L’art. 202-bis del Codice della Strada, introdotto dalla L. 120/2010, prevede la possibilità in favore dei soggetti che versino in condizioni economiche disagiate di rateazione della sanzione amministrativa pecuniaria, che sia stata elevata per una o più violazioni accertate con unico verbale.
Al fine di potersi avvalere di tale facoltà, due ordini di condizioni devono risultare soddisfatti:
1. l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere di importo superiore ad € 200,00;
2. il soggetto sanzionato deve essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad € 10.628,16.
Da tenere presente è il fatto che, se l’interessato convive con il coniuge od altri familiari, il reddito considerato è costituito dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia, ed il limite di reddito sopra indicato dovrà essere innalzato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente.
L’istanza è da presentarsi:
1. al Prefetto qualora la sanzione sia stata elevata da funzionari, ufficiali o agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione;
2. al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della Giunta Provinciale o al Sindaco se la violazione sia stata accertata da funzionari, agenti e ufficiali rispettivamente delle regioni, delle province o dei comuni.
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente, l’autorità competente potrà disporre la rateazione del dovuto fino ad una massimo di 12 rate se l’importo della sanzione non supera gli € 2.000,00; fino ad una massimo di 24 rate se l’importo della sanzione è invece fino ad € 5.000,00, ed un massimo di 60 rate se l’importo è superiore.
In ogni caso ciascuna rata non potrà essere di importo inferiore ad € 100,00.
Quanto ai termini per la presentazione della domanda, la stessa dovrà essere avanzata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della sanzione.
Entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto: decorso tale termine l’istanza si ritiene respinta.
La presentazione della richiesta di rateazione implica la rinuncia ad avvalersi della possibilità di ricorso al Prefetto ed al Giudice di Pace.