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Pubblicità ingannevole

Può considerarsi ingannevole un messaggio pubblicitario, diffuso attraverso un qualsiasi media, che risponda ai seguenti requisiti:

  • non riconoscibilità del messaggio come pubblicità, in quanto è mascherato, ad esempio, sotto altre forme (pubblicità redazionale, product placement, pubblicità subliminale, offerte di lavoro, e cosí via.);
  • caratteristiche dei prodotti o servizi (disponibilità, natura, composizione, metodo e data di fabbricazione, idoneità agli usi, quantità, descrizione, origine geografica o commerciale, risultati ottenibili con l’uso, prove o controlli, ecc);
  • prezzi e relative modalità di calcolo, condizioni di offerte di beni o servizi;
  • identità, qualificazione, diritti dell’operatore pubblicitario, ovvero dell’autore o committente della pubblicità;
  • uso improprio dei termini “garanzia”, “garantito” o simili;
  • pubblicità riguardanti prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori;
  • pubblicità che abusano della credulità o mancanza di esperienza di bambini o adolescenti, o dei naturali sentimenti degli adulti nei loro confronti;

Se ritieni di aver assistito ad una pubblicità ingannevole, inviaci una segnalazione, evidenziando tutte le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo/luogo/data di diffusione. È necessario inviare una copia o una riproduzione fotografica del messaggio. Per le pubblicità trasmesse in TV o via radio, va specificata l’emittente, il giorno e l’ora di diffusione del messaggio. Per le pubblicità diffuse via internet, va inviata copia delle pagine del sito, nonché indirizzo del sito, giorno e ora del rilevamento. Per le pubblicità telefoniche occorre un resoconto dettagliato della chiamata ricevuta specificando, se possibile, luogo, giorno e ora della telefonata e numero del telefono chiamato

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