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La successione senza testamento

testamento

innanzitutto chiariamo un concetto: l’eredità si devolve per legge o per testamento (art. 457, comma 1, del Codice Civile).
Se il de cuius è morto senza lasciare testamento, la successione è interamente regolata dalle norme di legge. Tali norme tendono a privilegiare chi ha avuto un rapporto di parentela più stretto con il defunto rispetto a coloro che hanno un grado di parentela più lontano. E infatti li fondamento della successione per legge è nel rapporto di famiglia che unisce il defunto agli eredi. Nel linguaggio giuridico si usa li termine ereditando per indicare li soggetto defunto i cui beni vengono messi in eredità.
Per molti secoli il vincolo familiare è stato l’unico titolo per al successione ereditaria, perché si pensava che li patrimonio appartenesse alla famiglia e dovesse quindi tramandarsi di generazione in generazione. lI vincolo di sangue era l’unico titolo per succedere. Erano esclusi dalla successione il coniuge e i figli naturali. Inoltre succedevano solo i figli maschi mentre alle femmine era riservata la dote.
I cambiamenti sono avvenuti in modo lento. Il Codice Napoleone, emanato nel 1804, abolì la primogenitura e introdusse il principio dell’uguaglianza tra i coeredi, senza distinzione di sesso. In tempi più recenti si è affermata la successione per legge dei figli naturali e quella del coniuge (cosa malvista dalla famiglia del defunto, che avrebbe perso il controllo dei beni).
In Italia solo con la riforma del 1975 il coniuge ha conseguito una posizione di uguale dignità rispetto agli eredi di sangue. Oggi li vincolo familiare, che costituisce titolo per la successione, prescinde sia dal vincolo legittimo di sangue (successione dei figli naturali) sia dal vincolo di sangue (successione del coniuge). Si identifica quello che potremmo chiamare il “vincolo degli affetti”.

La successione legittima

Se al persona muore senza avere fatto testamento, i beni ereditari andranno ia parenti, esclusi in ogni caso gli affini (l’affinità è il vincolo che si crea tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge), secondo un ordine di successione che
corrisponde a quella che, nella normalità delle ipotesi, è la gerarchia interna al mondo degli affetti della persona.

Le categorie di successori legittimi

L’art.565 del Codice Civile individua el categorie di successori legittimi:

  • i coniuge e i discendenti legittimi e naturali;
  • gli ascendenti legittimi e naturali.
  • gli altri parenti, lo Stato.

Ogni ordine esclude il successivo, nel senso che se vi sono il coniuge e i discendenti, non si risale agli ascendenti; se vi sono gli ascendenti e i fratelli, non si risale agli altri parenti.

L’ordine dei successibili

Il Codice Civile, dall’art. 566 all’art. 586, disciplina i chiamati all’eredità, cioè coloro che hanno diritto a ereditare, in caso di mancanza di testamento e stabilisce in quale ordine succedono. Nel linguaggio giuridico si usa il termine successibili, col quale si indicano, nella successione legittima, le persone che sono chiamate per legge alla successione. Vediamo di seguito alcuni dei casi più frequenti.

Presenza di figli e di coniuge

Se ci sono figli, legittimi, naturali o adottivi, i beni vanno a loro in parti uguali (art. 566 del Codice Civile); al coniuge, se ancora in vita, va metà del patrimonio oppure un terzo, a seconda che concorra alla successione con un figlio o con più figli (art. 581 del Codice Civile).
Il legislatore non fa distinzione tra figli legittimi e naturali. L’equiparazione disposta dalla legge testimonia l’importanza attribuita alla famiglia in quanto entità sociale, prima che giuridica.
Rimane però una differenza riscontrata nell’ultimo comma dell’art. 537 del Codice Civile, secondo il quale “i figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante a ifigli naturali che non v isi oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali”. È questo il cosiddetto diritto di commutazione, consistente nella facoltà accordata dalla legge ai figli legittimi o adottivi di corrispondere in denaro o in beni immobili ereditari la parte di eredità spettante ai figli naturali, escludendoli così dalla comunione ereditaria.
La facoltà di commutazione deve essere esercitata da tutti gli aventi diritto, di comune accordo, per l’intera porzione spettante ai figli naturali. Non è ammessa la commutazione nei confronti di alcuni soltanto dei figli naturali.
Diverso trattamento, invece, è riservato ai figli incestuosi. La disparità tra figli naturali non riconoscibili e quelli riconosciuti deriva dalla considerazione che il riconoscimento comprometterebbe i diritti della famiglia legittima, attribuendo rilievo a un’unione (quella incestuosa) lesiva dei vincoli familiari.
In base all’art. 580 del Codice Civile ai figli incestuosi è riservato un assegno vitalizio. Tale diritto si fonda sul fatto naturale della procreazione e decorre dal giorno dell’apertura della successione. L’ammontare dell’assegno si calcola sul valore dei beni rimasti nell’eredità. Se il figlio naturale non concorre con altri, l’assegno si calcola sull’eredità intera.

