Sintesi dei contenuti
I comitati regionali per le comunicazioni (Co.Re.Com.) sono stati istituiti dal Legislatore con la Legge n. 249/1997, meglio nota come legge Maccanico. Agli stessi sono state attribuite funzioni di governo, garanzia e controllo sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale.
Più precisamente, a tali Comitati regionali sono state delegate competenze in materia di:
- vigilanza sull’esercizio dell’attività radiotelevisiva locale;
- tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
- definizione delle controversie tra operatori del settore e utenti.
Controversie in materia telefonica
L’aspetto più innovativo, tuttavia, è rappresentato dall’attività di conciliazione delle controversie insorte tra utenti e operatori, nell’ambito delle telecomunicazioni. Il tentativo di conciliazione rappresenta uno strumento basato su una procedura informale, rapida e gratuita che deve essere obbligatoriamente esperita, pena improcedibilità dell’eventuale ricorso all’autorità giudiziaria.
I casi in cui è possibile presentare ricorso al Co.Re.Com. per controversie insorte in ambito di telefonia o tv a pagamento sono molteplici, ecco i più comuni:
- contestazioni di pagamenti di importi non dovuti;
- ricezione di servizi a pagamento non richiesti;
- penali per recesso anticipato;
- disservizi da parte dell’operatore (come ad esempio interruzioni di servizio di telefonia e/o ADSL).
In altre parole, gli utenti, singoli o associati, e gli operatori di comunicazione che ritengono di aver subito la violazione di un proprio diritto, protetto da un accordo di diritto privato o dalle norme del settore, possono incontrarsi presso il Co.Re.Com. nel tentativo di risolvere bonariamente la questione insorta.
La richiesta deve essere inoltrata al Co.Re.Com territorialmente competente, sulla base dei seguenti criteri:
- in caso di reti telefoniche fisse, in base al luogo di somministrazione del servizio;
- negli altri casi, sulla scorta del domicilio indicato dall’utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, in base alla residenza o alla sede legale rispettivamente dell’utente o dell’impresa.
L’istanza di conciliazione
L’istanza di conciliazione deve essere presentata preferibilmente utilizzando i moduli predisposti dai Co.Re.Com. e consegnata presso la sede regionale competente o, in alternativa, inoltrata a mezzo fax, pec o raccomandata a/r.
Il procedimento ha una durata massima di 30 giorni, durante i quali sono sospesi i termini per agire in sede giudiziaria.
Nel predetto arco temporale il Co.Re.Com fissa la data di comparizione presso i propri uffici e convoca le parti.
L’utente può partecipare alla conciliazione personalmente ovvero farsi assistere dal proprio avvocato o da persona di fiducia munita di delega.
L’incontro si svolge dinanzi ad un conciliatore professionista che invita le parti ad esporre le rispettive ragioni, al fine di individuare una soluzione reciprocamente accettabile. L’”udienza” si conclude con la redazione di un verbale sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, nel quale viene riportato l’esito, positivo o negativo, del tentativo di conciliazione. Nella prima ipotesi, il verbale che ne riassume i contenuti costituisce titolo esecutivo qualora la parte obbligata non adempia.
Nel secondo caso, invece, che si verifica laddove le parti non presenzino all’udienza ovvero non raggiungano un accordo, quest’ultime potranno adire l’autorità giudiziaria.
Risultati della procedura
Ad oggi sicuramente l’attività di risoluzione delle controversie è tra le funzioni dei Co.Re.Com che si stanno rivelando più importanti ed efficaci.
Migliaia, infatti, sono le istanze di conciliazione presentate ogni anno presso i suddetti organismi con una percentuale di accordi andati a buon fine del 60-70%.
Ricapitolando brevemente quanto finora esposto, in caso di controversie con operatori telefonici o tv a pagamento la prima cosa da fare è inviare un reclamo scritto direttamente al gestore. Solo nell’ipotesi in cui il reclamo non sia da quest’ultimo accolto o venga addirittura ignorato, al fine di far valere i propri diritti, è necessario procedere con un tentativo di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com. prima di agire in giudizio.
L’Istituto per la Difesa del Consumo si rende disponibile a prestare assistenza sia nella predisposizione della lettera di messa in mora nei confronti del gestore inadempiente che nella redazione dell’istanza da presentare al Co.Re.Com. competente.
In entrambi i casi, al fine di fornire un riscontro preciso e puntuale, è necessario che l’utente illustri nel modo più dettagliato possibile lo svolgimento dei fatti e che invii, ove possibile, la corrispondenza intercorsa con la compagnia telefonica e/o gestore.