Menu Chiudi

Molestie telefoniche

Salvo il caso in cui la condotta penalmente rilevante si inserisca in un contesto tale da configurare un più grave reato, come gli atti persecutori, il reato di molestie telefoniche è previsto e punito dall’art. 660 c.p. rubricato “molestie o disturbo alle persone” sulla scorta del quale

chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, rechi a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516.

Il reato è integrato da qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare o arrecare disturbo a terzi e richiede sotto il profilo soggettivo la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire nell’altrui sfera di libertà (Corte d’Appello di Palermo, Sez. I Pen. n. 3018/2011). Ciò premesso, la “petulanza” deve essere intesa come un comportamento impertinente, arrogante, un modo di agire non conforme ai principi della società civile; il “motivo biasimevole” come ogni motivo riprovevole in sé o in rapporto alle qualità o condizioni della vittima.

La molestia consiste invece in un’azione che altera inopportunamente la condizione psichica di una persona.
Ai fini della configurabilità dell’ipotesi contravvenzionale la molestia o il disturbo devono essere valutati in riferimento alla normale e media psicologia delle persone, in relazione al modo comune di vivere delle stesse. In sintesi, il reato contravvenzionale di molestia o disturbo alle persone consiste in una qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e a disturbare terzi, interferendo nell’altrui vita privata e nell’altrui vita relazionale (cfr. Cass. penale, Sez. I, sentenza, n. 8198/2006).
“Il legislatore ha inteso tutelare la previsione di un fatto che arrechi molestia alla quiete privata, tutelando in tal modo, la tranquillità pubblica. Pur essendo una disposizione volta alla tutela dell’interesse privato, rileva, dunque, in tale ambito, anche l’ordine pubblico ricevendo, l’interesse del singolo, una protezione soltanto riflessa” (Corte d’Appello di L’Aquila, sentenza n. 4117/2012).

La tutela garantita dall’ordinamento è amplia e ratio ne è il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi se non disattivando l’apparecchio.
Il reato in esame non è necessariamente abituale e conseguentemente la condotta può concretizzarsi anche con una sola azione di disturbo (cfr. fra altre Cass. Sez. I, n. 23521/2004, 8198/2006).
Con la sentenza n. 36/2009 la Suprema Corte ha evidenziato l’idoneità di una telefonata effettuata dopo la mezzanotte a integrare la fattispecie in esame. Nella specie, ha ritenuto che l’ora della telefonata dimostrasse l’obiettiva molesta intrusione in ore riservate al riposo.
La condotta di cui all’art. 660 c.p. può essere estesa al caso in cui le molestie provengano da posta elettronica con l’utilizzo del sistema MSN, assimilabile alla messaggistica istantanea SMS poiché il destinatario è costretto sia de auditu, sia de visu a percepirli prima di poterne individuare il mittente (Corte d’Appello Napoli Sez. III penale n. 5122/2011).

Non integrerebbe invece il reato di molestie l’invio di messaggi di posta elettronica. La Cassazione ha infatti evidenziato che l’utilizzo della posta elettronica non ponga in essere alcuna interazione immediata tra mittente e destinatario, né provoca una intrusione forzata diretta.
E se la Suprema Corte con la sentenza n. 44855/2012 ha evidenziato che tali messaggi sono altresì privi del carattere di invasività in quanto si può scegliere se aprirli o meno, la stessa Corte già in precedenza con la sentenza n. 36779/2011 aveva evidenziato che ciò non rileva se i messaggi sono ricevuti dal destinatario a mezzo telefono fisso o mobile, atteso che in tal caso al carattere invasivo della comunicazione, non ci si può sottrarre se non dismettendo l’uso dell’apparecchio. Nella motivazione della sentenza appena citata si legge che il principio ut supra espresso della esclusione dell’ipotizzabilità del reato de quo nel caso di molestie recate con il mezzo della posta elettronica deve tenere in debita considerazione il progresso tecnologico nella misura in cui esso consente con un telefono c.d. attrezzato la trasmissione di voci e di suoni in modalità sincrona, che avvertono non solo l’invio e la contestuale ricezione di sms ma anche l’invio e la ricezione di posta elettronica, con la probabilità in un prossimo futuro della medesima trasmissione, di suoni in modalità sincrona, tramite computer, collegato per necessità alla linea telefonica, che costituisce la tassativa modalità di trasmissione della molestia ex art. 660 c.p., alternativa a quella, a carattere topografico, del luogo pubblico o aperto al pubblico in cui si svolge la condotta costitutiva del reato.

La Suprema Corte con la sentenza de qua ha osservato che al termine telefono, espressivo dell’instrumentum della contravvenzione, deve essere dunque equiparato qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per costui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente.
La Corte ribadisce che non sia dirimente il carattere sincronico e a-sincronico del contenuto della comunicazione, elemento distintivo secondo una tesi più restrittiva dal quale si dovrebbe ricavare il criterio per espungere dalla previsione dell’art. 660c.p. la comunicazione asincrona.

Entrambe le comunicazioni sono segnalate da un avvertimento acustico che ne indica l’arrivo e che può, soprattutto nel caso di spamming, recare molestia e disturbo. In tale caso evidenzia la Corte che sia palese l’invasività dell’avvertimento al quale il destinatario non può sottrarsi se non dismettendo l’uso del telefono, con conseguente lesione, per la forzata privazione, della propria tranquillità e privacy e con la compromissione della propria libertà di comunicazione. Per quanto concerne l’ipotesi di invio di e-mail a mezzo computer il carattere invasivo senza possibilità di sottrarsi al suono molesto dell’avvertimento dell’arrivo della posta elettronica non può dirsi realizzato perché il destinatario dei messaggi non desiderati da parte di un determinato utente può evitarne agevolmente la ricezione, senza compromettere la propria libertà di comunicazione (cfr. Cass. Sez. I n. 24670/2012).

La denuncia di smarrimento del cellulare dal cui numero partono le telefonate moleste, è di per sé idonea a escludere la colpevolezza del titolare della sim?
No, è necessaria altresì la denuncia di smarrimento della sim e la disabilitazione del numero.

Le telefonate “mute” sono idonee a configurare il reato di molestie?
Si. La Corte di Cassazione ha evidenziato in ultimo con la sentenza n. 20200/2013 che la natura molesta dei contatti telefonici non è direttamente connessa alla qualità degli stessi.

Quali dati riportare in querela se si è vittima di molestie telefoniche?
Il numero del molestatore ove visibile; orario delle telefonate; durata delle telefonate; contenuto delle telefonate. Ove possibile sarebbe utile registrare la telefonata.

Quale tutela offre all’abbonato il fornitore della rete pubblica di comunicazione o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico?
Ai sensi dell’art. 127 c. I D. Leg.vo 196/2003 l’abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L’inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni. I dati conservati potranno essere comunicati all’abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo.

Clicca qui per acquistare l’ebook completo “difendersi in internet”, a cura dell’Avv. Veronica Ribbeni

Fabiana Ferrari

Lascia un commento

Privacy Policy Cookie Policy