Perdere un viaggio può significare perdere un’occasione importante della propria vita. Su questa premessa, il Giudice di Pace di Carinola affronta il tema del danno da perdita di chanches connesso ad ipotesi di ritardo aereo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace, in persona dell’avv. . Pietro Tudino , ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile ìscrìtta in epigrafe avente ad oggetto “risarcimento danni da sinistro stradale”
TRA
A. VITTORIO EMANUELE el.te dom.to ex art. 1469 bis cc. presso lo studio dell’Avv. M Canale , giusta procura a margine dell’atto di citazione
ATTORE
E
AAA LINEE AEREE ITALIANE SPA dom.ta per la carica presso la sede ,difesa dall’avv. F Ferazzoli dom.ta in S Maria a Vico presso l’avv. F Ruotolo , come da mandato e procura allegati alla comparsa di risposta
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione l’odierno attore, a mezzo del proprio procuratore, evocava l’intestato ufficio giudiziario a fini di risarcimento del danno morale ed esistenziale asseritamente subito a seguito dei fatti avvenuti in data 20/22-8-04.
A fondamento della domanda parte attorea deduceva:
che attraverso richiesta diretta alla compagnia aerea “AAA” , nella qualità di Presidente della Fondazione Italiana del rene, aveva prenotato (e contestualmente acquistato ) un viaggio aereo con partenza da Napoli Capodichino e destinazione finale Sidney- Australia; che tale viaggio prevedeva l’imbarco su volo AAA il giorno 20.8.04 (h-17.50) con partenza da Napoli, successivo arrivo in Roma in serata e coincidenze per Seul e Sidney; che, nell’occasione l’attore, aveva acquistato – per il tramite della soc. Livera Turismo – un pernottamento presso l’albergo “Sheraton Four Points” nella città di Sidney per la giornata del 21.8.04; che l’arrivo a Sidney era previsto alle ore 7.40 del giorno 22.8.04 e che era intenzione dell’attore di recarsi immediatamente in albergo per riposarsi dal lungo viaggio, già dalle prime ore del mattino ; che , a seguito di ritardi accumulati dipendenti da responsabilità del vettore, l’attore era stato costretto a subire ingiustificati e fastidiosi contrattempi, con slittamento degli orari previsti e perdita di chances lavorative e ricreative, posto che la camera di albergo originariamente prenotata (e pagata) nella città di Sidney già alla data del 21-8 non veniva di fatto utilizzata dal’attore (sbarcato a destinazione solo nella serata del 22.8 rispetto all’arrivo previsto – h.7,00); che, a seguito di invio di richiesta di risarcimento (dapprima effettuata personalmente dell’A., successivamente a mezzo del proprio legale di fiducia) l’impresa AAA, pur di fatto riconoscendo la sussistenza di una situazione di disagio determinata dai ritardi aerei, non riconosceva le richieste risarcitorie né il rimborso delle spese alberghiere in quanto non conseguenza diretta del proprio operato. Agiva pertanto l’attore al fine di ottenere il riconoscimento del danno subito ,oltre al pagamento delle somme corrisposte a titolo di spese alberghiere non godute per effetto dei ritardi e disservizi imputabili alla convenuta, quale impresa vettore e nell’ambito della previsione normativa di cui all’art. 1681 c.c.. Si costituiva tardivamente, con atto dep. Il 29.6.05 l’impresa convenuta la quale, a mezzo comparsa di risposta a firma dell’avv. Ferazzoli , eccepiva in rito l’incompetenza territoriale di questa sede giudiziaria e nel merito confutava l’avversa pretesa risarcitoria, ritenendosi nel caso specifico la puntuale diligenza del vettore nel fornire adeguata assistenza al passeggero, pur a fronte degli innegabili disagi subiti. Risultata la causa fondata su prova documentale , essa – previo rigetto della richiesta di rimessione in termini come formalizzata dal procuratore della convenuta (cfr. ordinanza agli atti del giiudizio) veniva trattenuta in decisione sulla scorta delle conclusioni delle parti , assegnando loro termine di gg. 40 per eventuali note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre osservare che la presente causa, incardinata attraverso richiesta di risarcimento di una somma contenuta entro €1032 (oggi 1100 a seguito della legge 63 del 7.4.03) deve essere decisa secondo equità. Tale genere di valutazione va ancorata al rispetto dei prinicipi generali informatori della materia (cfr. C. Cost n.206.04).
Si conferma preliminarmente il contenuto dell’ordinanza emessa fuori udienza reiettiva della proposta eccezione di incompetenza territoriale, da ritenersi tardiva in quanto articolata oltre la prima udienza di comparizione, in una fase destinata alle sole conclusioni delle parti.
