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Vacanza rovinata e responsabilità del concessionario per guasto dell’autovettura

Riportiamo il testo integrale della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Borgo san Lorenzo, in cui è negata la responsabilità del concessionario in ordine al danno per vacanza rovinata per guasto della vettura data in noleggio.

Repubblica italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo, in persona dell’avv. Cosimo Pekelis, nella causa civile

promossa da: R. A. con l’avv. Walter Cabras attore

contro:R. S.r.l.con l’avv. convenuta

ed iscritta al n. 1160/06 del R.G. ha pronunciato la seguente sentenza.

Conclusioni per entrambe le parti: come in atti.

Svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato il 06.07.06, R. A. conveniva in giudizio la s.r.l. R. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti e causati da un guasto all’impianto idro-guida dell’autovettura Land Rover Free Lander, a lui venduta dalla R. s.r.l.. Il guasto era avvenuto mentre egli si trovava in vacanza in Spagna. I danni lamentati erano i seguenti: spese per il soggiorno obbligato in località La Herradura, e cioè pernottamento, pasti, trasferimenti, telefonate in Italia, nonché danno da vacanza rovinata. Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva in limine la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, contestava qualsivoglia propria responsabilità per i danni tutti lamentati.
Venivano autorizzate memorie ex art. 320, 4° comma, del c.p.c., dopo di che veniva ammessa come teste la sig.ra C. B., ma la prova non aveva luogo, una volta accertato che la teste aveva interesse in causa. Veniva poi ammessa la prova di parte convenuta con la teste P. B.. All’udienza odierna, le parti concludevano come in atti.Motivi della decisioneLegittimazione passiva della convenuta.

E’ infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta. La figura del concessionario – e la convenuta è concessionaria della Land Rover – ancorché non disciplinata dal codice, non si identifica mai con quella del mandatario, per il semplice motivo che egli acquista in proprio certi beni, nella specie automobili, per poi rivenderli in proprio. Prova ne sia che il concessionario riceve dal produttore fatture per lui passive ed emette fatture attive sue proprie a carico del cliente acquirente. Ne consegue che si crea un rapporto diretto tra il concessionario e l’ultimo acquirente, mentre quest’ultimo non avrà mai rapporti, né diretti, né indiretti col produttore di quei beni.

AN DEBEATUR.Acclarato dunque che la convenuta assume la qualifica di venditore, si rende applicabile l’art. 1519 quater del codice civile, nei limiti da esso previsti. Oltre al diritto alle riparazioni – titolo peraltro non vantato in questa sede – è possibile estendere la responsabilità del venditore a certi tipi di danno, che siano diretta conseguenza dei vizi della cosa, interpretando estensivamente, ma razionalmente, l’inciso del quinto comma di tale articolo, là dove esso prescrive che le riparazioni o le sostituzioni non devono recare notevoli inconvenienti al consumatore.A nulla rileva che il guasto ebbe a verificarsi in Spagna anziché davanti alla porta di casa dell’attore, giacché le automobili sono costruite e vendute per viaggiare ovunque, e pertanto la garanzia per i difetti deve operare in qualsiasi luogo si trovi il mezzo.Devono essere pertanto riconosciute le spese per i pernottamenti, poiché non vi è prova che l’attore abbia risparmiato il costo degli alberghi delle località ove era intenzionato a recarsi.Possono essere riconosciute le spese telefoniche, il cui elevato numero si giustifica con la necessità di tenere sotto pressione chi doveva provvedere alla riparazione dell’auto.Non possono essere riconosciute le spese per i pasti, perché l’attore avrebbe comunque dovuto nutrirsi in quel luogo o in altro. Miglior sorte non possono trovare le spese per i taxi, non essendo stata chiarita la causa e la necessità d quegli spostamenti. Infine, il danno da vacanza rovinata non può trovare ingresso in questa sede, perché esso pare piuttosto riferibile agli organizzatori di viaggi ed e-scursioni, che non a soggetti del tutto diversi.In altre parole, il contratto stipulato con un’agenzia di viaggi ha ad oggetto il viaggio medesimo, mentre quello stipulato con un venditore di automobili ha ad oggetto appunto un’autovettura enient’altro. Si tratterebbe comunque di un danno indiretto, con la conseguenza che, accogliendo la tesi opposta, si giungerebbe alla conclusione assurda che il concessionario di auto dovrebbe rispondere anche delle conseguenze di un mancato affare, sfumato perché il mezzo si è guastato e il cliente non è potuto giungere in tempo sul luogo della contrattazione.

Quantum debeatur.Le spese di pernottamento possono essere riconosciute solo per la metà.

E’ necessario prendere le mosse dall’ordinanza, con la quale questo giudice dichiarava l’incapacità a testimoniare della signora C. B. Non esiste alcuna norma in forza della quale una persona di sesso maschile debba sostenere lui solo le spese di una vacanza da lui trascorsa con una persona di sesso femminile, quando vi è semmai la presunzione che ciascuno sostenga tali oneri per la metà, stante l’attuale parità tra i sessi. A nulla vale il rilievo che nessuna norma vieta al soggetto maschile di offrire una vacanza alla sua compagna, poiché avrebbe dovuto essere fornita la prova rigorosa di una accordo preventivo in tal senso. In difetto, il danno da pernottamento rimane subito per la metà dalla signora Bucarelli, la quale non è parte in causa.In estrema sintesi, i danni risarcibili sono i seguenti: 217,50 per spese di albergo e 134,58 Euro per spese telefoniche, queste ultime riconoscibili per intero all’attore, essendo lui l’unico intestatario dell’auto, in totale 352,08 Euro.

La reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, condanna la s.r.l. R., in persona del legale rappresentante, al risarcimento dei danni subiti da R. A. e, che liquida in 352,08 Euro, con interessi legali dal dì della domanda ai saldo.

Compensa integralmente le spese di lite.

Borgo San Lorenzo, 22 maggio 2007

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