Riportiamo il testo integrale della sentenza del Giudice di Pace di Verona relativa alla responsabilità del tour operator anche nelle ipotesi in cui il viaggio sia divenuto impossibile per causa di forza maggiore.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Verona avv. M.C. Balottin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con citazioni ritualmente notificate ed iscritte ai nn. di ruolo 16927/06 16928/06 e 17321/06 contenzioso ordinario, riunite nel procedimento primo in ruolo N. 16927/06, predetto,
DA
************, c.f.: *******************,
************ c.f.: ************ e ************ c.f..:************
************ c.f.: ************ e ************ c.f.:************
tutti elettivamente domiciliati in Verona, Corso Castelvecchio 27, presso lo studio degli avv.ti Renato Savoia e ************ che li rappresentano e difendono per procura in calce ai rispettivi atti di citazione,
attori
CONTRO
************ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ************, elettivamente domiciliata in ************, presso lo studio dell’avv. ************ che la rappresenta e difende con l’avv. ************ e lo Studio legale ************, per procure in calce ai rispettivi atti di citazione notificati,
convenuta
OGGETTO: restituzione corrispettivo e risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione conclusioni e rispettive comparse conclusionali.
– SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con atti ritualmente notificati, gli attori esponevano:
In data 9/1/2006, ************, ************ e ************, nonché ************ e ************ acquistavano dalla convenuta ************ SRL al prezzo di €. 2.008,00 la prima e di €. 1.777,00 cadauno gli altri quattro, il pacchetto turistico “******************” della durata di giorni 12 e notti 10 con partenza prevista per il giorno 25/1/06 dall’aeroporto di Milano-Malpensa e ritorno per il giorno 5/2/06 al medesimo aeroporto, date posticipate rispettivamente al 27/1/06 e 6/02/06 a seguito di espressa richiesta da parte della convenuta. Il viaggio era quindi pattuito con partenza il 27/1/06 ore 22.30 da Milano-Malpensa ed arrivo a Yangon alle ore 18.00 del giorno 28/1/06, previo scalo all’aeroporto di Doha con sosta quivi effettuata di ore 2.55. Esponevano gli attori che, giunti all’aeroporto di Milano-Malpensa, causa maltempo per caduta di neve, il volo previsto per la partenza era annullato ed essi partivano solo il giorno 28 seguente alle ore 16.00, arrivando allo scalo di Doha alle ore 23.00, ove erano costretti a permanere anche bivaccando nella notte ed erano infine informati, dal personale della compagnia aerea ******, che il loro gruppo sarebbe stato suddiviso in n. 3 partenze scaglionate in giorni ed orari diversi, a seguito delle quali solo in data 30/1/06 il gruppo di amici avrebbe potuto finalmente ricongiungersi a Yangon, per iniziare il tour della Birmania. Eccepivano pertanto il venir meno di parte delle condizioni e dei servizi concordati, ovvero la durata del viaggio, l’unione della comitiva, il pernottamento in hotel a Yangon per le notti del 28 e 29 gennaio 2006 con i relativi pasti, la visita alla capitale Bago e quindi il trasferimento in data 30/1/06 all’aeroporto di Yangon per il volo su Bagan. Riferivano, in mancanza di qualsiasi assistenza prestata dal Tour Operator, di aver provveduto autonomamente a rientrare in Italia, non intendendo accettare simili modifiche delle condizioni di viaggio. Allegavano altresì agli atti di causa comunicazione e-mail 7/03/06 con la quale la convenuta, offriva agli attori un rimborso forfetario per i servizi non fruiti, “al netto delle penalità applicate” di €. 350,00 cadauno, offerta non accettata dagli attori. Chiedevano quindi la restituzione del corrispettivo da ciascun attore pagato per il proprio pacchetto turistico, oltre rivalutazione monetaria, nonché il risarcimento del danno da vacanza rovinata che quantificavano in €. 500,00 cadauno, oltre le spese di causa. Si costituiva in giudizio la convenuta *********** SRL, negando qualsiasi propria responsabilità nei fatti accaduti, in particolare negando la carenza di assistenza ai viaggiatori, e riconducendo lo spostamento delle partenze dal giorno 27 al giorno 28 gennaio a ragioni di maltempo con nevicate che avevano comportato il blocco dei voli da Malpensa ed altresì il conseguente ritardo nel successivo arrivo a Yangon a conseguenti ragioni di overbooking del vettore *******, non imputabili alla convenuta il primo per ragioni di forza maggiore (chiusura voli per neve) ed il secondo per estraneità alla responsabilità della convenuta. Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree e la vittoria delle spese di causa. Era ammessa ed espletata istruttoria testimoniale nonché per interrogatorio formale, all’esito della quale le parti precisavano le conclusioni; quindi, la causa veniva riservata in decisione.
