Riportiamo il testo della sente della Corte di Cassazione n. 9360/2006 in materia di viaggio di nozze e danno da vacanza rovinata
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati;
Dott. PREDEN Roberto – Presidente – Dott. FANTACCHIOTTI Mario – Consigliere – Dott. TRIFONE Francesco – Consigliere – Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere – Dott. FICO Nino – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da;
… VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 163 SC. C, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FRATACCIA, difeso dall’avvocato ZAZA D’AULISIO ALFREDO, giusta delega in atti;
– ricorrente – contro … FRANCESCO, … LUCREZIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CONDOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA SCHETTINO, difesi dall’avvocato MORETTI NICOLA, giusta delega in atti;
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 245/02 del TRIBUNALE DI LATINA, Sezione distaccata di TERRACINA, emessa il 5/04/02, depositata il 08/04/02, R.G. 891/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/02/06 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Francesco … e Lucrezia … hanno acquistato dalla Fly Tour Operator di Vincenzo …, per il loro viaggio di nozze, un pacchetto turistico per le Maldive con partenza da Milano alle ore 01.00 del 7.10.1998, nonche’ biglietti aerei Alitalia per Milano con partenza da Roma alle ore 20.55 del 6.10.1998. Per le avverse condizioni meteorologiche il volo Roma – Milano e’ stato annullato e i coniugi … hanno preso un volo successivo che, pero’, non ha consentito loro di giungere in tempo per prendere il volo per le Maldive, sicche’ rinunziato alla vacanza, hanno adito il giudice di pace di Fondi per la restituzione del prezzo pagato per l’acquisto del viaggio. Il giudice di pace ha rigettato la domanda sul presupposto che l’… avesse agito da semplice intermediario tra i … e la societa’ organizzatrice del viaggio. I … hanno appellato la decisione e il Tribunale di Latina, ritenuto invece che l’… fosse da considerare l’effettivo organizzatore del viaggio, per non aver fatto constare la qualita’ di intermediario nei documenti di viaggio, giusta la previsione della L. n. 1084 del 1977, art. 19, della di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, lo ha condannato alla restituzione del prezzo. Avverso quest’ultima decisione l’… ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a tre motivi.
I coniugi … hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dai controricorrenti sotto il duplice profilo della mancanza dell’indicazione delle norme violate e della carenza di procura speciale, in quanto priva di espresso riferimento al giudizio di Cassazione. Le norme di diritto vanno indicate quando se ne denuncia la violazione – e non e’ il caso di specie – e, salvo qualche isolata contraria pronuncia (Cass. n. 1215 del 1999), e’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che la procura rilasciata, come nella specie, a margine del ricorso per Cassazione, costituendo corpo unico con l’atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce il requisito della specialita’ del mandato al difensore, con la conseguenza che il ricorso e’ ammissibile anche se manca uno specifico riferimento al giudizio di legittimita’ e la formula adottata indichi poteri e facolta’ rapportabili al giudizio di merito (tra le altre, Cass. S.U. n. 12615/1998; Cass. n. 4299/1999).
Con i motivi proposti, sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente ha dedotto che il giudice d’appello: a) ha omesso di indicare da quali elementi probatori ha desunto la mancata consegna ai … dei documenti di viaggio contenenti l’espressa dichiarazione che egli agisse quale semplice intermediario; b) ha omesso di considerare che i … non avevano fornito la prova che egli avesse svolto il ruolo di organizzatore del viaggio; c) ha omesso di indicare per quale ragione i due distinti rapporti (viaggio Roma – Milano e viaggio soggiorno Milano – Maldive) dovessero ritenersi connessi al punto da costituire un “unicum”, tali, cioe’, che le conseguenze dell’uno dovessero ripercuotersi sull’altro. Le prime due censure, da trattare congiuntamente perche’ riguardanti aspetti diversi della stessa questione, sono infondate. Per l’art. 19 citato, comma 2, della convenzione internazionale di Bruxelles relativa al contratto di viaggio, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla L. 27 dicembre 1977, n. 1084, l’intermediario di viaggio che non faccia constare dai documenti di viaggio tale sua qualita’, e’ considerato organizzatore del viaggio e risponde verso il viaggiatore alla stregua di quest’ultimo. Spetta dunque all’agente di viaggio, che intenda vincere la presunzione posta dalla norma, dedurre e provare di avere consegnato al viaggiatore i documenti contenenti l’espressa dichiarazione che egli agisce quale intermediario, e non al viaggiatore fornire la prova del contrario.
Correttamente, pertanto, in mancanza di tale prova, il giudice d’appello ha ritenuto che il ricorrente avesse agito nella circostanza quale organizzatore o coorganizzatore del viaggio. La terza censura e’ inammissibile.
L’avere ritenuto che il viaggio Roma – Milano e il viaggio Milano – Maldive fossero cosi’ intimamente connessi da costituire un “unicum”, tali, cioe’, che le conseguenze dell’uno dovessero ripercuotersi sull’altro, per cui l’impossibilita’ di tempestiva esecuzione del primo per causa di forza maggiore dovesse estendersi, quanto alle conseguenze sul piano giuridico, al secondo non potuto effettuare per il ritardo, si e’ risolto in un giudizio di mero fatto che, in quanto riservato al giudice del merito, e adeguatamente motivato con riferimento all’unicita’ del pacchetto turistico, all’unicita’ dell’acquisto e all’unicita’ dell’organizzazione, oltre al collegamento funzionale e temporale tra gli stessi, e’ da ritenere insindacabile in sede di legittimita’.
Il ricorso va dunque respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, il 15 febbraio 2006.