Menu Chiudi

Il sistema della patente a punti

di Carmine Perruolo
Il Decreto Legislativo n. 236/2002 (convertito in legge n. 284/2002) ha previsto che, dal 30 giugno 2003, ad ogni patente fosse attribuito un punteggio di 20 punti. Tale punteggio può subire delle variazioni allorquando si commettano violazioni delle disposizioni

contenute nel Codice della Strada per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente o quando siano violate quelle norme di comportamento contenute nel titolo V (la misura di dette variazioni viene indicata nella tabella allegata all’art. 126 bis del CdS). La decurtazione del punteggio avviene a seguito della comunicazione da parte degli organi competenti all’Anagrafe degli abilitati alla Guida. Tale comunicazione può avvenire solo nel caso siano esauriti tutti i procedimenti, giurisdizionali o amministrativi, avverso i provvedimenti sanzionatori, o quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa o, infine, quando siano decorsi i termini per presentare opposizione. La variazione di punteggio sarà poi trasmessa dall’Anagrafe Nazionale ai diretti interessati.
É prevista la possibilità di reintegrare il punteggio di 20 punti nel caso in cui il titolare della patente di guida non commetta infrazioni per due anni consecutivi; i titolari di patente di guida con almeno 20 punti, invece, se nel corso di un biennio non commettono infrazioni per cui sia prevista la decurtazione di punteggio, possono incrementare la dotazione di 2 punti fino a raggiungere un massimo di 30 punti. E’ altresì prevista la possibilità di recuperare parzialmente i punti frequentando appositi corsi, secondo quanto previsto dal D.M. del 29 Luglio 2003.
E’ da evidenziare che, nel caso in cui non vi sia la contestazione immediata, spetta all’obbligato in solido (ossia al proprietario del veicolo utilizzato per commettere l’infrazione) comunicare, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, chi fosse il reale conducente. In caso contrario, sarà irrogata una nuova sanzione di natura pecuniaria (ex art. 126 bis), ma non saranno decurtati i punti per l’impossibilità di individuare il reale conducente del veicolo.
Se i punti vengono esauriti o, se nell’arco di 12 mesi vengono commesse tre infrazioni che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti, sarà disposta, da parte dell’Ufficio del Dipartimento dei Trasporti, la revisione della patente di guida e l’interessato dovrà sostenere nuovamente l’esame teorico e pratico, secondo quanto disposto dall’art. 128 del CdS.
Il procedimento di revisione della patente può sorgere anche a seguito del semplice azzeramento dei punti, così come previsto dall’art. 126 bis del CdS. Inquadrare a quale norma debba essere ricondotto il procedimento di revisione è essenziale al fine di individuare il regime di opposizione. Difatti, mentre si ritiene che la revisione ex art. 128 CdS sia frutto di valutazioni discrezionali della P.A. e, quindi, la giurisdizione spetti al Giudice Amministrativo, non altrettanto può dirsi per il procedimento di revisione previsto ex art. 126 bis. In quest’ultimo caso, il provvedimento di revisione si configura come atto di natura vincolata, conseguente alla perdita dei 20 punti, dove non trova alcuno spazio la discrezionalità amministrativa. Conseguentemente, negli ultimi tempi, si sono avute numerose sentenze in cui il Giudice amministrativo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. La questione del provvedimento di revisione ex art. 126 bis, però, ancora non ha trovato una soluzione unitaria e, conseguentemente, ogni fattispecie dovrà essere valutata caso per caso.

Lascia un commento

Privacy Policy Cookie Policy