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Se lo sportello risucchia il bancomat

L’istituto bancario va considerato responsabile se lo sportello bancomat trattiene la carta e dopo che il titolare segnala l’imprevisto alla filiale di competenza, vengono effettuati prelievi da ignoti.

La diligenza del professionista è infatti di natura tecnica e va valutata tenendo conto dei rischi propri della sfera professionale di riferimento che nel caso specifico è il banchiere.
Cosi ha disposto la Corte di Cassazione (con sentenza n. 806 del 2016) in seguito al ricorso di un correntista presentato contro il proprio istituto bancario di riferimento.

Il cliente dopo aver tentato di eseguire un prelievo bancomat presso lo sportello, si è visto trattenere la carta presso la filiale e apparire sullo schermo del dispositivo la videata “carta illeggibile” e successivamente “sportello fuori servizio”.

Nonostante l’immediata segnalazione dell’inconveniente al vicedirettore della filiale, il cliente, convocato per il giorno successivo, prendeva atto del mancato reperimento della carta bancomat.

La carta sottratta era stata illegittimamente detenuta da ignoti che effettuavano consistenti prelievi per un importo superiore ad € 7.000,00.

La domanda risarcitoria veniva respinta, in primo grado, a causa della tardività della segnalazione e confermata in appello, giudizio in nel quale si ribadiva che l’indebito prelievo era ascrivibile alla responsabilità dell’appellante.

La vicenda viene portata in cassazione ed in questa sede l’uomo lamenta il difetto di diligenza dell’istituto che a seguito della sua segnalazione non ha adottato alcuna cautela per evitare il danno da spossessamento.

La Suprema Corte accoglie la domanda considerando il comportamento contrattuale della Banca non idoneo, ai sensi dell’art. 1176 c.c., sia sotto il profilo soggettivo e dunque per la condotta del funzionario che a seguito della denunzia ricevuta ha comunque differito il controllo non allarmandosi, che sotto quello oggettivo per l’omessa verifica di eventuale manomissione del bancomat.

Tale negligenza contrattuale dell’istituto bancario è quindi censurabile

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