Riportiamo il testo integrale della sentenza n. 5531/2008 emessa dalla Corte di Cassazione, relativa alla responsabilità del tour operator per ritardo del vettore aereo.
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 31 gennaio – 29 febbraio 2008, n. 5531
(Presidente e Relatore Petti)
Svolgimento del processo
I coniugi Cecere e Sansone citarono in giudizio le società Malva Travel e Columbia Turismo (dalle quali avevano acquistato un pacchetto turistico), lamentando inadempienze nell’esecuzione del contratto e chiedendo il risarcimento del danno. In particolare, essi sostenevano di essersi recati in aeroporto, come previsto, per l’imbarco alle ore 14 con destinazione San Pietroburgo; di essere, invece, partiti il giorno successivo alle ore 6, dopo una notte insonne, perdendo così una cena ed un pernottamento nella città di destinazione ed accusando, altresì, una serie di fastidi per il seguito del viaggio.
Il giudice di pace di Castellammare di Stabia respinse la domanda, ritenendo che entrambe le società avessero adempiuto agli oneri derivanti dal contratto, ricadendo l’eventuale responsabilità, circa i fatti dedotti, sul vettore Aeroflot (non citato in giudizio).
Propongono ricorso per cassazione il Cecere e la Sansone attraverso due motivi. Risponde con controricorso la soc. Columbia Turismo. I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione
I ricorrenti censurano la sentenza per violazione dell’art. 5 della Direttiva n. 90/314/CEE, nonché del D.Lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della predetta direttiva.
Il ricorso, proposto contro la sentenza resa dal giudice di pace secondo equità, è ammissibile in quanto censura la violazione di normativa comunitaria.
Esso è fondato, nella considerazione che il secondo comma dell’art. 14 del D.Lgs. 11 marzo 1995, n. 111, emanato in attuazione Direttiva n. 90/314/CEE (provvedimento legislativo vigente all’epoca dei fatti, benché successivamente abrogato ad opera dell’art. 146 del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) stabilisce che “l’organizzazione o il venditore del pacchetto turistico che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”.
La sentenza impugnata ha, dunque, violato siffatta disposizione laddove ha assolto da responsabilità le società convenute, affermando che “se eventuale responsabilità potesse essere individuata, la stessa sarebbe imputabile al vettore Aeroflot, non chiamato in giudizio …”, senza tener conto che, in via di principio, l’organizzazione o il venditore del pacchetto sono tenuti a risarcire il danno, benché la responsabilità possa essere fatta risalire al vettore del quale si sono avvalsi.
In conclusione, la sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice, il quale rivaluterà la fattispecie adeguandosi al seguente principio: nell’ipotesi in cui il consumatore convenga in giudizio l’organizzazione e/o il venditore di un pacchetto turistico per il risarcimento del danno subito in occasione della fruizione del pacchetto stesso, il giudice non può respingere la domanda sul presupposto che la responsabilità del lamentato danno debba essere ascritta al vettore del quale i convenuti si sono avvalsi, poiché, a norma dell’art. 14 del D.Lgs. 11 marzo 1995, n. 111, emanato in attuazione Direttiva n. 90/314/CEB, l’organizzazione o il venditore del pacchetto turistico che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Il giudice del rinvio, designato nel dispositivo, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia a giudice di pace di Castellammare di Stabia, nella persona di diverso magistrato, anche perché provveda in ordine alle spese del giudizio di cassazione.