Configurabilità del danno da vacanza rovinata per l’inadeguatezza della struttura ricettiva, nella sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli, di cui riportiamo il testo integrale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO,
Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 2343/04 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto: Risarcimento danni,
T R A
(…) Salvatore e (…) Barbara, elett.te dom.ti in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Luca (…) che li rapp.ta e difende giusta mandati a margine dell’atto di citazione; ATTORI
E
S.R.L. (…), in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Roberto (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per gli attori: accogliere la domanda; dichiarare l’esclusiva responsabilità della Srl (…), in persona del legale rapp.te pro-tempore, per l’inadempimento contrattuale e condannarla al pagamento il loro favore della somma di € 1.886,00 versata alla Società per il viaggio-soggiorno, interamente ed oggettivamente “rovinato”, nonché al risarcimento dei danni materiali, morali ed esistenziali quantificati in ulteriori € 650,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall’inadempimento all’effettivo soddisfo; nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per la convenuta: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(…) Salvatore e (…) Barbara, con atto di citazione ritualmente notificato alla S.R.L. (…) il 9/3/04 la convenivano innanzi a questo Giudice affinché fosse riconosciuto l’inadempimento contrattuale da parte della stessa e condannata al pagamento il loro favore della somma di € 1.886,00 versata alla Società per il viaggio-soggiorno, interamente ed oggettivamente “rovinato”, nonché al risarcimento dei danni materiali, morali ed esistenziali quantificati in ulteriori € 650,00.
Nell’atto di citazione assumevano:
– che, in data 4/6/03 acquistavano dalla Srl (…) un “pacchetto viaggio tutto compreso” per un soggiorno di 9 giorni e 7 notti (dal 10/6/03 al 17/6/03) sull’isola di “Ranveli” nelle Maldive, pagando per intero il costo relativo;
– che, nulla di quanto pubblicizzato nei depliant illustrativi consegnati dall’Agenzia della Srl (…) è risultato presente e funzionante sull’isola che è apparsa come un cantiere di lavoro, con la piscina non funzionante e piena di materiali di risulta, attrezzature sportive in deposito, televisori non funzionanti, discoteca chiusa perché in ristrutturazione, giardini in rifacimento, buffet non servito, mancanza dell’equipe di animazione di lingua italiana, disservizi nel tragitto da e per l’isola;
– che, pertanto, il periodo che doveva essere di svago e di riposo si è trasformato in un “vero e proprio calvario”;
– che, a nulla è valsa la richiesta di risarcimento danni avanzata alla Srl (…) a mezzo racc.te a.r. nn.4398-5 e 2404-2 ricevute il 27/6/03 e 14/2/04.
Instauratosi il procedimento, si costituiva la Srl (…) che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva ammesso l’interrogatorio formale del legale rapp.te pro-tempore della Srl (…) e disposta la comparizione personale delle parti.
Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 12/1/05, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’interrogatorio formale reso dal legale rapp.te pro-tempore della Srl (…) e dall’interrogatorio libero delle parti, in contraddittorio, questo Giudice desume argomenti di prova, ex art. 116 c.p.c., che portano all’accoglimento della domanda, nei limiti di cui in motivazione.
Dall’istruttoria espletata è emerso che, il legale rapp.te della Srl (…) ha negato genericamente, non avendone cognizione diretta, quanto affermato dagli attori circa i disservizi riscontrati dagli stessi sull’isola di “Ranveli” nelle Maldive. Il legale rapp.te della Srl (…) non ha dimostrato, come avrebbe dovuto, che le lamentele denunciate dagli attori con racc. a.r. n.4398-5 ricevuta il 27/6/03, non corrispondevano al vero. Infatti, l’istruttoria che ha fatto seguito alla richiesta di risarcimento, espletata sia dalla “(…)” tramite il corrispondente locale che dalla Spa (…) Assicurazioni, assicuratrice della prima, non ha dato alcun risultato che contraddicesse quanto affermato dagli attori.
