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Regolamento (CEE) n. 323/1999 in materia di sistemi telematici di prenotazione

Riportiamo il testo integrale del Regolamento (CEE) n. 323/1999 in materia di sistemi telematici di prenotazione

REGOLAMENTO 323/1999 DEL CONSIGLIO dell’ 8 febbraio 1999 che modifica il regolamento 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (CRS)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 75 e l’articolo 84, paragrafo 2,
visto il parere della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 189 C del trattato (2),
(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2299/89 (3), ha notevolmente contribuito ad instaurare un clima di concorrenza leale tra vettori aerei e sistemi telematici di prenotazione, a tutela degli interessi dei consumatori; 
(2) considerando che è necessario estendere il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio e precisarne alcune disposizioni; che è opportuno intraprendere tale iniziativa a livello comunitario per garantire che gli obiettivi del regolamento siano conseguiti in tutti gli Stati membri;
(3) considerando che il presente regolamento non pregiudica le disposizioni degli articoli 85 e 86 del trattato; 
(4) considerando che il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4); 
(5) considerando che il regolamento (CEE) n. 3652/93 (5) della Commissione esonera gli accordi per l’acquisto, lo sviluppo e l’esercizio in comune dei sistemi telematici di prenotazione dalle disposizioni dell’articolo 85, paragrafo 1 del trattato; 
(6) considerando che è auspicabile chiarire i criteri in base ai quali si possono addebitare ai vettori associati le prenotazioni che questi sono tenuti ad accettare dai CRS concorrenti; 
(7) considerando che è necessario chiarire, in particolare riguardo agli incentivi e a fini di maggiore trasparenza, i criteri in base ai quali i CRS possono addebitare i servizi che essi forniscono ai vettori aderenti e agli abbonati; 
(8) considerando che è necessario provvedere affinché i terzi che forniscono servizi a nome dei CRS siano soggetti ai medesimi obblighi che incombono, in virtù del codice, ai CRS stessi; 
(9) considerando che ci si dovrebbe avvalere delle disposizioni del codice relativo ai controlli dei CRS anche per controllare le disposizioni in materia di tutela dei dati emananti dalla direttiva 95/46/CE; 
(10) considerando che è necessario specificare gli obblighi degli abbonati in base al codice, al fine di garantire che i servizi di prenotazione che questi forniscono ai clienti non siano inesatti, ingannevoli o discriminatori; 
(11) considerando che deve essere espressamente previsto il diritto del convenuto di essere sentito relativamente agli addebiti mossi dalla Commissione; 
(12) considerando che l’integrazione dei servizi ferroviari nella visualizzazione principale del CRS può migliorare la qualità dell’informazione a disposizione dei consumatori ed offrire ai consumatori le migliori possibilità di organizzazione del loro viaggio; 
(13) considerando che le condizioni imposte agli operatori ferroviari che distribuiscono talune categorie ben definite di servizi attraverso le visualizzazioni principali dei CRS dovrebbero essere comparabili a quelle imposte ai vettori aerei; 
(14) considerando che i servizi di informazione o distribuzione offerti da un vettore o da un gruppo di vettori aerei non sono soggetti a talune disposizioni del Codicex a condizione che tali servizi siano individuati in modo chiaro e permanente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1 
Il regolamento (CEE) n. 2299/89 è modificato come segue:
1) L’articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 1
Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi telematici di prenotazione nella misura in cui essi includono servizi di trasporto aereo e nella misura in cui essi prevedono servizi di trasporto ferroviario nella loro visualizzazione primaria, qualora siano offerti per l’uso e/o utilizzati nel territorio della Comunità indipendentemente:
– dallo status o dalla nazionalità del venditore del sistema; 
– dalla fonte delle informazioni utilizzate o dall’ubicazione della relativa unità centrale di elaborazione dati;
– dall’ubicazione geografica degli aeroporti tra i quali viene effettuato il trasporto aereo.»