– MOTIVI DELLA DECISIONE –
Preliminarmente si osserva errore materiale consistente in difetto di indicazione del procedimento R.G.N. 17321/06 quale secondo procedimento riunito per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva al procedimento primo in ruolo RGN. 16927/06, di cui all’ordinanza in data 6/12/06, di cui dovrà farsi integrazione in dispositivo. Il contratto in esame si inquadra tra i contratti di vendita di pacchetti turistici per viaggi e vacanze “tutto compreso”, regolati dal combinato disposto dell’art. 1470 C.C. e del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 e, in particolare per quanto in esame, dagli artt. 91 e seguenti. E precisamente, quando una parte essenziale dei servizi turistici convenuti non può essere effettuata, l’organizzatore è tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato, che non devono , peraltro comportare oneri a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuiate, fatto salvo comunque il risarcimento del danno. Ed altresì, ove non sia possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero il consumatore non l’accetti per motivi giustificati, l’organizzatore è tenuto a mettergli a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza.
Nel merito, tutte le circostanze dedotte dagli attori erano provate documentalmente e testimonialmente, in particolare l’acquisto dei pacchetti turistici, la convenuta durata complessiva del viaggio e del viaggio “di cultura”, le date di partenza e di arrivo nonché lo scalo a Doha e la durata della relativa permanenza, la chiusura dell’aeroporto di partenza per neve, il bivacco di una notte presso detto aeroporto in assenza di ricovero in albergo, il successivo bivacco, anche notturno, presso l’aeroporto di Doha e le condizioni di igiene ivi presenti, l’unica prospettiva di essere imbarcati scaglionatamente per Yangon nel giro di 4 o 5 giorni per ivi, finalmente ricostituire il gruppo di amici, odierni attori, nonché di ivi ritrovarsi con i rimanenti viaggiatori da Milano per il programmato tour della Birmania. Su tali previsioni di viaggio, una sola certezza, l’assenza di qualsiasi interessamento da parte della convenuta ************ SRL, che, faticosamente raggiunta via telefono dagli attori, si limitava a rispondere di trovare autonomamente una soluzione al trasporto, precisando che la rinunzia al viaggio avrebbe comportato irrimediabilmente la perdita del corrispettivo versato da ciascuno.
Nel merito, non vi è dubbio che il blocco dei voli da Malpensa causa neve non possa di per sé essere addebitata alla responsabilità della convenuta, essendo causata da ragioni di forza maggiore. E’ tuttavia fuor di dubbio che il venir meno del preventivato volo da Malpensa onerava il Tour Operator, in quanto tale, a riprogrammare immediatamente il pacchetto turistico venduto agli odierni attori, offrendo altra data ed ora di partenza, altro scalo ed altra coincidenza per Yangon; detta riprogrammazione del viaggio per ragioni di forza maggiore, che comportasse un analogo numero di giorni di vacanza ed analoghi tempi di percorso delle distanze, è evidentemente ineludibile prestazione di servizi insita nell’offerta di un pacchetto turistico. Diversamente opinando, verrebbe a sbilanciarsi il sinallagma insito nel contratto stipulato con il tour Operator, venendo a mancare la prestazione della specifica esperienza e capacità operativa dell’Operator in campo turistico,che ha indotto l’affidamento del consumatore a contrarre. Circostanze, appunto, quelle della sopravvenuta impossibilità del servizi pattuiti, previste e regolate dagli artt. 91 e seguenti del citato D.Lgs. n.206/2005.
