Il termine “multiproprietà” viene utilizzato per indicare quella situazione giuridica in cui una pluralità di persone risulta essere titolare del diritto di proprietà su un’unità abitativa il cui godimento spetta ai comproprietari per un determinato periodo di tempo nel corso di ogni anno; è il diritto, esclusivo e periodico, di godere di un medesimo immobile in base ad una turnazione definita al momento dell’acquisto.
Questa forma di proprietà (da considerarsi più un diritto reale atipico – cioè non previsto dal nostro ordinamento – che una forma particolare di comunione) viene spesso utilizzata per gli appartamenti presenti in località turistiche ed è pensata per quegli utenti che non usufruiscono del bene per tutto l’anno bensì per un periodo limitato (la legge garantisce ad ogni proprietario il godimento del bene per un periodo minimo di 7 giorni ogni anno) e consente quindi un notevole risparmio di spese.
Tralasciando i diversi aspetti normativi che poco interessano ai non addetti ai lavori, il dato importante riguarda il fatto che la disciplina della multiproprietà è regolata dal Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/05, artt. 69-81) e i principi posti a fondamento della disciplina normativa in questione riguardano:
– l’obbligo del venditore di fornire in maniera dettagliata, nella fase delle trattative, tutte le informazioni necessarie al fine di permettere al compratore di operare una scelta informata e consapevole in ordine all’acquisto;
– l’inderogabilità della facoltà del compratore di recedere ad nutum (cioè unilateralmente dal contratto a propria scelta e a proprio piacimento) dal contratto, entro determinati limiti di tempo (10 giorni dalla conclusione del contratto o 3 mesi nel caso in cui il contratto difetti di alcuni contenuti “minimi” previsti dall’art. 73);
– la forma scritta ad substantiam (ovvero a pena di nullità) del contratto.
A maggior tutela del compratore/consumatore, ogni clausola o patto aggiunto di rinuncia dell’acquirente ai diritti garantiti dal Codice ovvero ogni limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore è da considerarsi nulla.
Il Codice del Consumo inoltre impone al venditore di consegnare ad ogni persona che chiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui siano indicati con precisione gli elementi richiesti dalla legge: è un’informativa pre-contrattuale in ossequio ai principi di trasparenza contrattuale e di buona fede nelle trattative, incentrata in particolar modo sulle caratteristiche del contratto, del bene e dei tempi sottesi all’operazione contrattuale.
Va da sé che anche il contratto preliminare (molto spesso utilizzato per concludere poi quello definitivo) deve osservare le stesse rigorose tutele previste per il contratto di vendita definitivo, prima fra tutte quella della forma scritta (anche perché il preliminare deve sempre avere la medesima forma di quella prevista per il definitivo).