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Tribunale di Milano Sent. n. 14418/2010

Riportiamo il testo integrale della sentenza n. 14418/2010 Emessa dal Tribunale di Milano in materia di natura giuridica e ammissibilità del danno da vacanza rovinata

 

Tribunale di Milano

Sezione XI Civile

Sentenza 23 novembre – 16 dicembre 2010, n. 14418

(Giudice Cicuto)

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Avv. XXXX e la sig.ra XXXX

convenivano la B. Tours S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, per ottenere dalla convenuta la restituzione della somma di Euro 1.614,15. Tale somma era stata corrisposta dagli attori alla convenuta in data 30/12/2005 in virtù della stipula di un contratto di viaggio che aveva ad oggetto l’acquisto di un pacchetto turistico. Il “pacchetto” comprendeva un viaggio aereo andata e ritorno da Milano Malpensa a Parigi con vettore Air France e un soggiorno in hotel a Parigi per 4 notti. Gli attori chiedevano altresì la condanna della convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, di Euro 25.000,00 a ciascuno degli attori o della diversa somma ritenuta di giustizia.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree.

Venivano concessi termini per memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c. ed istruita la causa con l’escussione dei testi dell’attrice e della convenuta.

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava all’udienza del 30.9.2010 per la precisazione delle conclusioni.

Alla suddetta udienza il Giudice concedeva alle parti termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, indi tratteneva la causa per la decisione.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Preliminarmente occorre chiarire che è pacifica la circostanza dell’avvenuto acquisto del pacchetto di viaggio, organizzato XXX spa, da parte degli attori in data 30/12/2008, verso il corrispettivo di Euro 1.614,15. Tale pacchetto comprendeva un volo andata e ritorno da Milano Malpensa a Parigi, con vettore Air France e nr. 4 notti in un albergo di Parigi, come indicato in dettaglio nel contratto di viaggio

(doc. 1 prodotto dagli attori).

Non è stato contestato dalla convenuta, inoltre, che gli attori si siano presentati e abbiano sbrigato le formalità del check-in tempestivamente (documento 11 prodotto dagli attori) e che il volo AF 2015, sul quale avrebbero dovuto viaggiare, non e partito a causa delle condizioni meteorologiche esistenti in Parigi.

L’escussione dei testi XXXX e XXXX (entrambi impiegati di XXXX) ha provato che il volo su cui i due attori erano prenotati è stato cancellato dal vettore.

Ci si trova di fronte, nel caso di specie, dunque, ad una ipotesi di annullamento del pacchetto turistico non dipendente da colpa del viaggiatore/consumatore. Si rileva di conseguenza l’applicabilità del dettato dell’art. 92 del Codice del Consumo che prevede specifiche garanzie e protezioni a favore del consumatore, nel caso di recesso o annullamento del servizio. In particolare il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto turistico, ha diritto, in via alternativa, a usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, oppure di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure al rimborso, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, della somma di danaro già corrisposta. L’art. 93 del Codice del Consumo prevede., in ogni caso, e fermi restando gli obblighi di cui all’art. 92, in caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, la responsabilità dell’organizzatore e del venditore per il risarcimento del danno patito dal viaggiatore, anche qualora l’inadempimento del tour operator sia dipeso a sua volta dall’inadempimento del prestatore di servizi di cui l’organizzatore si sia avvalso nell’esecuzione del contratto di viaggio. E’ dunque evidente che la cancellazione del volo ha fatto sorgere in capo al tour operator sia l’obbligo di effettuare a favore degli attori, in via alternativa, una delle prestazioni elencate all’art. 92, sia un obbligo risarcitorio in conseguenza del fatto del vettore Air France di cui il tour operator si è servito nell’adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto.

L’odierna convenuta, tuttavia, invoca l’applicazione dell’art. 96 del D. Lgs 206/2005, secondo il quale la responsabilità del “venditore del pacchetto turistico” è esclusa in caso di forza maggiore o caso fortuito (pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta). Deve tuttavia rilevarsi che dalle dichiarazioni del teste XXXX, dirigente SEA responsabile degli affari legali e informato sui fatti di causa, emerge che altri voli anche di Air France sono partiti regolarmente sia il 30 che il 31 dicembre 2005, come si evince dalla documentazione (giornale di scalo) che il teste ha esibito al Tribunale nel corso della sua deposizione. Ciò dimostra pertanto l’insussistenza di una causa di forza maggiore quale invocata dalla convenuta.

In ogni caso non può considerarsi caso di forza maggiore o caso fortuito il verificarsi di una forte nevicata alla fine di dicembre nel nord della Francia, in quanto evento ampiamente prevedibile. Tale eventualità rientra infatti nella normale alea dello svolgimento del servizio di trasporto aereo alle latitudini europee e nella stagione invernale, ed è dunque sprovvista del carattere di imprevedibilità, eccezionalità e invincibilità propria delle ipotesi rispettivamente di caso fortuito e forza maggiore. Deve inoltre essere osservato che il pacchetto turistico è stato venduto il giorno stesso della partenza, solo poche ore prima di essa. E’ evidente che il verificarsi attuale, o nelle ore immediatamente successive: di condizioni meteorologiche su Parigi tali da rendere difficoltoso il traffico aereo era facilmente verificabile e prevedibile in concreto dal provider e dal venditore.