Era quindi specifico onere della convenuta, al momento stesso della notizia di blocco dei voli da Milano-Malpensa, riprogrammare il pacchetto, offrendo agli acquirenti un pacchetto turistico analogo (per durata e tempi di percorso), con diritto per l’acquirente di accettare ovvero di essere rimborsato della differenza tra quanto originariamente previsto e quanto goduto (nel caso inesistente, essendosi il blocco dei voli verificato in fase di partenza). Da ultimo, mentre si osserva la coincidente prova testimoniale circa l’inadempimento totale delle obbligazioni della convenuta, si rileva l’offerta da questa formalizzata per l’importo di €. 350,00 per cadauno degli odierni attori, con una quantificazione certamente arbitraria ma, soprattutto, mai giustificata nei suoi contenuti, se non per l’evidente riconoscimento da parte convenuta, per fatti concludenti, della propria responsabilità contrattuale. Le domande proposte da parte attrice sono quindi fondate e devono essere accolte.
Per quanto attiene al quantum debeatur, in considerazione del totale inadempimento da parte convenuta circa i servizi promessi e non offerti, ed osservata la buona volontà dimostrata dagli attori che, pur abbandonati a se stessi, tentavano il viaggio fino a Doha sempre sperando nella doverosa assistenza e organizzazione da parte della convenuta, dovrà la convenuta rimborsare a ciascuno degli attori il corrispettivo da questi versato. In considerazione della limitata risalenza del versamento degli importi e, soprattutto, del particolare periodo di stagnazione della domanda turistica, nega la rivalutazione monetaria sui detti importi. Accoglie, altresì, la domanda di risarcimento danni da ” vacanza rovinata”, quale pregiudizio subito dai turisti in dipendenza del mancato adempimento della convenuta alle obbligazioni insite nella attività di tour operator, altresì previste e regolate dal D.Lgs. n. 206/05, e liquida in ragione delle giornate inutilmente perse nel tentativo di un viaggio non adeguatamente organizzato, delle spese sostenute per vanamente recarsi da Verona a Milano-Malpensa, telefoniche per tentare contatti con la convenuta, di vitto e di alloggio non goduti, nonché per lo stress ed i disagi subiti (tenuto conto degli elementi di imprevedibilità che la meta del viaggio presentava in relazione allo sviluppo ed alle condizioni economiche e sociali del paese di destinazione), l’importo equitativamente determinato ex art. 1226 c.c. di €. 400,00 omnicomprensivi, per ciascun attore. Su detta somma dovranno essere corrisposti gli interessi legali dalla data odierna al saldo.
Consegue alla soccombenza la condanna della convenuta a rifondere agli attori le spese processuali, come liquidate in dispositivo, dovendo le spese imponibili ricomprendersi tra le competenze spettanti.
– P. Q. M. –
Il Giudice di Pace di Verona, definitivamente pronunciando, cosi provvede:
-Integra l’ordinanza di riunione dei procedimenti assunta in data 6/12/06 aggiungendo, al N.R.G. 16928/06, il procedimento N.R.G. 17321/06;
-condanna la convenuta ******************** SRL a rimborsare € 2.008,00 in favore di *********, ed €. 1.777,00 cadauno a ****************,***********,*************,*******************, oltre interessi legali dalla data degli esborsi al saldo; nonché al risarcimento del danno di €. 400,00 cadauno in favore degli attori predetti, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo .
– condanna la convenuta a rifondere a parte attrie le spese processuali, che liquida in €. 2854,44 di cui € 1.432,00 per diritti, € 2.136,60 per onorario di avvocato, € 285,84 per spese oltre art.14 L.P., C.P.A. ed I.V.A..
Verona, 20 settembre 2008
Il Giudice di Pace
avv. M.C. Balottin
Depositata in Cancelleria 11 Dicembre 2008