2) L’articolo 2 è modificato come segue:
a) La lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) “abbonato”, una persona, diversa da un consumatore, o un’impresa, diversa da un vettore aderente, che utilizzi un CRS in virtù di un contratto o altro accordo finanziario concluso con un venditore di sistemi; si considera che vi sia accordo finanziario se viene effettuato un pagamento specifico per i servizi del venditore del sistema o se viene acquistato un servizio di trasporto aereo.»
b) La lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) “consumatore”, ogni persona che richieda informazioni circa un servizio di trasporto aereo o intenda acquistarlo per uso privato.»
c) Sono aggiunte le seguenti lettere:
«q) “servizio di solo trasporto ferroviario”, il trasporto per ferrovia di un passeggero tra due stazioni, compresi i relativi servizi collaterali e le prestazioni supplementari offerti in vendita o venduti come parte integrante del servizio in questione; 
r) “servizio di trasporto ferroviario integrato”, la combinazione prestabilita di un servizio di solo trasporto ferroviario con altri servizi non accessori al trasporto ferroviario, offerta in vendita o venduta ad un prezzo globale; 
s) “servizio di trasporto ferroviario”, sia il servizio di solo trasporto ferroviario che il servizio di trasporto ferroviario integrato; 
t) “biglietto”, un titolo valido che dà diritto al trasporto, o un titolo equivalente privo di supporto cartaceo, anche in forma elettronica, rilasciato o autorizzato dal vettore o dal suo agente autorizzato; 
u) “doppia prenotazione”, la situazione che si presenta qualora vengano effettuate due o più prenotazioni per uno stesso passeggero quando è evidente che quest’ultimo potrà utilizzarne una sola.»
3) L’articolo 3 bis è modificato come segue:
a) La lettera b) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:
«b) Il vettore associato non è obbligato ad assumere alcun costo in tale contesto tranne che per la riproduzione delle informazioni da fornire e per le prenotazioni accettate. Il canone dovuto ad un CRS per una prenotazione accettata ed effettuata in base al presente articolo non può superare il canone versato dai vettori aderenti per una transazione equivalente allo stesso CRS.»
b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano nei confronti di un CRS concorrente quando, secondo le procedure di cui all’articolo 11, sia stato deciso che il CRS ha violato l’articolo 4 bis o l’articolo 6 per quanto riguarda l’accesso non autorizzato alle informazioni da parte dei vettori associati.»
4) All’articolo 4, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
«I principi di cui al primo e secondo comma si applicano ai servizi ferroviari rispetto ai dati che figurano nella visualizzazione primaria.»
5) All’articolo 4 bis è aggiunto il seguente paragrafo:
«4 Il venditore del sistema provvede affinché i terzi che forniscono a suo nome tutti o parte dei servizi di CRS rispettino le pertinenti disposizioni del presente regolamento.»
6) All’articolo 6, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
«a) le informazioni concernenti prenotazioni individuali identificabili sono fornite su base paritaria unicamente al o ai vettori partecipanti alla prestazione del servizio cui si riferisce la prenotazione e agli abbonati interessati dalla prenotazione.
Le informazioni controllate dal venditore del sistema concernenti prenotazioni individuali identificabili sono archiviate off line entro 72 ore dal completamento dell’ultimo elemento della prenotazione individuale e distrutte entro 3 anni. L’accesso a tali dati è consentito solo per controversie sulla fatturazione.»
7) All’articolo 6, paragrafo 1, lettera b):
a) il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) siffatti dati possono riguardare e, su richiesta, riguardano, tutti i vettori aderenti e/o abbonati, ma non comprendono informazioni di carattere personale relative al consumatore privato o società, né informazioni dirette o indirette sulla sua identità; »
b) sono aggiunti i seguenti punti:
«iv) su richiesta, le informazioni sono rese disponibili ai vettori aderenti e agli abbonati sia globalmente che selettivamente in relazione al mercato in cui operano; 
v) un gruppo di compagnie aeree e/o abbonati ha il diritto di acquistare dati per uso comune.»
8) I paragrafi 4 e 5 dell’articolo 6 sono soppressi.
9) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 9 bis
1. a) Per quanto riguarda le informazioni fornite da un CRS, l’abbonato utilizza una visualizzazione neutra a norma delle lettere a) e b) del paragrafo 2 dell’articolo 5 a meno che il consumatore non gli chieda di utilizzare una visualizzazione diversa.
b) L’abbonato non manipola le informazioni fornite da un CRS in modo tale che la presentazione di tale informazione al consumatore risulti imprecisa, fuorviante o discriminatoria.
c) L’abbonato effettua prenotazioni ed emette biglietti in base alle informazioni contenute nel CRS usato o all’autorizzazione data dal vettore interessato.
d) L’abbonato informa ogni consumatore degli eventuali scali con cambio di aeromobile, del numero di scali previsti, dell’identità del vettore aereo che opera direttamente il volo e degli eventuali cambi di aeroporto previsti nell’itinerario, nella misura in cui tali informazioni sono visualizzate dal CRS. L’abbonato comunica al consumatore il nome e l’indirizzo del venditore del sistema, gli scopi del trattamento, la durata della conservazione dei dati individuali e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati della persona interessata.
e) Il consumatore ha diritto in qualsiasi momento a ricevere uno stampato della visualizzazione CRS o a prendere visione di una visualizzazione CRS parallela, che fornisca la stessa immagine di cui dispone l’abbonato.
f) Una persona ha diritto di avere un accesso effettivo e gratuito ai propri dati indipendentemente dal fatto che i dati siano stati archiviati dal CRS o dall’abbonato.
2. L’abbonato utilizza i servizi di distribuzione del CRS in base a quanto descritto all’allegato II.»
10) All’articolo 10, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
«1. a) Il canone richiesto da un venditore di sistemi ad un vettore aderente deve essere non discriminatorio, adeguatamente strutturato ed equamente commisurato al costo del servizio fornito e utilizzato e, in particolare, identico per lo stesso livello di servizio.
La fatturazione dei servizi di CRS deve essere sufficientemente dettagliata da consentire ai vettori aderenti di avere un esatto quadro dei servizi utilizzati e dei relativi canoni; per ogni segmento, le fatture relative ai canoni per le prenotazioni devono riportare almeno le seguenti informazioni:
– tipo di prenotazione CRS,
– nome del passeggero,
– paese,
– codice d’identificazione IATA/ACR,
– codice della città, o
– coppia di città segmento considerato,
– data della prenotazione (data della transazione),
– data del volo,
– numero del volo,
– codice dello status della prenotazione,
– tipo di servizio (classe di servizio),
– codice di identificazione della pratica (PNR), e
– indicatore della prenotazione/cancellazione.
Le informazioni relative alla fatturazione devono essere offerte su supporto magnetico. La somma addebitata per tali informazioni fornita nella forma scelta dal vettore non può superare il costo del supporto stesso, maggiorato dei costi di trasporto.
Ai vettori aerei aderenti è offerta la possibilità di essere informati nel momento in cui viene effettuata ogni prenotazione o transazione per la quale è addebitato un canone di prenotazione. Ai vettori che scelgono di avvalersi di tale servizio è offerta la possibilità di rifiutare tali prenotazioni o transazioni, a meno che la prenotazione o transazione non sia stata già accettata. In caso di rifiuto, al vettore aereo non deve essere addebitata tale prenotazione o transazione.
b) Il canone addebitato da un venditore di sistemi ad un abbonato per il noleggio di apparecchiature o altri servizi deve essere non discriminatorio, adeguatamente strutturato ed equamente commisurato al costo del servizio fornito e utilizzato e, in particolare, identico per lo stesso livello di servizio. Gli incentivi corrisposti dai venditori di sistemi agli abbonati sulla base della produttività, sotto forma di sconti sui canoni di noleggio o di pagamento di provvigioni, sono considerati come costi di distribuzione dei venditori di sistemi e sono basati sui segmenti per i quali sono emessi biglietti. Fatto salvo l’allegato II, punto 5, il venditore di sistemi, qualora non possa accertare se un biglietto sia stato emesso o meno, è autorizzato a basarsi sulla notifica del numero del biglietto da parte dell’abbonato.
La fatturazione relativa ai servizi di CRS deve essere sufficientemente dettagliata da consentire agli abbonati di avere un esatto quadro dei servizi utilizzati e dei relativi canoni.
