Menu Chiudi

Responsabilita del tour operator quale intermediario di viaggio

Riportiamo il testo integrale della sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli, in materia di responsabilità del tour operator quale intermediario del viaggio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n 1720/07 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Risoluzione contrattuale e risarcimento danni,

T R A

() Lucia, res.te in () (NA) alla Via () n.() c.f. () – elett.te dom.ta in () (NA) alla Via () n.() presso lo studio dell’avv. Procolo () che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTRICE

E

S.p.A. ALFA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in () alla Via () n.() P.Iva () – elett.te dom.ta in () alla Via () n.() presso lo studio dell’avv. Angelo () – rapp.ta e difesa dall’avv. Angela () giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l’attrice: accogliere la domanda; dichiarare l’esclusiva responsabilit della Spa Alfa, in persona del legale rapp.te pro-tempore, per l’inadempimento contrattuale e condannarla alla restituzione della somma di 991,35 versata per il soggiorno, al pagamento della somma di 1.224,00 quale somma spesa a seguito dell’inadempimento, oltre ad una somma, da quantificarsi in via equitativa quale risarcimento per l’inadempimento, nonch al risarcimento dei danni morali per il mancato godimento della vacanza e lo stress psico-fisico derivatone, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, nonch spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per la convenuta: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

() Lucia, con atto di citazione ritualmente notificato alla S.p.A. ALFA il 2/2/07 la conveniva innanzi a questo Giudice affinch fosse riconosciuto l’inadempimento contrattuale da parte della stessa e condannata al pagamento il suo favore della somma di 991,35 versata alla Societ per il soggiorno, interamente ed oggettivamente “rovinato”, nonch al risarcimento dei danni materiali quantificati in 1.224,00 e, morali da quantificarsi in via equitativa.

Nell’atto di citazione assumeva:

– che, in data 31/7/06 prenotava presso la Spa Alfa una vacanza per il periodo dal 12 al 19 agosto 2006 nella struttura turistica “Beta” di … (FG), con sistemazione bilo 4 due adulti ed un bambino;
– che in data 1/8/06 pagava il corrispettivo della vacanza a mezzo bonifico presso la Spa Bnl, Agenzia 41;
– che in data 1/8/06, la Spa Alfa, a conferma della prenotazione e dell’avvenuto pagamento, inviava il “voucher” di soggiorno n. 255051 e la fattura n. 46713;
– che, in data 12/8/06 si recava presso la struttura turistica prescelta ma, giunta alla “reception” e presentato il “voucher”, le veniva comunicato la mancanza di disponibilit ad accoglierla;
– che, non avendo avuto altra valida possibilit di soggiorno, era costretta ad alloggiare altrove, sostenendo ulteriori spese;
– che, a nulla valsa la richiesta di risarcimento danni avanzata alla Spa … a mezzo racc.ta a.r. n.12802878529-9 ricevuta il 22/9/06.

Instauratosi il procedimento, si costituiva la Spa Alfa che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.

In particolare, la Spa Alfa assumeva che aveva comunicato all’attrice la mancanza di disponibilit nella struttura prenotata ed aveva offerto una valida alternativa di soggiorno presso un’altra struttura, prima accettata dall’attrice e poi, inopinatamente, rifiutata.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi, nonch ammessi gli interrogatori formali, cos come deferiti al legale rapp.te pro-tempore della Spa … ed all’attrice.

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 5/3/08, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall’interrogatorio formale non reso dal legale rapp.te pro-tempore della Spa Alfa, da quello reso dall’attrice e dalle prove testimoniali espletate, questo Giudice desume argomenti di prova che portano all’accoglimento della domanda, nei limiti di cui in motivazione.

Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti non contestato, come non contestato il pagamento del corrispettivo pattuito.

Ci che viene contestato il mancato godimento del soggiorno nel periodo e nel villaggio prescelto.