Nel caso di specie non può dunque riconoscersi il sussistere delle condizioni previste dalla legge per l’esclusione della responsabilità del “venditore” del pacchetto turistico.

In base ai principi che regolano l’onere probatorio, in particolare a seguito della nota sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ. SU 30 ottobre 2001 n. 13533), secondo la quale il creditore che agisca per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale dell’altro contraente deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, ed allegare la circostanza dell’inadempimento altrui, mentre il debitore convenuto deve provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, compreso il proprio esatto adempimento, è onere della convenuta provare di aver adempiuto alle proprie

obbligazioni derivanti dal contratto e dalla legge.

La convenuta ha negato la propria responsabilità sostenendo che agli attori sia stata offerta una prenotazione alternativa su altro volo, con partenza il giorno successivo alla partenza programmata, in conformità al dettato normativo dell’art. 92 del cd. Codice del Consumo. Tuttavia tale circostanza, negata dagli attori, non è stata in alcun modo provata. Infatti non vi è alcuna prova documentale circa l’offerta di una soluzione di viaggio alternativa. Entrambi i testimoni sentiti su richiesta della convenuta hanno affermato di non avere in prima persona offerto una soluzione alternativa agli attori, ma di avere semplicemente sentito dire da altri operatori, peraltro non identificati, della XXXX (una collega di cui la sig.ra XXXX non è stata in grado di riferire il nome; i non meglio specificati colleghi del reparto voli indicati dal sig.) che tale offerta sarebbe stata fatta e rifiutata dagli attori. Si tratta dunque di una testimonianza indiretta circa una circostanza sulla quale i testi escussi non sono riusciti a fornire elementi indiziari sufficienti a fare ritenere, almeno in via presuntiva, sussistente la prova. Non essendo stata provata l’offerta di una soluzione alternativa che rientrasse nei parametri previsti dall’art. 92 né del rimborso integrale di quanto corrisposto dagli attori (risultando dalle prove documentali che agli attori è stata offerta solo al minor somma di Euro 728,64 “in un’ottica di attenzione commerciale” – pag 7 comparsa di costituzione e risposta), e non essendo esclusa la responsabilità per inadempimento della convenuta per l’intervento di fattori configurabili come caso fortuito o forza maggiore, si deve pertanto ritenere sussistente la responsabilità della convenuta per inadempimento. Consegue pertanto la declaratoria di risoluzione del contratto di viaggio con obbligo restitutorio relativamente alla somma di Euro 1.614,15 corrisposta dall’attore Avv. C. (doc. 2) per il pagamento del viaggio.

Quanto all’ ulteriore somma richiesta. dagli attori per il risarcimento del cd. danno da vacanza rovinata, per giurisprudenza ormai consolidata sia di merito che di legittimità (con l’autorevole avallo della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, decisione 12 marzo 2002, n.168) tale danno può farsi rientrare nella previsione dell’art. 92 comma 2 del D.Lgs 206/2005; esso può essere descritto come quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell’afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o di riposo (“ex multis” Trib. Milano 4 giugno 1998, Trib. Bari 8 agosto 2000; Trib. Treviso 14 gennaio 2002; Trib. Milano 7 febbraio 2002; Trib. Napoli 26 febbraio 2003; Trib. Verbania 23 aprile 2002). Tale voce di danno è configurata da alcuni come voce di danno patrimoniale (in considerazione del fatto che il godimento del bene “vacanza” viene considerato bene giuridico suscettibile di valutazione patrimoniale), da altri come voce di danno non patrimoniale. La risarcibilità del danno da vacanza rovinata, configurato come danno non patrimoniale, si fonda sul combinato disposto dell’art.2059 c.c. e dell’art.92 comma 2 del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza colpa da parte del consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa, all’offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator, al risarcimento di “ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto”. Nel caso di specie il danno può ritenersi provato in via presuntiva, in quanto, con l’annullamento del viaggio gli attori hanno perso una occasione di riposo e di svago oltre che di godimento della mutua compagnia, occasione che deve essere considerata di particolare valore per gli attori in considerazione della relazione intercorrente tra loro al tempo degli accadimenti di cui è causa, oltre che del fatto che la signora XXXX era residente negli Stati Uniti; le opportunità di trascorrere un periodo di tempo in mutua compagnia si presumono dunque essere state molto limitate per gli odierni attori.

Tale voce di danno dovrà essere quantificata equitativamente e può essere stimata prudenzialmente in Euro 500,00 per ciascun attore.

In conclusione la convenuta va condannata al pagamento a favore di XXXX della somma di Euro 1.614,l5 oltre rivalutazione dal dì degli esborsi alla sentenza ed interessi legali dalla sentenza al saldo, nonché al pagamento della somma di Euro 500,00 per ciascun attore oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

Ogni altra domanda va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

I1 Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1 ) Dichiara la risoluzione del contratto di viaggio per inadempimento della convenuta XXXX XXXX S.p.A. e per l’effetto la condanna a restituire a XXXX XXXX la somma di Euro 1.614,15 oltre accessori come da motivazione, nonché a pagare Euro 500,00 oltre accessori a ciascun attore;

2) condanna parte convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano complessivamente in Euro 10.180,00 ( di cui Euro 2.180,00 per spese, Euro 2.000,00 per diritti, Euro 6.000,00 per onorari) oltre il 12,50 % per spese generali, IVA e CPA.

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