2. Il venditore del sistema, su richiesta, fornisce alle parti interessate, inclusi i consumatori, dettagli su procedure, tariffe, funzioni del sistema in vigore, incluse le interfacce, criteri di preparazione e di visualizzazione utilizzati. Per il consumatore tali informazioni sono gratuite e riguardano il trattamento dei dati individuali. Tuttavia, la presente disposizione non obbliga il venditore del sistema a divulgare informazioni di sua proprietà, quali il software.»
11) All’articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Prima di adottare una decisione a norma dell’articolo 11 o dell’articolo 16, la Commissione dà modo alle imprese o associazioni di imprese interessate la possibilità di manifestare il loro punto di vista relativamente agli addebiti mossi dalla Commissione.»
12) L’articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Articolo 21
1. L’articolo 5, il paragrafo 5 dell’articolo 9 e gli allegati del presente regolamento non si applicano a un CRS utilizzato da un vettore aereo o da un gruppo di vettori aerei; 
a) nel suo (suoi) ufficio (uffici) e nei suoi punti di vendita chiaramente identificati come tali; o
b) per fornire informazioni e/o servizi di distribuzione accessibili attraverso una rete pubblica di telecomunicazioni, in cui il(i) fornitore(i) sia(no) chiaramente e costantemente definito(i) come tale(i).
2. Se la prenotazione è effettuata direttamente da un vettore aereo, quest’ultimo è soggetto alle lettere d) e f) dell’articolo 9 bis.»
13) All’articolo 21 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il venditore del sistema assicura che la conformità tecnica del suo CRS con gli articoli 4 bis e 6 sia verificata ogni anno solare da un organismo di controllo indipendente. A tal fine, l’organismo di controllo può accedere in qualsiasi momento a qualsiasi programma, procedura, operazione e salvaguardia utilizzati dagli elaboratori o dai sistemi di elaborazione attraverso i quali il venditore del sistema fornisce le funzioni di distribuzione. Entro quattro mesi dalla fine dell’anno solare interessato, ogni venditore di sistemi trasmette alla Commissione la relazione dell’organismo di controllo sull’ispezione effettuata e sui risultati emersi. La Commissione esamina tali relazioni allo scopo di prendere i necessari provvedimenti a norma del paragrafo 1 dell’articolo 11.»
14) È aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 21 ter
1. Fatto salvo il presente articolo, il presente regolamento si applica all’inclusione dei servizi di trasporto ferroviario.
2. Il venditore del sistema può decidere di includere i servizi di trasporto ferroviario nella visualizzazione primaria del suo CRS.
3. Il venditore del sistema, qualora decida di includere i servizi di trasporto ferroviario nella visualizzazione primaria del suo CRS, sceglie di includere talune categorie ben definite di servizi di trasporto ferroviario, rispettando nel contempo i principi di cui al paragrafo 2 dell’articolo 3.
4. Ai fini del codice un operatore di trasporto ferroviario è considerato come vettore aderente o vettore associato, a seconda dei casi, nella misura in cui abbia concluso con un venditore di sistemi un accordo di distribuzione dei propi servizi mediante la visualizzazione primaria di un CRS o nella misura in cui il suo sistema di prenotazioni sia un CRS quale definito alla lettera f) dell’articolo 2. Fatto salvo il paragrafo 5, tali servizi sono trattati come servizi di trasporto aereo e figurano nella visualizzazione primaria, secondo i criteri di cui all’allegato I.
5. a) Nell’applicare le norme di cui ai punti 1 e 2 dell’allegato I ai servizi di trasporto ferroviario, il venditore del sistema adegua i principi secondo cui viene stabilito l’ordine della visualizzazione primaria per tenere debitamente conto dell’esigenza dei consumatori di essere adeguatamente informati dei servizi di trasporto ferroviario, che rappresentano un’alternativa concorrenziale ai servizi di trasporto aereo. In particolare i venditori di sistemi possono ordinare i servizi ferroviari con un numero limitato di brevi fermate con i servizi aerei diretti senza scalo.
b) I venditori di sistemi definiscono criteri chiari per l’applicazione del presente articolo ai servizi di trasporto ferroviario. Tali criteri includono la durata del viaggio e soddisfano l’esigenza di evitare una quantità eccessiva di dati sullo schermo. Almeno due mesi prima dell’applicazione, tali criteri sono comunicati alla Commissione per informazione.
