Segnaliamo la sentenza della Corte di cassazione n. 15798 del 2009 avente ad oggetto la negligenza informativa dell’agenzia di viaggio in merito a patologie sanitarie verificatesi preso il luogo di destinazione del viaggio. Riportiamo il testo integrale della sentenza.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2729 c.c., in relazione agli artt. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e 360 n. 5 c.p.c. “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettata dalle parti”) la Z. sostiene che il giudice dell’appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la prova da lei articolata.
Riconosce la ricorrente che la prova fu articolata in primo grado, ma non venne coltivata in sede di precisazione delle conclusioni, sebbene poi riproposta in appello (p. 8 ricorso).
Il motivo e’ inammissibile, perche’ non censura la ratio decidendi del giudice dell’appello di cui riconosce i presupposti di fatto.
Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo circa il nesso eziologico, disconosciuto dalla sentenza impugnata.
Peraltro, per suffragare il suo convincimento, il giudice del merito affronta anche “per esigenze di completezza argomentative” le doglianze dell’attuale ricorrente.
Argomenta il giudice che “la sorte del giudizio non sarebbe stata diversa se la Z. avesse dimostrato la rilevanza causale del microrganismo ustionante presente nelle acque antistanti al villaggio turistico, poiche’ ai fini dell’accertamento della responsabilita’ della compagnia di viaggio, la danneggiata avrebbe altresi’ dovuto provare non solo che la controparte fosse stata a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della presenza dell’alga marina in quel tratto di mare e nel periodo in cui ebbe luogo la vacanza e della probabilita’ di un contatto aggressivo facilitato dalla bassa marea, ma anche che ella, se informata di tale eventualita’, si sarebbe astenuta dallo stipulare il contratto (di viaggio n.d.r.) o lo avrebbe concluso a condizioni diverse” (p. 5 sentenza impugnata).
Simile motivazione non risulta ne’ insufficiente ne’ contraddittoria non ravvisandosi nel ragionamento del giudice del merito ne’ il mancato esame di un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte (in quanto, come esposto, la Corte territoriale esamina proprio il punto sulla richiesta di apposita CTU per disattenderla) ne’ un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate (Cass. n. 2399/04).
Ne’ puo’ dedursi di aver in tal modo posto a carico del viaggiatore-consumatore la prova di conoscenza delle circostanze da parte della Ventaglio.
Infatti, il giudice dell’appello, investito della domanda risarcitoria, ha accertato che la Ventaglio ha agito secondo il criterio della diligenza professionale (art. 1176 c.c.) e della buona fede precontrattuale e contrattuale (artt. 1175, 1337, 1374, 1375 c.c.), in quanto ha ritenuto che “il fenomeno della bassa marea, quale situazione favorevole all’azione nociva di eventuali microrganismi acquatici” non fosse riconducibile “al novero di quelle informazioni di carattere generale” che l’organizzatore del viaggio deve mettere a disposizione del “consumatore”.
Al riguardo, va evidenziato che l’organizzatore di viaggi turistici, in base ai principi contenuti nella Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, concernente il contratto di viaggio deve adottare tutte le misure idonee ad evitare danni a coloro che vi partecipano (Cass. n. 4636/97); e’ tenuto ad una condotta che non superi il livello medio di diligenza (Cass. n. 20787/04).
Pertanto, una volta informato il viaggiatore, come e’ stato fatto nella specie, delle prestazioni promesse (trasporto, alloggio, attivita’ sportive, escursioni e quant’altro), e messo a disposizione di questi il cd. opuscolo informativo menzionato dall’art. 9 del decr. leg.vo n. 111/95, che contempla tra le informazioni generali quelle sole notizie, di carattere per lo piu’ amministrativo, necessarie per recarsi all’estero e indicato nel documento di viaggio i servizi forniti e le condizioni atte a giustificarne l’annullamento, nulla piu’ incombe al detto organizzatore per dimostrare di aver adempiuto con la dovuta diligenza ai suoi obblighi.
Nella specie, il CTU e la relazione del CT di parte hanno solo indicato come causa probabile, ma non certa, che la fotodermatite sia stata causata da un microrganismo acquatico (p. 4 sentenza impugnata), per cui la probabilita’ della causa non si configura come causalita’ necessaria ed esclude di per se’ ogni responsabilita’ precontrattuale, rinvenibile soltanto in una negligenza informativa, che allo stato, non e’ stata ritenuta, dovendosi ragionevolmente considerare che esula dalla esperienza dell’organizzatore del viaggio e dalla sua necessaria professionalita’ la cognizione della bassa marea in un posto e della esistenza di microrganismi infetti nello stesso.
Di vero, l’assunto dell’attuale ricorrente, secondo il quale vi sarebbe stata omessa informazione di un pericolo e di un danno alla sua pelle, dovuti alla interazione tra la bassa marea e la presenza dell’alga ustionante, che, invece, la compagnia era tenuta a rappresentarli, non comporta, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, alcun nesso di causalita’ tra l’asserita negligenza informativa e la fotodermatite, determinata, peraltro, da un raro, a dire della ricorrente, microrganismo.
Di qui l’assorbimento degli altri profili in esso contenuti circa il danno patrimoniale, danno morale, rimborso spese e da vacanza rovinata.
In conclusione il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti integralmente le spese del presente giudizio.