L’attrice ha dimostrato con la prova testimoniale di non aver usufruito della vacanza programmata nel Villaggio “Beta” di … (FG) per mancanza di disponibilit di alloggi e, che fu costretta a pernottare ed a trascorre un breve periodo di “vacanza” presso un’altra struttura alberghiera, non confacente alle sue esigenze e molto diversa da quella prenotata. La convenuta Spa Alfa nulla ha dimostrato a suo discapito. La deposizione dell’unica teste escussa non pu essere tenuta di conto in quanto “stralciata”. Infatti, la teste () Barbara non era stata indicata ed ammessa all’udienza di ammissione dei mezzi istruttori e, pertanto, giustamente e rettamente, l’attrice ne ha chiesto lo stralcio. Pertanto, in applicazione dell’art. 1453 del c.c. (risolubilit del contratto per inadempimento), non avendo la Spa … adempiuto all’obbligazione assunta, va dichiarato risolto il contratto intercorso tra le parti e condannata la Societ inadempiente al rimborso, in favore dell’attrice, della somma di 991,35, quale somma pagata dalla stessa per il soggiorno non usufruito. In merito alla richiesta di parte attrice del risarcimento dei danni non patrimoniali, nel caso de qua, non pu essere applicata, cos come richiesto dall’attrice, la normativa di cui al D.L.vo 6/9/05 n. 206 (codice del consumo) in quanto la settimana di vacanza dalla stessa prenotata (soggiorno in bilo 4 e pagamento il loco degli altri servizi) non rientra nella disciplina di cui agli artt. 82 e segg. Del D.L.vo citato. Detti articoli regolamentano i servizi turistici e si applicano ai pacchetti “turistici tutto compreso”, cos come definiti dall’art. 84: “quelli che hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due dei seguenti elementi: a) trasporto, b) alloggio, c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 86 lett. i) (itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche) che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico. La pluralit di attivit e servizi che compendiano la prestazione valgono, in particolare, a connotare la finalit che la stessa volta a realizzare. Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono, infatti, al riguardo, rilievo non gi singolarmente e separatamente considerati, bens nella loro unitariet funzionale, non potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della “finalit turistica” che la prestazione complessa di cui si sostanziano, appunto, quali elementi costitutivi, funzionalmente volta a soddisfare. Nel caso di specie, trova applicazione la Convenzione di Bruxelles del 23/4/70 (resa esecutiva in Italia con L. 27/12/77 n.1084) che regolamenta, tra l’altro, i contratti di intermediazione di viaggio: cio, qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un’altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Nel contratto cos concluso, le prestazioni ed i servizi si profilano come separati e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto, prevalendo gli aspetti dell’organizzazione e dell’intermediazione in cui il “tour operator” che fa eseguire da terzi la prestazione del relativo contratto tenuto alla diligenza di cui agli artt. 13 e 15 della legge citata. Perci, detto tour operator, nella scelta del contraente esecutore deve valutare l’organizzazione e ogni circostanza concreta idonea a far presumere lo svolgimento del relativo servizio in conformit alla previsioni e all’affidamento fattone dal “vacanziere” nel rivolgersi ad esso quale organizzatore del soggiorno. Pertanto, in applicazione degli artt. 13 e 15 della L.27/12/77 n.1084, non avendo la Spa Alfa dimostrato di essersi comportata da organizzatrice diligente, ed avendo causato all’attrice un pregiudizio, tenuta al pagamento della somma di 762,00 giusta disposizione del comma 2 dell’art. 13 citato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonch dell’attivit processuale svolta.

La sentenza esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da () Lucia nei confronti della S.p.A. ALFA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, cos provvede:

1) accoglie la domanda e, per l’effetto condanna la S.p.A. ALFA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla restituzione, in favore di () Lucia, della somma di 991,35, oltre interessi legali dal 12/8/06 fino al soddisfo, nonch al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in 762,00, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo;
2) condanna, altres, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di 1.450,00, di cui 150,00 per spese, 600,00 per diritti ed 700,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilit, oltre successive occorrende;
3) distrae la somma cos liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario;
4) sentenza esecutiva ex lege.
Cos decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 9 aprile 2008 al n. 613 del Mod. 16.
IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL GIORNO 09 aprile 2008
IL CANCELLIERE

Lascia un commento

Privacy Policy Cookie Policy