6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, tutti i riferimenti ai “voli” contenuti nel presente regolamento si intendono come applicabili ai “viaggi per ferrovia” e quelli ai “servizi di trasporto aereo” si intendono come applicabili “ai servizi di trasporto ferroviario”.
7. Particolare attenzione è rivolta alla valutazione dell’applicazione del presente articolo nella relazione della Commissione di cui all’articolo 23, paragrafo 1.»
15) All’articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni legislative sulla sicurezza, l’ordine pubblico e le misure in materia di protezione dei dati adottate a livello nazionale in attuazione della direttiva 95/46/CE (*).
(*) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.»
16) L’articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23
Entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione elabora una relazione sull’applicazione del regolamento che tenga conto, tra l’altro, degli sviluppi economici del relativo settore. Tale relazione può essere corredata di proposte di revisione del regolamento.»
17) L’allegato è sostituito dagli allegati I e II che figurano in appresso.

Articolo 2 
Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ad eccezione della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2299/89 le cui nuove disposizioni entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1999.
Per il Consiglio
Il presidente
O. LAFONTAINE

(1) GU C 95 del 30. 3. 1998, pag. 27.
(2) Parere del Parlamento europeo del 15 maggio 1998 (GU C 167 dell’1.6.1998, pag. 293). Posizione comune del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 360 del 23.11.1998, pag. 69) e decisione del Parlamento europeo del 3 dicembre 1998 (GU C 398 del 21.12.1998).
(3) GU L 220 del 29.7.1989, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3089/93 (GU L 278 dell’11.11.1993, pag. 1).
(4) GU L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.
(5) GU L 333 del 31.12.1993, pag. 37. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 1994.



ALLEGATO 
«ALLEGATO I
Ordine dei voli (1), nella visualizzazione primaria, che offrono servizi di solo trasporto aereo
1. Se non altrimenti richiesto da parte dei consumatori per singole transazioni, l’ordine delle opzioni di volo nella visualizzazione primaria, per il giorno o i giorni richiesti, deve essere il seguente:
i) tutti i voli diretti senza scalo fra le coppie di città considerate; 
ii) tutti gli altri voli diretti senza cambio di aeromobile o di treno fra le coppie di città considerate; 
iii) i voli in coincidenza.
2. Il consumatore deve almeno avere la possibilità di ottenere, su sua richiesta, che la visualizzazione primaria sia ordinata secondo l’orario di partenza o di arrivo e/o la durata del viaggio. Salvo diversa richiesta da parte del consumatore, la visualizzazione primaria deve essere ordinata secondo l’orario di partenza per il gruppo i) e secondo la durata del viaggio per i gruppi ii) e iii).
3. Nel caso in cui il venditore del sistema decida di fornire informazioni, per qualsiasi coppia di città, su orari o tariffe dei vettori non aderenti, anche se non necessariamente di tutti, tali informazioni devono essere visualizzate in maniera accurata, non ingannevole e non discriminatoria nei confronti dei suddetti vettori.
4. Se il venditore del sistema è a conoscenza del fatto che le informazioni sul numero dei servizi aerei di linea diretti e sull’identità dei vettori aerei interessati non sono complete, ciò deve essere chiaramente indicato sulla relativa visualizzazione.
5. I voli diversi dai servizi aerei di linea devono essere chiaramente indicati.
6. I voli che prevedono scali intermedi devono essere chiaramente indicati.
7. Se i voli sono operati da un vettore diverso da quello contraddistinto dal codice di designazione del vettore, il vettore che opera di fatto il volo deve essere chiaramente indicato. Tale obbligo è applicabile in tutti i casi, ad eccezione degli accordi ad hoc a breve termine.
8. Nelle visualizzazioni primarie, il venditore del sistema non deve utilizzare lo spazio disponibile sullo schermo in modo tale da dare eccessivo risalto ad una specifica opzione di viaggio o da presentare opzioni non realistiche.