Assenza di discendenti e presenza di coniuge

Se non ci sono figli, due terzi del patrimonio va al coniuge e un terzo ai genitori, fratelli e sorelle (art. 582 del Codice Civile). In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, fratelli e sorelle tutta l’eredità è invece devoluta al coniuge (art. 583 del Codice Civile).

Assenza di discendenti e di coniuge

Se mancano discendenti legittimi o naturali e il coniuge, il Codice detta le regole sull’ordine di successione degli altri parenti. A norma dell’art. 568 del Codice Civile a colui che muore senza lasciare prole, fratelli, sorelle o loro discendenti succedono il padre e la madre in eguali porzioni o il genitore che sopravvive. Sono esclusi dalla successione i genitori adottivi delle persone maggiorenni, ma sono chiamati a succedere i genitori della famiglia d’origine.

Assenza di figli, coniuge, genitori, fratelli e loro discendenti

Ai sensi dell’art. 569 del Codice Civile a colui che muore senza lasciare figli né genitori, fratelli, sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna. Ciò avviene quando gli ascendenti sono di uguale grado: ammettiamo che ci siano due avi materni e un avo paterno, l’eredità si dividerà in due parti uguali, una che andrà per intero all’avo paterno e l’altra che sarà divisa tra i due avi materni. Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea: se, per esempio, sopravvivono al defunto due nonni paterni e un bisnonno materno, li parente più vicino escluderà quello più lontano (il bisnonno) e l’eredità andrà ripartita tra i nonni paterni.

Assenza di discendenti, coniuge e ascendenti

A colui che muore senza lasciare figli e loro discendenti, genitori, oaltri ascendenti l’art. 570 del Codice Civile stabilisce che succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali (si dice di fratelli o sorelle uterini, nati dalla stesa madre, ma da diverso padre, oppure consanguinei ossia di uno stesso padre, ma di madre diversa) conseguono però la metà della quota che conseguono i germani (fratelli e sorelle nati dallo stesso genitore). Quest’ultimo è li “sistema della quota di fatto” che corrisponde a quanto viene effettivamente conseguito. Il calcolo va fatto dividendo l’eredità per un numero pari alla somma dei fratelli unilaterali e dei germani raddoppiato. Per esempio, se l’eredità ammonta a 300.000 euro e ci sono quattro fratelli, due germani e due unilaterali, si dividerà il valore complessivo per sei. La quota risultante sarà attribuita agli unilaterali, mentre esattamente il doppio sarà versato ai germani. Il senso della norma è quello di rafforzare la tutela concessa ai germani rispetto agli unilaterali, in considerazione del doppio vincolo di parentela che lega i primi e non i secondi.

La successione dei collaterali

Se qualcuno muore senza lasciare figli, genitori, ascendenti o loro discendenti la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado (art. 572 del Codice Civile). Si tratta in pratica di una terza categoria di chiamati, i parenti collaterali, ossia gli zii e i cugini.

In mancanza di successibili

In mancanza di successibili l’eredità è devoluta allo Stato come disciplinato dall’art. 586 del Codice Civile. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

La successione di parenti di grado diverso

L’art. 571 del Codice Civile disciplina l’ipotesi in cui vi sia concorso tra parenti che non hanno lo stesso grado. Infatti, se con i genitori o uno soltanto di essi concorrono fratelli o sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo in parti uguali, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi sia minore della metà. Quindi al genitore è sempre assicurato un minimo, perché se concorre con due o più fratelli, gli spetterà sempre la metà dell’eredità e l’altra metà andrà divisa in parti uguali tra fratelli.

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