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Segnalazioni all’antitrust

Ogni soggetto privato od organizzazione che ne abbia interesse, anche senza l’ausilio di un Avvocato, può richiedere l’intervento dell’antitrust nei confronti di pratiche commericali che ritenga scorrette (pubblicità ingannevoli o aggressive) ai sensi del codice del consumo. La richiesta/segnalazione porterà all’emissione o meno di un provvedimento sanzionatorio nei confronti del professionista. Segnalazione all’autorità garante della concorrenza e del mercato
La segnalazione all’antitrust, per essere valida, deve possedere requisiti essenziali, quali:

  • nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente (in quanto necessaria al fine del recapito delle comunicazioni sull’esito del procedimento) nonché recapiti telefonici ed eventuali recapiti di telefax e di posta elettronica;
  • elementi idonei a consentire una precisa identificazione della pratica commerciale oggetto della richiesta nonché del professionista che l’ha posta in essere;
  • ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell’Autorità.

All’esito della segnalazione, l’antitrust deciderà se: 

  • archiviare il procedimento
  • dare avvio all’istruttoria al fine di emettere o meno un provvedimento sanzionatorio.

Avvio dell’istruttoria 

L’antitrust comunica l’avvio dell’istruttoria sia al professionista che ai soggetti che abbiano presentato richiesta d’intervento.
Nella comunicazione sono indicati: l’oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento, l’ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.

Termini del procedimento

Il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di 150 giorni quando, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, si debba chiedere il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (vedi, ad esempio, nei casi di pubblicità ingannevole tramite radiodiffusione o televisione).Nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede all’estero, il termine per la conclusione del procedimento è di 180 giorni e di 210 giorni quando si debba chiedere il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Si ricorda, che con provvedimento motivato del Collegio, il termine può essere prorogato, fino ad un massimo di 60 giorni che si vanno ad aggiungere ai giorni ex lege stabiliti. Tale proroga è giustificata solo nei casi di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento (vedi, ad esempio, se si riscontra durante l’istruttoria che la pratica ingannevole riguarda anche altri professionisti). Con le stesse modalità, il termine può essere altresì prorogato, fino ad un massimo di 60 giorni, nel caso in cui il professionista presenti degli impegni.

Casi eventuali di sospensione  del procedimento

Diverse categorie di professionisti sono sottoposti talvolta a codici di autodisciplina. Pertanto, il Collegio dell’Antitrust può decidere di sospendere il procedimento per un periodo non superiore a 30 giorni in attesa della decisione dell’organismo di autodisciplina cui il professionista è sottoposto.

Partecipazione all’istruttoria del privato o dell’associazione a tutela dei consumatori

I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto dell’istruttoria, hanno facoltà di intervenire, senza l’ausilio di un Avvocato, nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente:

  • nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;
  • l’indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;
  • adeguata motivazione circa l’interesse ad intervenire.

Il responsabile del procedimento, valutate la regolarità e la completezza della richiesta di partecipazione, comunica al richiedente che lo stesso può:

  • accedere agli atti del procedimento;
  • presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.

Tale disposizione permette un maggior coinvolgimento del soggetto interessato all’istruttoria.

Provvedimento finale dell’Antitrust 

Al termine dell’istruttoria, l’organo procedente emana il provvedimento che ritiene opportuno e comunica alle parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento, il provvedimento finale dell’Autorità, che è altresì pubblicato, entro 20 giorni dalla sua adozione, nel bollettino dell’Autorità. Non si esclude che l’Antitrust possa far pubblicare, a spese del professionista, il provvedimento emesso o gli impegni ottenuti dal professionista stesso al fine di rimuovere le scorrettezze.
Fonte: Delibera AGCM 15 novembre 2007, n. 17589 – Pratiche commerciali scorrette: regolamento sulle procedure istruttorie

Formulario 

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha predisposto un modulo specifico da compilare da parte del privato per qualsiasi segnalazione e da inviare al seguente recapito:
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma
Si riporta di seguito il link del modulo da compilare a cura del privato:
http://www.agcm.it/moduli–tutela-del-consumatore/come-segnalare.html

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