Essi attori, nell’interrogatorio libero delle parti in contraddittorio, hanno dichiarato che, nulla di quanto pubblicizzato nei depliant illustrativi consegnati dall’Agenzia “(…)” è risultato presente e funzionante sull’isola:
a) la decantata piscina è risultata completamente svuotata e trasformata in deposito di materiale di risulta;
b) le attrezzature sportive, fatiscenti, erano racchiuse in un polveroso deposito;
c) il locale discoteca era in ristrutturazione e, pertanto, non funzionante;
d) il televisore in camera non era funzionante;
e) il servizio a buffet non servito perché sull’isola sono risultati gli unici ospiti-turisti;
f) l’equipe di animazione italiana, prevista nel depliant e per la quale è stata pagata la quota, non era presente e non lo è stata per tutto il periodo della “vacanza”;
g) il trasferimento dalla terra ferma all’isolotto che doveva avvenire, per contratto, a mezzo barca veloce, è stato effettuato, invece, a mezzo idrovolante;
h) il mare “incontaminato” è risultato pieno di alghe che si riversavano sulla spiaggia.
Orbene, questo Giudice ritiene che gli istanti hanno dimostrato di aver subito un pregiudizio sostanziatosi nel disagio e nell’afflizione di non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di piacere, di svago o di riposo, mentre sono stati costretti a soffrire disagi psicologici dalla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della loro programmata vacanza.
Il gradevole svolgimento della vacanza si qualifica come un valore degno di tutela e, pertanto, il danno conseguente al suo mancato godimento assume una specificità tale da giustificarne l’indennizzo.
Pertanto, a norma della L.27/12/77 n.1084 e dell’art. 14 (mancato o inesatto adempimento) del D.Lgs. 17/3/95 n.111 (attuazione della Direttiva n.90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”), la Srl (…), in persona del legale rapp.te pro-tempore, nella qualità di organizzatrice e venditrice del pacchetto turistico, non avendo provato che l’inesatto adempimento della “vacanza” dei Sigg. (…) è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da cause ad essa non imputabili, con esclusione della comparsa delle alghe sulla spiaggia che, sfugge al controllo anche del più diligente operatore turistico, va condannata al risarcimento del danno subito dagli attori, per il mancato integrale godimento della vacanza programmata e lo stato di disagio di una “vacanza rovinata”, dovuto al mancato rispetto di precisi obblighi contrattuali e di legge da parte della convenuta (…) che, non ha fornito agli attori le strutture ed i servizi di livello e qualità pubblicizzati, promessi e contrattati.
Danno, che va inteso quale danno morale, giusta interpretazione dell’art. 5 della Direttiva n.90/314/CEE, data dalla Corte di Giustizia con sentenza n.168 del 12 marzo 2002: il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione del viaggio “tutto compreso”.
Non può essere, invece, accolta la richiesta degli istanti di risoluzione del contratto, avendo gli stessi, comunque, usufruito del viaggio di andata e ritorno e di un soggiorno di 9 giorni e 7 notti, anche se non come pattuito e come sperato.
Il pregiudizio patito dagli attori, data al sua natura morale, non può essere provato nel suo preciso ammontare e, pertanto, va liquidato, equitativamente, a norma dell’art. 1226 c.c., nella misura di € 1.000,00.
Detto importo è liquidato all’attualità, comprensivo, cioè, dell’intervenuta svalutazione monetaria e degli interessi sino al deposito della presente sentenza (Cass.8517/94; 24/3/03 n.4242).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.
La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Salvatore e (…) Barbara nei confronti della S.R.L. (…), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l’effetto condanna la S.R.L. (…), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di (…) Salvatore e (…) Barbara della somma di € 1.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo;
2) condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 950,00, di cui € 50,00 per spese, € 400,00 per diritti ed € 500,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;
3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario;
4) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 9 febbraio 2005.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL GIORNO 9 febbraio 2005
IL CANCELLIERE