di particolare rilievo, perche’ diretta ad incrementare, con le vendite, i profitti di impresa.
Per poter escludere la professionalita’ – abitualita’, la Corte di appello avrebbe dovuto previamente accertare se l’offerta dei viaggi – premio costituisse parte di una campagna promozionale episodica, organizzata una tantum, o rispondesse ad una pratica costante nel tempo: cio’ che non ha fatto; mentre le circostanze accertate in giudizio – in particolare, il fatto che Fi. disponesse di un apposito ufficio e di un impiegato destinato allo scopo, che disponesse del materiale pubblicitario con il suo logo; che facesse accompagnare i turisti nel viaggio da personale alle sue dipendenze, evidentemente addestrato allo scopo -indurrebbero ad optare per la seconda ipotesi.
Neppure puo’ essere condivisa l’opinione della Corte di appello circa la gratuita’ della prestazione dei viaggi.

Anche ammesso che una tale gratuita’ consenta di escludere ogni responsabilita’ dell’organizzatore o dell’intermediario, il che appare in contrasto con i principi generali in materia contrattuale, ove la gratuita’ della prestazione comporta l’attenuazione, ma non l’esclusione della responsabilita’ (cfr. p. es. articolo 1710 c.c., comma 1, articolo 1768 c.c., comma
2), in primo luogo il viaggio non era gratuito per i familiari o gli accompagnatori dei premiati, i quali usufruivano della medesima organizzazione. Ne’ si puo’ ritenere che l’attivita’ vada diversamente qualificata, secondo che destinatari ne fossero gli uni o gli altri.
In secondo luogo il viaggio non era in realta’ gratuito neppure per i clienti premiati, in quanto questi ne avevano pagato indirettamente il corrispettivo tramite l’acquisto dei prodotti di Fi. , il cui prezzo e’ stato presumibilmente fissato in modo da tenere conto degli oneri inerenti ai premi.
Si ricorda in proposito che l’articolo 1, comma 4, CCV definisce come prezzo (dell’organizzazione o dell’intermediazione) “Qualunque pagamento in contanti, in natura o sotto forma di prestazioni dirette o indirette di qualsiasi tipo”, cosi’ permettendo di includere i casi in cui la prestazione – pur se appare gratuita sotto il profilo tecnico giuridico – tale non e’ dal punto di vista economico, in quanto il corrispettivo e’ stato pagato anticipatamente dal c.d. beneficiario, tramite gli acquisti a cui era subordinata l’erogazione del premio, secondo la funzione tipica della promessa al pubblico in favore di chi compia determinate azioni (articolo 1989 c.c.).
Infine, la circostanza che Fi. non avesse in ipotesi conseguito l’autorizzazione prescritta dalla legge sul turismo potra’ esporla alle relative sanzioni, ma non certo esimerla dalle responsabilita’ verso i terzi, derivanti dal fatto di avere concretamente esercitato, in ipotesi, attivita’ di organizzatrice o di intermediaria di viaggi.
Non sussistono quindi gli ostacoli di principio prospettati dalla Corte di appello ad estendere a Fi. la normativa della CCV di Bruxelles.
Quanto alla qualificazione dell’attivita’ svolta, la motivazione della Corte di appello non appare sufficiente e adeguata ad escludere che la resistente abbia svolto un qualunque ruolo rilevante agli effetti della CCV, a fronte dei rilievi dei ricorrenti e di quanto ha accertato la sentenza di primo grado, secondo cui – come gia’ si e’ detto – Fi. ha destinato all’organizzazione dei viaggi un apposito ufficio ed apposito personale; ha fatto accompagnare i turisti da un suo dipendente, per l’intera durata del soggiorno in (OMESSO); ha direttamente diffuso i moduli di partecipazione al viaggio e riscosso i pagamenti delle quote dovute dagli accompagnatori, e cosi’ via.
Ma soprattutto, risulta accertato in fatto dalla sentenza impugnata che Fi. non ha messo a disposizione dei clienti una determinata somma, per pagare il viaggio – premio che i clienti stessi avrebbero di loro iniziativa acquistato, presso il tour operator preferito.
Ha offerto loro, invece, un pacchetto turistico precostituito non solo quanto a destinazione, durata, itinerario, mezzi di trasporto, prestazioni, livello dei servizi turistici e albeghieri, ecc, ma anche quanto alla scelta del tour operator, ponendosi cosi’ quantomeno nella condizione dell’intermediario di viaggio, cioe’ di colui che procuri a terzi un contratto di organizzazione di viaggio (cfr. articolo 1, comma 3, CCV).
I ricorrenti, cioe’, nulla hanno potuto decidere di loro iniziativa, se non nell’ambito delle opzioni offerte da Fi. . Si discute se essi abbiano o meno intrattenuto rapporti diretti con Za. ; se conoscessero o meno l’esistenza ed il ruolo di Za. in relazione al viaggio, ecc, ma e’ pacifico che la scelta di questa societa’ come fornitrice dei servizi turistici, la definizione del programma, dei costi e delle prestazioni, e’ stata effettuata solo da Fi. , che ha poi trasmesso il pacchetto ai turisti.
In questo contesto, l’esclusione ad opera della Corte di appello del fatto che Fi. abbia svolto un qualunque ruolo, anche quello di mera intermediaria, nella prestazione del viaggio, appare quanto meno insufficientemente motivata, e non consente di superare gli specifici e puntuali rilievi contenuti nella sentenza del Tribunale.

6.- La sentenza impugnata deve essere cassata, nelle parti sopra indicate, ed il giudice di rinvio – ritenuta in astratto applicabile al caso di specie la CCV di Bruxelles – dovra’ accertare, con adeguata e specifica motivazione, se Fi. abbia svolto il ruolo di organizzatrice (o coorganizzatrice unitamente a Za. ) del viaggio, o se abbia agito come mera intermediaria, o se non abbia svolto alcun ruolo idoneo a renderla responsabile del sinistro occorso ai ricorrenti.
Come indici rilevanti al fine di individuare la fattispecie dell’organizzazione di viaggio, dovra’ considerare in particolare il soggetto a cui risultano intestati i contratti e il programma del viaggio; il soggetto che ha condotto le trattative, fissato i prezzi e diffuso a suo nome depliants e materiali inerenti al viaggio; le indicazioni fornite nella suddetta documentazione circa la persona a cui rivolgersi per informazioni, cambiamenti di programma, assistenza, reclami, ecc; in sintesi, il soggetto che si e’ posto rispetto ai turisti come interlocutore diretto per ogni problema attinente al viaggio.
Ove si accerti che l’organizzazione del viaggio e’ esclusivamente riferibile a Za. , Fi. dovra’ essere considerata intermediaria, ove risulti avere fornito ai turisti un pacchetto di servizi interamente preconfezionato e da essa direttamente acquistato presso Za. , senza che i viaggiatori abbiano avuto la possibilita’ di concordare direttamente con Za. il programma del viaggio, la natura e la qualita’ dei servizi, i prezzi, ed ogni altro aspetto essenziale delle prestazioni e dei servizi resi, al di la’ degli “optionals” o di questioni del tutto secondarie.

Agli accertamenti di cui sopra fara’ seguito l’applicazione delle norme della CCV di Bruxelles in tema di responsabilita’, rispettivamente dell’organizzatore o dell’intermediario, ivi incluse quelle di cui all’articolo 19, comma 2 (su cui cfr., fra le altre, Cass. Civ., Sez. 3 , 21 aprile 2006 n. 9360).
7.- Il giudice di rinvio decidera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Riunisce i ricorsi e li accoglie, nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che decidera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006

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