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Responsabilità per interruzione delle trattative

La sentenza del Tribunale di Piacenza del 17 novembre 2015 (n. 846) analizza l’applicazione della responsabilità precontrattuale (di cui all’art. 1337 c.c.) in virtù della condotta tenuta da un istituto di credito che, dopo aver alimentato aspettative sul buon esito di un finanziamento nei confronti di un suo correntista, all’ultimo momento nega l’erogazione delle somme. Il Tribunale interpellato, pure accertando la responsabilità dell’istituto bancario nega il risarcimento mancando la prova concreta del pregiudizio.
Parte attrice agisce per vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni subiti dalla mancata concessione del finanziamento e quindi eccependo in via preliminare l’inadempimento del contratto di mutuo nonché lamentando la violazione dei principi di correttezza e buona fede da rispettarsi durante la fase delle trattative precontrattuali.

Il giudice adito, sul punto, non riconosce l’esistenza di alcun elemento di fatto e di diritto che possa determinare la “culpa in contrahendo” poiché non ravvisa la sussistenza di alcun contratto di mutuo.

Tuttavia configura come illegittima l’interruzione delle trattative avvenuta in assenza di giustificato motivo e, in quanto tale, fonte di responsabilità per danni.
Ribadisce però che grava sull’attore l’onere di provare il danno patito e, nel caso di specie, dopo aver acclarato l’illiceità della condotta tenuta dall’istituto bancario ha però respinto le richieste risarcitorie per difetto di prova, condannando l’attore alla refusione delle spese di lite.

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