Nel merito la domanda è fondata a puo’ essere accolta nei termini che seguono;
il punto di partenza della presente decisione appare fondato sull’analisi delle norme regolative del contratto di trasporto che, all’art. 1681 cc. , involgono la responsabilità del vettore per i disagi subiti dal trasportato, salva la prova liberatoria consitita nell’aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Dottrina e giurispridenza sono sul punto concordi nel ritenere che la responsabilità del vettore, in ipotesi di ritardi e/o inadempimenti nella esecuzione del contratto di trasporto, rientri nell’ambito della responsabilità contrattuale , disciplinata all’art. 1218 cc.
Va sul punto osservato come parte convenuta AAA, pur di fatto muovendo dalla consapevolezza dell’ onus probandi a suo carico quanto all’individuazione di fatti tali da dimostrare l’effettività di opportune cautele nell’esecuzione del contratto di trasporto , idonee e dimostrare l’inevitabilità del danno, in concreto nulla ha dimostrato, limitandosi a confutare genericamente la pretesa risarcitoria. Dall’altro versante, è rimasto accertato – in forza di prova documentale- che l’odierno attore, a seguito dell’iniziale ritardo sulla tratta Napoli – Roma , ha perso la coincidenza per Seul e quella successiva per Sidney, dovendo subire il “dirottamento” su altra linea – gestita dalla “British Airways” – via Londra, cosi’ pervenendo a destino soltanto alle ore 19.30 del giorno 22.8.04 , rispetto all’orario originariamente concordato (ore 7.00 circa). In tale situazione lo stesso ha dovuto subire una serie di contrattempi, oltre alla perdita di adeguato riposo se è vero – come è vero – che la stanza d’albergo acquistata già dal giorno 21 agosto è rimasta di fatto non utilizzata per ragioni a lui non imputabili, quanto riconducibili alle disfunzioni nella gestione del servizio di trasporto, come puntualmente enucleato nelle richieste risarcitorie e dimostrato dall’esistenza dei titoli di viaggio. In tale situazione, non vi è chi non veda la susssistenza di un danno esistenziale, oggetto di tutela risarcitoria, pur nell’ambito della valutazione equitativa del Giudicante.
Il danno de quo è sussumibile nel’ampio genus del danno da vacanza rovinata, posto che la Giurisprudenza in materia ha, a piu’ riprese, evidenziato che “la responsabilità civile del vettore aereo circa i danni derivanti ad un passeggero …non è limitato al solo costo del bigietto.. ma puo’ riguardare anche chances lavorative mancate o perdita della serenità personale …”(GDP NAPOLI 27.11.02) ed ancora, “E’ risarcibile, come conseguenza immediata e diretta all’annulamento di un volo, il danno subito dal passeggero consistente nello stato di disagio per l’attesa subita e per i contrattempi venutisi a creare, unitamente alla preoccupazione di non potere giungere in tempo ad un appuntamento di lavoro…” (GDP DI MESTRE 13.1.99).
Infine, si segnala in materia la sent. Del GDP di Casoria che sul punto , ha affermato che…” per danno esistenziale, deve intendersi quel danno inerente alle limitazioni di interagire con l’esterno, sia nel senso di rapporti umani …che con limitazione dello svolgimento di attività , quali le vacanze…”
Si deve pertanto provvedere all’accoglimento della domanda e , in ordine alla commisurazione del danno, rilevata la possibilità di procedere alla sua determinazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cc. , si reputa conforme a giustizia liquidare l’importo complesivo di €863 , di cui €183 per la giornata di albergo pagata e non goduta, i restanti €680 per danni esistenziali oltre agli interessi legali a decorrere dalla data della comunicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e restano regolate come da dispositivo.
PQM
IL GDP DI CARINOLA. DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO SULLA CAUSA, ACCOGLIMENTO,LETTO L’ART. 1218 CC E L’ART. 1226 CC. . COSI’ PROVVEDE:
DISPONE A CARICO DELLA CONVENUTA AAA LINEE AEREEE SPA IL RISARCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE, EQUITATIVAMENTE DETERMINATO, NELLA MISURA COMPLESSIVA DI € 863,00 OLTRE AD INTERESSI LEGALI DALLA DATA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA AL SALDO.
PONE A CARICO DELLA CONVENUTA IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE NELLA MISURA DI €770 DI CUI 70 PER SPESE, 350 PER DIRITTI, 350 PER ONORARI, OLTRE A RIMBORSO EX ARFT. 15 LP, IVA E CPA CON ATTRIBUZIONE IN FAVORE DEL PROCURATORE AVV. CANALE
CARINOLA 23 FEBBRAIO 2006 IL GDP