9. Fatto salvo quanto previsto al punto 10, si applica quanto segue:
a) per i servizi diretti, nessun volo può figurare più di una volta in una visualizzazione primaria; 
b) per i servizi multisettoriali che prevedono un cambio di aeromobile, nessuna combinazione di voli può figurare più di una volta nella visualizzazione primaria; 
c) i voli che prevedono un cambio di aeromobile devono essere trattati e visualizzati come voli in coincidenza, con una linea per ogni apparecchio differente utilizzato.
Tuttavia il CRS emette un solo tagliando di volo ed addebita una sola prenotazione laddove i voli siano operati dal medesimo vettore, con lo stesso numero di volo, e il vettore richieda un unico tagliando di volo ed un’unica prenotazione.
10. 1. Se i vettori aderenti hanno un accordo di joint venture o di altro tipo che impone a due o più di loro di assumere separatamente la responsabilità dell’offerta e della vendita di servizi di trasporto aereo su un volo o una combinazione di voli, i termini “volo” (per i servizi diretti) e “combinazione di voli” (per i servizi multisettoriali) di cui al punto 9 vanno interpretati nel senso che i vettori interessati – comunque non più di due – sono autorizzati a figurare separatamente nella visualizzazione usando il proprio codice di designazione del vettore.
2. Se i vettori interessati sono più di due, la designazione dei due vettori autorizzati a beneficiare dell’eccezione di cui al punto 1 spetta al vettore che opera di fatto il volo. In assenza di informazioni sufficienti da parte del vettore che opera il volo che permettano di identificare i due vettori da designare, il venditore del sistema designa i vettori in modo non discriminatorio.
11. La visualizzazione primaria comprende, ove possibile, i voli in coincidenza su servizi aerei di linea, che sono operati dai vettori aderenti e che sono costruiti utilizzando un minimo di nove punti di coincidenza. Il venditore del sistema deve accogliere la richiesta del vettore aderente di includere un servizio non diretto, purché il percorso del volo non superi del 130 % la distanza ortodromica fra due aeroporti o purché ciò non comporti l’esclusione dei servizi con durata di viaggio più breve. I punti di coincidenza con percorsi di volo superiori al 130 % della distanza ortodromica non devono necessariamente essere utilizzati.
ALLEGATO II
Uso dei servizi di distribuzione da parte degli abbonati
1. L’abbonato deve tenere un registro accurato di tutte le transazioni di prenotazione su CRS. Tale registro deve includere numero di volo, designazione della prenotazione, data del viaggio, ora di partenza e di arrivo, status dei segmenti, cognomi ed iniziali dei passeggeri, indirizzi e/o recapiti telefonici, status di bigliettazione. Nell’effettuare o annullare una prenotazione, l’abbonato deve provvedere affinché il codice di designazione utilizzato corrisponda alla tariffa pagata dal passeggero.
2. L’abbonato non dovrebbe effettuare intenzionalmente doppie prenotazioni per uno stesso passeggero. Qualora sul volo scelto dal passeggero non siano disponibili posti confermati, si potrà iscrivere il passeggero nell’eventuale lista d’attesa per quel volo e confermare il passeggero su un altro volo.
3. Qualora un passeggero annulli una prenotazione, l’abbonato libera immediatamente il relativo posto.
4. Qualora un passeggero cambi itinerario, l’abbonato, contestualmente alle nuove prenotazioni, deve provvedere ad annullare tutti i posti e i servizi complementari.
5. Ove possibile, l’abbonato deve richiedere o elaborare tutte le prenotazioni per un itinerario specifico e tutte le successive modifiche mediante un unico CRS.
6. L’abbonato può richiedere o vendere posti di servizio aereo esclusivamente su richiesta del consumatore.
7. L’abbonato deve provvedere affinché i biglietti emessi siano conformi allo status di prenotazione di ciascun segmento e rispettino le scadenze applicabili. L’abbonato non deve emettere un biglietto indicante una prenotazione definitiva ed un volo specifico a meno di aver ricevuto conferma di tale prenotazione.
(1) Tutti i riferimenti ai “voli” nel presente allegato sono a norma del paragrafo 6 dell’articolo 21 ter.»

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