Dal primo febbraio 2007, per il risarcimento dei danni derivanti da sinistri stradali è entrato in vigore il così detto sistema dell’indennizzo diretto.
Spiegato nella maniera più semplice possibile, il nuovo sistema prevede che, in caso di incidenti, il risarcimento dei danni non sia più corrisposto dalla compagnia assicurativa del veicolo responsabile del sinistro, ma dalla stessa compagnia assicurativa del veicolo danneggiato.
Si tratta, è evidente, di una piccola rivoluzione, il cui scopo, in teoria, doveva essere quello di agevolare il confronto diretto tra il cliente e la propria compagnia, così da ridurre i tempi ed i costi dei risarcimenti. La normativa prevede, infatti, che siano riconosciute nel risarcimento solo le spese mediche sostenute dai danneggiati e non anche le spese legali. Insomma, chi dopo un sinistro, desideri rivolgeri ad un avvocato per tutelare i propri diritti, dovrà farlo a proprie spese. Prima del’entrata in vigore della riforma sembrava certo che così si sarebbero arginate le larghe speculazioni legate al sistema della RCA e si sarebbe finalmente risparmiato sugli esorbitanti costi assicurativi.
Il risultato pratico è invece sotto gli occhi di tutti: i premi assicurativi non sono diminuiti di un centesimo e i danneggiati, le vittime dei sinistri, per ottenere i loro risarcimenti, sono lasciati in balia delle compagnie, senza il diritto di potersi rivolgere all’assistenza di un avvocato (salvo pagarlo di tasca propria) qualora vedano negati i propri diritti.
Con buona pace dei consumatori, la riforma prevede, inoltre, adesso un iter più complesso da dover seguire per poter giungere all’agognato risarcimento: L’art. 5 del Regolamento prevede, infatti, che il danneggiato, che si ritiene non responsabile del sinistro, rivolga la richiesta di risarcimento alla propria impresa assicuratrice mediante raccomandata r.r., fax o telegramma.
Tale richiesta dovrà sottostare alle formalità dettate dal sucessivo art. 6 ed in particolare dovrà contenere:
– i nomi degli assicurati;
– le targhe dei due veicoli coinvolti ;
– i nomi delle rispettive imprese di assicurazioni;
– la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
– data dell’incidente ;
– le generalità di eventuali testimoni;
– l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
– firma dei due conducenti o assicurati, tuttavia è sufficiente anche solo la firma del conducente o assicurato in caso di disaccordo sulle modalità dell’incidente;
– il luogo, il giorno e l’ora in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.
Nell’ipotesi di lesione del conducente, la richiesta deve inoltre indicare:
– età, attività e reddito del danneggiato
– entità delle lesioni subite
– dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie
– attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti
– l’eventuale consulenza medico-legale di parte, che potrà essere riconosciuta come spesa se affrontata dal danneggiato, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
Come se non bastasse, la riforma ha concesso in favore delle compagnia assicurative (ed in danno dei consumatori), tempi ancora più lunghi per poter procedere alla liquidazione dei risarcimenti.
Nel sistema precedente, le compagnie disponevano, infatti, di 60 gironi dal ricevimento della richiesta di risarcimento per poter procedere al pagamento.
Con la nuova disciplina, le compagnie, ricevuta la richiesta di risarcimento, dispongono di 60 giorni di tempo nel caso di danno alle cose (30 se la C.A.I. è firmata) ed addirittura 90 giorni in caso di lesioni, solo per fare l’offerta (si badi bene, non per liquidare, poiché per questo si devono aggiungere altri 15 giorni previsti dall’art.149)
Inoltre, tali termini iniziano formalmente a decorrere solo dal momento in cui la richiesta di risarcimento sia giunta completa e correttamente compilata. Nei casi in cui la richiesta non rispetti le dovute formalità e non rechi precisa indicazione di tutti gli elementi richiesti, la compagnia disporrà di ulteriori trenta gironi per richiedere le opportune eventuali integrazioni.
Infine, qualora tale offerta non sia ritenuta congrua, attesi altri 15 giorni per ricevere materialmente la liquidazione, il danneggiato potrà finalmente intraprendere l’azione direttamente nei confronti della propria compagnia.