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Vacanze premio

VACANZE CON (brutta) SORPRESA: un caso pratico e qualche accorgimento per difendersi: la vicenda proposta nel presente articolo si inquadra in un cliché tristemente noto alle cronache che segue, con alcune varianti, un identico copione e sul quale si è soffermata copiosa giurisprudenza di svariati Tribunali. Tre i protagonisti: un’agenzia di viaggi, una società finanziaria e la “vittima”.

Quest’ultima viene contattata telefonicamente e le viene fatto credere di avere vinto una vacanza, ovviamente gratuita, in una località a sua scelta. Segue poi un invito a recarsi in un albergo o una struttura consimile per avere ulteriori “dettagli” sull’offerta. Alternativamente, le vittime vengono convinte a ricevere in casa dei “promoter” dell’agenzia di viaggi che si presentano, solitamente, in coppia, per aumentare la capacità di persuasione.

In ogni caso, dell’agognata vacanza gratuita, nemmeno l’ombra; al contrario, alle vittime viene proposto di sottoscrivere un contratto, all’apparenza assai vantaggioso, che conferirebbe loro il diritto di poter usufruire per un lungo periodo di tempo (nel caso preso in esame, vent’anni) e a condizioni molto più convenienti di quelle di mercato, di alcune settimane e weekend di soggiorno in villaggi, residence, hotel o appartamenti proposti dall’agenzia di viaggi per un numero variabile di persone, con un costo settimanale variabile a seconda delle località e delle sistemazioni.

Il prezzo di tale “pacchetto” è di norma molto elevato (nel caso di specie, all’incirca novemila euro) e di conseguenza non alla portata immediata della famiglia media, usuale destinataria di tali “offerte”.

Accade dunque che, per far fronte all’esborso, nel contratto sia contenuta una clausola che offre un “pagamento a mezzo finanziaria” che “potrà essere indicata dalla venditrice”; in tal modo, le vittime sottoscrivono due contratti collegati: quello principale, avente a oggetto l’acquisto del “pacchetto turistico” e quello accessorio, di finanziamento, trovandosi impegnati al pagamento di onerose rate prima ancora di aver visto un fiocco di neve o un granello di sabbia.

Tuttavia, al momento della fruizione di quanto (profumatamente ed anticipatamente) pagato, ecco però insorgere i problemi: o il risparmio è beffardamente irrisorio o le strutture sono “indisponibili” e agli acquirenti viene impedito di esercitare i diritti previsti dal contratto stipulato ed anticipatamente onorato.

Troppo tardi per esercitare anche il diritto di recesso, posto che i preventivi per le vacanze vengono accortamente forniti ben oltre il relativo termine.
Inoltre, se da un lato nel contratto spesso si precisa che “in caso di recesso l’Acquirente non sarà tenuto al pagamento di alcuna spesa o penalità”, dall’altra lo si avverte che “pagherà le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto”, spesso arbitrariamente quantificate, oltre a non meglio precisati “oneri” ammontanti a cospicue percentuali del valore del pacchetto.

Tuttavia, a beneficio degli acquirenti è comunque messa a disposizione un’opzione di “fuoriuscita (sic!) dal circuito” che consente loro di “fuoriuscire”, appunto, dal programma “senza oneri e spese”, avendo diritto al “recupero di una percentuale delle somme effettivamente versate mediante buoni soggiorno offerti dall’agenzia di viaggi, spendibili entro un certo numero di mesi successivi alla comunicazione di volontà di fuoriuscita dal programma.

Tuttavia, anche l’esercizio del diritto offerto da tali “buoni” risulta estremamente difficoltoso a causa di costi accessori non preventivamente specificati ed approvati dai clienti… 
In buona sostanza, si tratta di un escamotage studiato per consentire all’agenzia di persuadere quante più vittime possibile a stipulare contratti d’acquisto e finanziamento, incassare le relative somme e poi volatilizzarsi.

Inutili a questo punto le richieste di chiarimenti da parte delle vittime le cui rimostranze sono sovente destinate ad arenarsi di fronte alla saracinesca chiusa dell’agenzia di viaggi, i cui titolari ormai sono irreperibili e l’unico ricordo della vacanza mai vissuta è costituito solo dalle rate del finanziamento…

COME DIFENDERSI

I mezzi a disposizione per difendersi da trappole come quella sopra descritta sono diversi ma, tra tutti, i più efficaci sono di natura preventiva: in altre parole, occorre solo un po’ di buon senso. In particolare è necessario:

– evitare di dare credito a telefonate che promettono mirabolanti premi gratuiti;
– non farsi convincere a partecipare a riunioni o appuntamenti di qualsiasi genere;
– evitare di ricevere visite di promoter o addetti vendita. Malgrado possiamo sentirci immuni a qualsiasi lusinga, spesso queste persone mettono in atto tecniche assai sottili e studiate a tavolino per ottenere l’agognata firma del contratto.

Nel malaugurato caso, invece, che sia già avvenuta la sottoscrizione dei contratti (di acquisto e di finanziamento), occorre che l’azione tenda alla dichiarazione di nullità del contratto principale di acquisto del pacchetto e, conseguentemente, del contratto di finanziamento, legato al precedente da un collegamento funzionale ed oggetto di un’apposita previsione di cui all’art. 77 del d.lgs. 206/2005, altrimenti detto “Codice del Consumo”. 

Detto rimedio risulta esperibile automaticamente in fase stragiudiziale oppure va richiesto espressamente nella domanda giudiziale.

I mezzi per pervenire a questo risultato vanno valutati caso per caso dall’Avvocato, in funzione della tipologia di contratto sottoscritto dalla “vittima”. Sommariamente e senza pretesa alcuna di esaustività, le doglianze più comuni riguardano la violazione del divieto di percepire acconti, anomalie nell’individuazione dell’oggetto del contratto, la vessatorietà di alcune sue clausole, le connesse problematiche relative alla loro doppia sottoscrizione, la presenza di costi aggiuntivi non specificati e non approvati…

Si tratta di trappole estremamente insidiose e dalle conseguenze nefaste a cui il cittadino informato e, in caso, opportunamente assistito, può e deve reagire con la massima energia.

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