È già da un bel po’ di tempo che sono proliferate nel nostro paese numerose agenzie di recupero crediti che pongono in essere un comportamento, nei confronti dei loro presunti debitori, fastidioso ed arrogante che, spesso, sfocia in atteggiamenti molesti del tutto ingiustificati.
Di solito, il primo passo compiuto da queste agenzie è l’invio di una diffida di pagamento nei confronti del presunto debitore, inviata con lettera prioritaria.
E’ opportuno ricordare che tali diffide non hanno alcun valore giuridico.
L’unico modo per diffidare al pagamento e, quindi, mettere in mora un presunto debitore è, infatti, l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Sono esclusi altri metodi (posta prioritaria, fax, invio di mail, ecc.).
Se ricevete, quindi, una lettera di diffida inviata con semplice posta prioritaria o con altro metodo che non sia una raccomandata con ricevuta di ritorno, non date seguito alla stessa.
Il perché dell’invio di una diffida effettuata con posta prioritaria anziché con raccomandata con ricevuta di ritorno, è chiaro: il costo inferiore della prima rispetto alla seconda.
Successivamente all’invio di tale “diffida” (che – ripetesi – non ha alcun valore giuridico), il presunto debitore è normalmente oggetto di continue telefonate da parte di dipendenti dell’agenzia, che tentano di indurre il malcapitato a pagare il suo presunto debito attraverso un contatto diretto con lo stesso.
Anche in questo caso ricordate che non siete assolutamente tenuti a dare seguito alla telefonata, per cui avete tutto il diritto di interropere gentilmente la stessa non dando assolutamente né proprio indirizzo, né altri recapiti telefonici. Nell’eventualità che le telefonate persistano, potete con educazione far presente che, in caso di reiterazione delle stesse (effettuate spesso con toni arroganti e minacciosi) potreste denunciarli per molestie.
Anche nel merito, le pretese avanzate dalle agenzie di recupero crediti sono tutt’altro che legittime.
Spesso, infatti, tali agenzie ricevono un semplice incarico da parte dei presunti creditori e non vi è, quindi, una cessione del credito conformemente a quanto dispone l’art. 1264 c.c..
Pertanto, se non vi è stata comunicata, con raccomandata con ricevuta di ritorno, la cessione del presunto credito dall’originario creditore all’agenzia di recupero crediti che vi chiede il pagamento, quest’ultima non può assolutamente agire in via legale.
A maggior ragione infondate sono, poi, le pretese avanzate dalle agenzie di recupero crediti quando vi chiedono il pagamento di fatture di società telefoniche non pagate o pagate parzialmente per canoni scaduti.
Ricordate, infatti, che prima di intraprendere un’azione giudiziaria per una qualsiasi questione avente ad oggetto la materia delle telecomunicazioni, è necessario, per legge, esperire obbligatoriamente un tentativo di conciliazione presso i comitati regionali per le comunicazioni (CO.RE.COM.).
In conclusione, sono da stigmatizzare fortemente i metodi normalmente utilizzati dalle agenzie di recupero crediti per indurre al pagamento i loro presunti debitori, che sono il più delle volte professionalmente scorretti oltre che giuridicamente infondati.